CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38160/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteW(2 e conclusioni del PG L14/t-.2I ol . c.31'0~1)"-: 1'1& i thA4- t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] a cui era applicata, in forza di ordinanza emessa il 15/01/2000 dal Gip del Tribunale di Viterbo, la misura cautelare della custodia in carcere perché indagato del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata al compimento dei delitti di sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù, sequestro di persona, immigrazione clandestina, traffico di sostanze stupefacenti ed altro, oltre che del reato di sfruttamento della prostituzione. Il procedimento transitava poi alla Procura della Repubblica di Perugia che chiedeva la reiterazione della misura cautelare. Il 14/02/2002, il Gip del Tribunale di Perugia sostituiva la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari che terminava il successivo 08/04/2002. Il 25/03/2011, nelle more del procedimento, il Piselli decedeva. 2. La posizione dell'istante è stata oggetto di due distinte sentenze nell'ambito di un unico procedimento. Con la sentenza pronunciata in data 08/07/2019, la Corte di assise di Perugia lo aveva assolto, con la formula "perché il fatto non sussiste", dai reati in relazione ai quali, all'esito dell'udienza preliminare, era stato rinviato a giudizio, relativi alle imputazioni afferenti alla partecipazione del Piselli ad 'un'associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata ai reati più sopra richiamati - capi 1 e 10 -, malgrado a quella data egli già fosse deceduto da tempo. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, erano stati contestati anche ulteriori reati - capo 9, relativo ad una ipotesi di estorsione e sfruttamento della prostituzione, capo 13, relativo ad un reato di ricettazione e capo 16, relativo ad un'ipotesi di sequestro di persona - i quali erano stati oggetto della richiesta di misura cautelare applicata dal Gip, come risulta dalla relativa ordinanza del 02/04/2001: reati per i quali il Gup aveva pronunciato, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, escludendo espressamente che potesse pervenirsi ad una sentenza più favorevole, tenuto conto del compendio probatorio quale emergeva dagli atti delle indagini. 3. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, constatato che delle plurime contestazioni di cui all'originario provvedimento restrittivo della libertà soltanto per alcune era intervenuta una pronuncia assolutoria nel merito, atteso che per le altre era stata dichiarata l'intervenuta prescrizione, ha ritenuto che venisse a mancare il presupposto per l'accoglimento della domanda.4. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Perugia ricorre il difensore degli istanti che deduce violazione degli artt. 314, 315 e 425 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, in ordine alle valutazioni espresse dal Gup presso il Tribunale di Perugia in data 01/03/2017 e poste a base del diniego dell'invocato indennizzo. Il principio di diritto menzionato nell'ordinanza impugnata non è applicabile al caso di specie, perché il Gup non ha proceduto a valutare il merito delle vicenda, verificando l'effettiva innocenza del prevenuto. Ciò però non consente di escludere a priori la sua innocenza. La dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, accertata durante l'udienza preliminare, non è idonea ad escludere l'indennizzo di cui all'art. 314, perché detta fase è caratterizzata da una cognizione limitata. 5. Il Procuratore generale in sede ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 6. L'Avvocatura generale, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, il rigetto. 7. I ricorsi sono inammissibili. 8. Come già correttamente evidenziato dal Giudice della riparazione "In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607 - 01: fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso, giacché l'interessato, pur assolto nel merito da alcune imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione da altra imputazione, costituente, anche per se sola, titolo legittimante l'emissione o il mantenimento del provvedimento cautelare). Mancava, perciò, nel caso di specie, il presupposto per l'accoglimento della domanda. 9. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, che vanno liquidate in complessivi euro mille ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, che liquida in complessivi euro mille ciascuno. Così deciso il 5