CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29764/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 7969/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate. Ritenuto, quanto alla questione di legittimità costituzionale preliminarmente sollevata con riguardo all'art. 581, comma 1 quater cod. pen., nella parte in cui richiede, in relazione ai processi che si sono celebrati in assenza, che l'atto di impugnazione sia depositato unitamente a un mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio, che la stessa è manifestamente infondata, in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900); Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità del reato ed, in particolare, alla irrilevanza della eventuale irregolarità della notifica del provvedimento di confisca (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che, quanto alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice del gravame ha motivato correttamente (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, la censura risulta generica, là dove omette di individuare gli elementi positivi pretermessi dal giudice di merito idonei a giustificare il riconoscimento del predetto beneficio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende