CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 00999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A KOTr,IA.ZiONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 gennaio 2020 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del primo giudice, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole di due reati di riciclaggio e di tre reati di ricettazione, aventi ad oggetto autovetture, ma lo assolveva dagli altri delitti per i quali era stato condannato dal G.i.p. del Tribunale di Monza, rideterminando la pena in un anno, dieci mesi di reclusione e 800,00 euro di multa. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata: la Corte di appello, così come il primo giudice, non ha indicato in modo distinto i singoli aumenti di pena operati per i quattro reati satellite per i quali è stata confermata la condanna e ha determinato in modo eccessivo, rispetto a quello stabilito in primo grado, l'aumento a titolo di continuazione della pena detentiva. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. 5. Premesso che il ricorrente non ha neppure indicato da quale vizio, fra quelli tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., sarebbe affetta la sentenza impugnata, osserva il Collegio che l'aumento a titolo di continuazione per altri quattro delitti (un riciclaggio e tre ricettazioni), prima della riduzione per il rito, è stato determinato, quanto alla pena detentiva, in un solo mese di reclusione. Poiché il primo giudice, per una serie di altri numerosi delitti di riciclaggio e ricettazione, aveva determinato detto aumento in quattro mesi di reclusione, senza alcuna specificazione, non può dirsi violato il divieto di reformatio in peius, considerato soprattutto che la condanna è stata confermata anche per un altro reato di riciclaggio. Secondo il diritto vivente, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, da ultimo, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). Il principio risulta pertinente anche quando si tratti di quantificare gli aumenti di pena a titolo di continuazione fra i reati, determinati nel caso di specie in misura molto contenuta, se si considerano i limiti edittali previsti dagli artt. 648 e 648 bis del codice penale. 6. Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 novembre 2021. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere es