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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36948/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ardore il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro resa in data 8/1/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dell'Il giugno 2021 presentata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, ex art. 634, comma 1, cod. proc. pen., non ravvisando alcun elemento fattuale di novità, la richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza n. 1202 del 2017 con la quale la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri che ha condannato il ricorrente alla pena di anni dieci di reclusione a oltre pene accessorie quale partecipe all'associazione mafiosa denominata "ndrangheta".

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], quale difensore del Bova, articolando un unico motivo di ricorso e lamentando che la Corte territoriale ha omesso di considerare tutte le prove poste a sostegno della richiesta di revisione volte a dimostrare che il ricorrente non ha commesso il fatto addebitatogli e che, per tale motivo, avrebbe dovuto essere assolto dal reato ascrittogli.

Tali prove sono costituite "non solo dalla perizia sull'intercettazione che ha determinato l'affermazione della responsabilità del Bova, ma le conclusioni di essa in relazione al materiale che smentiva che il contenuto di quella intercettazione, nella parte ritenuta rilevante dalla decisione di merito, si riferisse al Bova"

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente nella memocia di replica, dopo aver ricordato l'orientamento consolidato di questa Corte regolatrice secondo cui, in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite e non può procedere ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria di quanto prodotto a sostegno della richiesta di revisione, ha sottolineato che la propria richiesta di revisione si fonda su una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti e, pertanto, chiede l'acquisizione di due consulenze di parte oltre all'acquisizione del file audio contestato chiedendone l'ascolto in aula nel contraddittorio delle parti.

Il difensore del Bova, a sostegno della propria richiesta, reitera quanto evidenziato già dinanzi alla Corte d'appello e cioè che, anche alla luce dell'art. 6 CEDU, ogni errore deve essere espunto e, quindi, anche quelli che concernono l'esatto apprendimento della prova da parte del giudice di merito.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'istituto della revisione costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici, permette, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato.

Esso, dunque, non è uno strumento di impugnazione tardiva che consente in ogni tempo di dedurre ciò che nel processo, ormai definitivamente concluso, non è stato rilevato o dedotto e, pertanto, "l'efficacia risolutiva del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo' (Sez. 3, n. 2940 del 20/09/1995, Rossi, Rv. 203112) .

Conformemente a quanto affermato da questa Corte nella sua massima composizione (Sez.

U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193421), dunque, "deve escludersi che la disciplina della revisione ,.. consenta di rilevare cause di estinzione del reato già risultanti dagli atti e "sfuggite" al controllo della Cassazione, non potendosi intendere la "novità" della prova diretta a dimostrare la causa estintiva nel senso di ricomprendere anche gli elementi probatori già acquisiti agli atti ma non valutati dal giudice prima del giudicato.

L'istituto della revisione, invero, è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; ma, perché il giudizio sia "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente". (così, da ultimo, Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414).

Non costituisce, dunque, prova "nuova" una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, in quanto quest'ultima si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento, sostanziandosi in una mera "rilettura" di un medesimo dato di fatto già processualmente accertato in via definitiva, mentre, con riferimento all'istituto della revisione, la prova può definirsi "nuova" a norma dell'art. 630 cod. proc. pen. quando mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio. (Sez. 6, Sentenza n. 53428 del 05/11/2014, Rubino, Rv. 261840).

Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, inoltre, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base d! prove nuove non può prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché riscontrabili ictu ocu/i. (così Sez. 6, n.20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071).

3. Orbene, nella situazione in esame, la Corte d'appello, dopo aver sottolineato i limiti che caratterizzano la fase rescindente del giudizio di revisione e l'oggetto della stessa, costituito dalla preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, rilevabile ictu ocull, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto, ha ricordato, facendo buon uso dei consolidati principi affermati da questa Corte di legittimità, che, a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., si intendono prove nuove quelle sopravvenute dopo la condanna o quelle che si scoprano dopo e che, da sole o valutate in uno con quelle già considerate, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale, quindi, ha correttamente affermato che, nel caso di specie, "la valutazione si arresta ancora prima e proprio sulla "novità" della prova che la Corte non ravvisa in quanto il Bova chiede la rivisitazione proprio di quegli elementi che sono stati ampiamente valutati in primo e secondo grado e che hanno dato luogo ad una doppia conforme".

Tale affermazione è esente da censure in quanto il difensore del Bova chiede l'acquisizione sia di due consulenze di parte, prodotte rispettivamente nel primo e nel secondo grado di giudizio, sia del supporto informatico contenente il file audio contestato e sollecita l'ascolto dello stesso in aula nel contraddittorio delle parti.

A fondamento di tale richiesta viene richiamato, sia il principio affermato da Sez.

U. n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.G e P.C. in proc.

Pisano, Rv. 220443 secondo cui "per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e queile scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente", sia il disposto di cui all'art. 6,§ 1, CEDU, secondo cui ogni errore deve essere espunto.

Il ricorrente, però, dimentica che proprio nella sentenza da lui richiamata, le Sezioni Unite hanno anche affermato che non deve trattarsi "di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario" In altri termini, come precedentemente affermato da Sez. 3, n. 12320 del 03/11/1994, Masi, Rv. 200730, se è vero come è vero che "la revisione sconsacra il mito della cosa giudicata per esigenze di verità e di giustizia reale, tuttavia, la revisione non è un mezzo di riparazione della sentenza che abbia fatto malgoverno del diritto o del fatto, perché tutto ciò è definitivamente coperto dalla verità formale del giudicato - e non è ammissibile una riconsiderazione del diritto o del fatto se non attraverso le impugnazioni ordinarie - ma è un mezzo con il quale si risolve la contraddizione tra questa verità formale e la successiva verità reale e emersa da situazioni nuove, non valutate nella sentenza, e che ne denunciano l'ingiustizia, smentiscono cioè in modo evidente la presunzione di verità che l'assiste".

Coerentemente, dunque, la Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di revisione perché le richieste su cui la stessa si fonda non posseggono, già in astratto, alcun elemento di novità e mirano esclusivamente a fondare un giudizio alternativo rispetto a quello già formulato non solo nelle due sentenzz, di merito, ma anche nella sentenza della Prima Sezione di questa Corte n.452 del 23/10/2018, dep. 2019 (che ha rigettato il ricorso del Bova avverso le sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] di cui è stata poi chiesta la revisione) la quale ha escluso qualsiasi vizio nell'attività di riascolto compiuta dai giudici di merito e la sussistenza di qualsivoglia contrasto di interpretazione delle parole registrate.

Nella motivazione di tale sentenza, infatti, la Corte, dopo aver affermato che "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate", ha in ogni caso rilevato che "la trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico e l'attività trascrittiva è attinente ad un mezzo di ricerca della prova e non rappresenta un mezzo di assunzione anticipata della prova stessa; pertanto, il rinvio dell'art. 268, comma settimo, cod.proc.pen. all'osservanza delle forme, dei modi e delle garanzie, previsti per le perizie, è solo funzionale ad assicurare che la trascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile.

Di conseguenza, non può essere sollevato un problema di utilizzabilità delle trascrizioni, ma si può unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate".

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergente dal ricorso (Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di C 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ardore il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro resa in data 8/1/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dell'Il giugno 2021 presentata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, ex art. 634, comma 1, cod. proc. pen., non ravvisando alcun elemento fattuale di novità, la richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza n. 1202 del 2017 con la quale la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri che ha condannato il ricorrente alla pena di anni dieci di reclusione a oltre pene accessorie quale partecipe all'associazione mafiosa denominata "ndrangheta". 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], quale difensore del Bova, articolando un unico motivo di ricorso e lamentando che la Corte territoriale ha omesso di considerare tutte le prove poste a sostegno della richiesta di revisione volte a dimostrare che il ricorrente non ha commesso il fatto addebitatogli e che, per tale motivo, avrebbe dovuto essere assolto dal reato ascrittogli. Tali prove sono costituite "non solo dalla perizia sull'intercettazione che ha determinato l'affermazione della responsabilità del Bova, ma le conclusioni di essa in relazione al materiale che smentiva che il contenuto di quella intercettazione, nella parte ritenuta rilevante dalla decisione di merito, si riferisse al Bova" 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente nella memocia di replica, dopo aver ricordato l'orientamento consolidato di questa Corte regolatrice secondo cui, in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite e non può procedere ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria di quanto prodotto a sostegno della richiesta di revisione, ha sottolineato che la propria richiesta di revisione si fonda su una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti e, pertanto, chiede l'acquisizione di due consulenze di parte oltre all'acquisizione del file audio contestato chiedendone l'ascolto in aula nel contraddittorio delle parti. Il difensore del Bova, a sostegno della propria richiesta, reitera quanto evidenziato già dinanzi alla Corte d'appello e cioè che, anche alla luce dell'art. 6 CEDU, ogni errore deve essere espunto e, quindi, anche quelli che concernono l'esatto apprendimento della prova da parte del giudice di merito.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'istituto della revisione costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici, permette, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato. Esso, dunque, non è uno strumento di impugnazione tardiva che consente in ogni tempo di dedurre ciò che nel processo, ormai definitivamente concluso, non è stato rilevato o dedotto e, pertanto, "l'efficacia risolutiva del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo' (Sez. 3, n. 2940 del 20/09/1995, Rossi, Rv. 203112) . Conformemente a quanto affermato da questa Corte nella sua massima composizione (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193421), dunque, "deve escludersi che la disciplina della revisione ,.. consenta di rilevare cause di estinzione del reato già risultanti dagli atti e "sfuggite" al controllo della Cassazione, non potendosi intendere la "novità" della prova diretta a dimostrare la causa estintiva nel senso di ricomprendere anche gli elementi probatori già acquisiti agli atti ma non valutati dal giudice prima del giudicato. L'istituto della revisione, invero, è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; ma, perché il giudizio sia "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente". (così, da ultimo, Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414). Non costituisce, dunque, prova "nuova" una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, in quanto quest'ultima si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento, sostanziandosi in una mera "rilettura" di un medesimo dato di fatto già processualmente accertato in via definitiva, mentre, con riferimento all'istituto della revisione, la prova può definirsi "nuova" a norma dell'art. 630 cod. proc. pen. quando mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio. (Sez. 6, Sentenza n. 53428 del 05/11/2014, Rubino, Rv. 261840). Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, inoltre, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base d! prove nuove non può prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché riscontrabili ictu ocu/i. (così Sez. 6, n.20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071). 3. Orbene, nella situazione in esame, la Corte d'appello, dopo aver sottolineato i limiti che caratterizzano la fase rescindente del giudizio di revisione e l'oggetto della stessa, costituito dalla preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, rilevabile ictu ocull, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto, ha ricordato, facendo buon uso dei consolidati principi affermati da questa Corte di legittimità, che, a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., si intendono prove nuove quelle sopravvenute dopo la condanna o quelle che si scoprano dopo e che, da sole o valutate in uno con quelle già considerate, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale, quindi, ha correttamente affermato che, nel caso di specie, "la valutazione si arresta ancora prima e proprio sulla "novità" della prova che la Corte non ravvisa in quanto il Bova chiede la rivisitazione proprio di quegli elementi che sono stati ampiamente valutati in primo e secondo grado e che hanno dato luogo ad una doppia conforme". Tale affermazione è esente da censure in quanto il difensore del Bova chiede l'acquisizione sia di due consulenze di parte, prodotte rispettivamente nel primo e nel secondo grado di giudizio, sia del supporto informatico contenente il file audio contestato e sollecita l'ascolto dello stesso in aula nel contraddittorio delle parti. A fondamento di tale richiesta viene richiamato, sia il principio affermato da Sez. U. n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.G e P.C. in proc. Pisano, Rv. 220443 secondo cui "per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e queile scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente", sia il disposto di cui all'art. 6,§ 1, CEDU, secondo cui ogni errore deve essere espunto. Il ricorrente, però, dimentica che proprio nella sentenza da lui richiamata, le Sezioni Unite hanno anche affermato che non deve trattarsi "di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario" In altri termini, come precedentemente affermato da Sez. 3, n. 12320 del 03/11/1994, Masi, Rv. 200730, se è vero come è vero che "la revisione sconsacra il mito della cosa giudicata per esigenze di verità e di giustizia reale, tuttavia, la revisione non è un mezzo di riparazione della sentenza che abbia fatto malgoverno del diritto o del fatto, perché tutto ciò è definitivamente coperto dalla verità formale del giudicato - e non è ammissibile una riconsiderazione del diritto o del fatto se non attraverso le impugnazioni ordinarie - ma è un mezzo con il quale si risolve la contraddizione tra questa verità formale e la successiva verità reale e emersa da situazioni nuove, non valutate nella sentenza, e che ne denunciano l'ingiustizia, smentiscono cioè in modo evidente la presunzione di verità che l'assiste". Coerentemente, dunque, la Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di revisione perché le richieste su cui la stessa si fonda non posseggono, già in astratto, alcun elemento di novità e mirano esclusivamente a fondare un giudizio alternativo rispetto a quello già formulato non solo nelle due sentenzz, di merito, ma anche nella sentenza della Prima Sezione di questa Corte n.452 del 23/10/2018, dep. 2019 (che ha rigettato il ricorso del Bova avverso le sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] di cui è stata poi chiesta la revisione) la quale ha escluso qualsiasi vizio nell'attività di riascolto compiuta dai giudici di merito e la sussistenza di qualsivoglia contrasto di interpretazione delle parole registrate. Nella motivazione di tale sentenza, infatti, la Corte, dopo aver affermato che "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate", ha in ogni caso rilevato che "la trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico e l'attività trascrittiva è attinente ad un mezzo di ricerca della prova e non rappresenta un mezzo di assunzione anticipata della prova stessa; pertanto, il rinvio dell'art. 268, comma settimo, cod.proc.pen. all'osservanza delle forme, dei modi e delle garanzie, previsti per le perizie, è solo funzionale ad assicurare che la trascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile. Di conseguenza, non può essere sollevato un problema di utilizzabilità delle trascrizioni, ma si può unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate". 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergente dal ricorso (Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di C 3000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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