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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10610/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:IfIA; lette/~te le conclusioni del PG C> Q() ( \Z•k. '‘,\,;,- A\g) • Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze di condanna di cui ai nn. 5 e 6 del certificato del casellario giudiziale, in quanto ha beneficiato per più di due volte della sospensione condizionale, in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

La prima concessione della sospensione condizionale è avvenuta con la sentenza di condanna (n. 2) per reato ormai depenalizzato di emissione di assegno bancario senza provvista, e quindi non può essere preclusiva alla reiterazione del beneficio.

Solo con la condanna di cui al. n. 3 del certificato del casellario giudiziale è stata applicata la sospensione condizionale, che può rilevare come fattore ostativo per nuove applicazioni.

La conseguenza è che la valutazione di revoca doveva al più essere limitata alla sospensione condizionale concessa con la sentenza di cui al n. 6, perché preceduta da due valide condanne con concessione del beneficio.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Come rilevato in ricorso, il reato oggetto della condanna divenuta irrevocabile 1'8 novembre 1998, con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena, è stato successivamente depenalizzato.

La fattispecie di emissione di assegni senza provvista, di cui alla legge n. 386 del 1990, è stata privata di rilievo penale per effetto del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999.

Si ha così che alla sospensione condizionale al tempo concessa non deve aversi riguardo per verificare la sussistenza di condizioni impeditive per successive sospensioni condizionali, secondo il principio di diritto per il quale "non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, in quanto l'aboliti° críminis fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. (Fattispecie relativa a violazioni degli artt. 10-bis e 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in cui l'ammontare delle ritenute e dell'IVA non versate era inferiore alle soglie di punibilità rideterminate con d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158)" - Sez. 1, n. 22277 del 02/07/2020, Rv. 279438 -.

3. Successivamente il ricorrente ha beneficiato di una sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Salerno - sezione distaccata di Eboli - del 3 novembre 2000, confermata in appello con sentenza divenuta irrevocabile il 18 settembre 2001; e ancora dopo di una seconda sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Salerno, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2013.

Le pene inflitte per dette due sentenze di condanna non hanno superato, cumulate tra loro, i limiti di concedibilità stabiliti dall'art. 163 cod. pen., sicché trova applicazione quanto prescritto dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen., secondo cui, se pure la sospensione condizionale non possa essere concessa più di una volta, il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da irrogare, cumulata con quella della condanna precedente, non superi gli indicati limiti.

Ancora dopo, il ricorrente ha ottenuto una nuova sospensione condizionale, con la sentenza del Tribunale di Salerno divenuta irrevocabile il 27 novembre 2018.

4. Il Tribunale ha quindi errato nel disporre la revoca della sospensione condizionale di cui alla sentenza del 2 luglio 2013, irrevocabile il 31 ottobre 2013, perché, come appena prima indicato, non ha rilievo ostativo la prima sospensione disposta con la sentenza di condanna per reato poi depenalizzato e tale sospensione, seppure successiva ad altra concessa con la sentenza del Tribunale di Salerno - sezione distaccata di Eboli - del 3 novembre 2000, confermata in appello con sentenza divenuta irrevocabile il 18 settembre 2001, non si è posta in contrasto con il divieto di concessione per più di una volta in ragione del fatto che le pene inflitte con le due condanne, cumulate tra loro, non hanno superato il limite di cui all'art. 163 cod. pen.

Ha invece bene operato, disponendo la revoca della sospensione condizionale di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno divenuta irrevocabile il 27 novembre 2018, appunto perché concessa in violazione della prescrizione di cui all'art. 164 cod. pen. 5.

L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Salerno del 2 luglio 2013, irrevocabile il 31 ottobre 2013, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno.

Per il resto il ricorso va invece rigettato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Salerno del 2 luglio 2013, irrevocabile il 31 ottobre 2013, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:IfIA; lette/~te le conclusioni del PG C> Q() ( \Z•k. '‘,\,;,- A\g) • Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze di condanna di cui ai nn. 5 e 6 del certificato del casellario giudiziale, in quanto ha beneficiato per più di due volte della sospensione condizionale, in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. La prima concessione della sospensione condizionale è avvenuta con la sentenza di condanna (n. 2) per reato ormai depenalizzato di emissione di assegno bancario senza provvista, e quindi non può essere preclusiva alla reiterazione del beneficio. Solo con la condanna di cui al. n. 3 del certificato del casellario giudiziale è stata applicata la sospensione condizionale, che può rilevare come fattore ostativo per nuove applicazioni. La conseguenza è che la valutazione di revoca doveva al più essere limitata alla sospensione condizionale concessa con la sentenza di cui al n. 6, perché preceduta da due valide condanne con concessione del beneficio. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Come rilevato in ricorso, il reato oggetto della condanna divenuta irrevocabile 1'8 novembre 1998, con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena, è stato successivamente depenalizzato. La fattispecie di emissione di assegni senza provvista, di cui alla legge n. 386 del 1990, è stata privata di rilievo penale per effetto del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999. Si ha così che alla sospensione condizionale al tempo concessa non deve aversi riguardo per verificare la sussistenza di condizioni impeditive per successive sospensioni condizionali, secondo il principio di diritto per il quale "non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, in quanto l'aboliti° críminis fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. (Fattispecie relativa a violazioni degli artt. 10-bis e 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in cui l'ammontare delle ritenute e dell'IVA non versate era inferiore alle soglie di punibilità rideterminate con d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158)" - Sez. 1, n. 22277 del 02/07/2020, Rv. 279438 -. 3. Successivamente il ricorrente ha beneficiato di una sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Salerno - sezione distaccata di Eboli - del 3 novembre 2000, confermata in appello con sentenza divenuta irrevocabile il 18 settembre 2001; e ancora dopo di una seconda sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Salerno, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2013. Le pene inflitte per dette due sentenze di condanna non hanno superato, cumulate tra loro, i limiti di concedibilità stabiliti dall'art. 163 cod. pen., sicché trova applicazione quanto prescritto dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen., secondo cui, se pure la sospensione condizionale non possa essere concessa più di una volta, il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da irrogare, cumulata con quella della condanna precedente, non superi gli indicati limiti. Ancora dopo, il ricorrente ha ottenuto una nuova sospensione condizionale, con la sentenza del Tribunale di Salerno divenuta irrevocabile il 27 novembre 2018. 4. Il Tribunale ha quindi errato nel disporre la revoca della sospensione condizionale di cui alla sentenza del 2 luglio 2013, irrevocabile il 31 ottobre 2013, perché, come appena prima indicato, non ha rilievo ostativo la prima sospensione disposta con la sentenza di condanna per reato poi depenalizzato e tale sospensione, seppure successiva ad altra concessa con la sentenza del Tribunale di Salerno - sezione distaccata di Eboli - del 3 novembre 2000, confermata in appello con sentenza divenuta irrevocabile il 18 settembre 2001, non si è posta in contrasto con il divieto di concessione per più di una volta in ragione del fatto che le pene inflitte con le due condanne, cumulate tra loro, non hanno superato il limite di cui all'art. 163 cod. pen. Ha invece bene operato, disponendo la revoca della sospensione condizionale di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno divenuta irrevocabile il 27 novembre 2018, appunto perché concessa in violazione della prescrizione di cui all'art. 164 cod. pen. 5. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Salerno del 2 luglio 2013, irrevocabile il 31 ottobre 2013, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno. Per il resto il ricorso va invece rigettato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Salerno del 2 luglio 2013, irrevocabile il 31 ottobre 2013, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno. Rigetta
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