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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 47302/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna, emessa il 9 novembre 2020 dal Tribunale di Milano, in relazione ai rati di cui agli artt. 189, comma 7, e 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Milano il 30 aprile 2018, aggravato, il primo, ai sensi dell'art. 61 n 2 cod. pen.

Considerato che il ricorso si articola in due motivi e deduce violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada (dal reato di cui all'art. 189 comma 6, l'imputato è stato assolto in primo grado).

Rilevato che, con un primo motivo, il ricorrente lamenta essere stata affermata la penale responsabilità pur essendo stato provato: che la persona offesa scese autonomamente dalla vettura; che le lesioni riportate furono di lievissima entità (sette giorni di prognosi); che l'imputato rimase sul posto per circa quindici minuti.

Ritenuto che tale censura non superi il vaglio di ammissibilità in quanto tesa a una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie, già analiticamente esaminate e valutate dai giudici di merito nella sentenza impugnata.

Rilevato che l'assunto del ricorrente appare apodittico quando sostiene che l'imputato poté constatare non esservi necessità di assistenza sanitaria in ragione della modesta entità delle lesioni, senza considerare che le stesse richiesero, in concreto, un intervento terapeutico e furono giudicate guaribili, salvo complicazioni, in sette giorni.

Rilevato che con motivazione congrua, scevra da profili di contraddittorietà e manifesta illogicità, la sentenza impugnata ha attribuito decisivo rilievo alla circostanza che, pur essendo restato sul posto per circa un quarto d'ora, l'imputato non si avvicinò al ferito, né gli prestò assistenza, né verificò che l'eventuale assistenza da altri prestata fosse tempestiva e adeguata.

Rilevato che il ricorso non si confronta compiutamente con queste motivazioni e invoca, nella sostanza, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, col quale si chiede l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., che tale richiesta non è stata avanzata nei motivi di appello.

Rilevato che, per giurisprudenza costante, «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna, emessa il 9 novembre 2020 dal Tribunale di Milano, in relazione ai rati di cui agli artt. 189, comma 7, e 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Milano il 30 aprile 2018, aggravato, il primo, ai sensi dell'art. 61 n 2 cod. pen. Considerato che il ricorso si articola in due motivi e deduce violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada (dal reato di cui all'art. 189 comma 6, l'imputato è stato assolto in primo grado). Rilevato che, con un primo motivo, il ricorrente lamenta essere stata affermata la penale responsabilità pur essendo stato provato: che la persona offesa scese autonomamente dalla vettura; che le lesioni riportate furono di lievissima entità (sette giorni di prognosi); che l'imputato rimase sul posto per circa quindici minuti. Ritenuto che tale censura non superi il vaglio di ammissibilità in quanto tesa a una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie, già analiticamente esaminate e valutate dai giudici di merito nella sentenza impugnata. Rilevato che l'assunto del ricorrente appare apodittico quando sostiene che l'imputato poté constatare non esservi necessità di assistenza sanitaria in ragione della modesta entità delle lesioni, senza considerare che le stesse richiesero, in concreto, un intervento terapeutico e furono giudicate guaribili, salvo complicazioni, in sette giorni. Rilevato che con motivazione congrua, scevra da profili di contraddittorietà e manifesta illogicità, la sentenza impugnata ha attribuito decisivo rilievo alla circostanza che, pur essendo restato sul posto per circa un quarto d'ora, l'imputato non si avvicinò al ferito, né gli prestò assistenza, né verificò che l'eventuale assistenza da altri prestata fosse tempestiva e adeguata. Rilevato che il ricorso non si confronta compiutamente con queste motivazioni e invoca, nella sostanza, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, col quale si chiede l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., che tale richiesta non è stata avanzata nei motivi di appello. Rilevato che, per giurisprudenza costante, «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022
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