CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 24740/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale STEFANOTOCCI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla posizione di TerlizziGiuseppe per quanto inerente all’immobile di sua proprietà e la declaratoria diinammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];sentiti i difensori:Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA],Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendol’accoglimento dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Trani, in sede di riesame di provvedimentiimpositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto del Giudice per le indaginipreliminari del medesimo Tribunale, emesso l’8 gennaio 2026, che aveva disposto ilsequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod.pen. di diversi beni mobilied immobili appartenenti ai ricorrenti, indagati per vari reati tra i quali quelli diassociazione per delinquere e truffa aggravata per il conseguimento di erogazionipubbliche (artt. 416 e 640-bis cod.pen.).Il Tribunale, anche a seguito delle ammissioni di responsabilità dei ricorrenti, ha ritenutosussistente, in primo luogo, il fumus commissi delicti dei reati contestati, consistenti nelfatto che i ricorrenti “erano coinvolti nella gestione di alcune società (tra cui, in particolare,la 3D s.r.l.s.) al fine di realizzare un sodalizio criminale in funzione di promotori edorganizzatori, attraverso una struttura societaria finalizzata sostanzialmente allapercezione di erogazioni statali non dovute, all’emissione di fatture per operazioniinesistenti, alla concessione di prestiti e mutui per l’acquisto di immobili mediante lapresentazione di false buste paga di dipendenti della 3D s.r.l.s. in realtà mai realmenteassunti” (fg. 5 dell’ordinanza).In secondo luogo, il Tribunale ha ravvisato il periculum in mora ricavandolo dalle concretemodalità dei fatti e dalla natura dei beni sottoposti a sequestro, nonché l’esistenza di unasproporzione tra i redditi leciti dei due ricorrenti ed i beni ad essi direttamente oindirettamente riconducibili.2. Ricorrono per cassazione gli indagati, a mezzo dei loro difensori e con distinti atti.3. [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge per avere ilTribunale confermato la misura reale non tenendo in considerazione la sua inapplicabilitàal caso in esame.Infatti, il reato posto dal decreto genetico a fondamento della misura è quello di cui all’art.640-bis cod.pen., che è stato inserito nel novero delle fattispecie lucrogenetichelegittimanti la confisca cd. allargata solo a decorrere dal 29 marzo 2022, giorno dellaentrata in vigore della legge n. 25 del 28 marzo 2022 che aveva convertito, conmodificazioni, il decreto legge n. 4 del 27/01/2022, inserendo l’art. 28-bis inerente a talereato.Le imputazioni elevate al ricorrente sarebbero state commesse, al più tardi, il 18 febbraio2022 (si richiama il capo di imputazione n. 27), sicché l’applicazione della norma sarebbeavvenuta per fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore.In ciò consisterebbe, anche tenuto conto della giurisprudenza sovranazionale che il ricorsorichiama, l’illegittimità della misura, avendo essa finalità sostanzialmente punitiva, chenon consentirebbe di estenderne retroattivamente gli effetti, essendo attratta alla materiapenale, che impone l’applicazione di criteri di accessibilità e prevedibilità in forza dei quali“il ricorrente, al momento della commissione dei fatti contestati, non poteva in alcunmodo prevedere che una condanna per il delitto di cui all’art. 640-bis cod.pen. avrebbeesposto il suo intero patrimonio, anche di origine lecita, al rischio di una confisca persproporzione” (fg. 3 del ricorso).4. [OSCURATO:PERSONA].4.1. Il primo motivo di ricorso è pressoché identico a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA].4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avereil Tribunale escluso che tra i fabbricati oggetto di sequestro vi fossero immobili pervenutial ricorrente per successione.L’assunto non corrisponderebbe al vero, in quanto era stata documentata taleprovenienza per quanto inerente all’immobile sito in Barletta e identificato catastalmenteal fg. 87, particella 1639, sub 24, come da dichiarazione di successione del ricorrente aTerlizzi Salvatore, deceduto nel 2022, prodotta in sede di riesame.Tanto avrebbe dovuto comportare non soltanto la necessità di espungere tale bene dalcompendio oggetto di sequestro, ma di ricalcolare la ritenuta sproporzione facendo ameno del valore di detto bene.4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine al sequestro dell’immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente,avendo il Tribunale, anche in questo caso, ignorato le prove che documentavanol’esistenza di redditi in capo al terzo, come da dichiarazioni ai fini Irpef relativi ai redditidel 2024 e 2025, idonee a far sostenere al terzo le spese per il mutuo fondiario accesocosì escludendo che il bene potesse ritenersi nella disponibilità del ricorrente perinterposta persona.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essere rigettati.1. [OSCURATO:PERSONA].1.1. Quanto al primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, deve ribadirsi il principiodi diritto secondo il quale, in tema di confisca cd. allargata ai sensi dell'art. 12-sexies deldecreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161,secondo cui il condannato per un reato-spia "non può giustificare la legittima provenienzadei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiegodell'evasione fiscale", si applica anche in relazione a cespiti acquisiti prima dell'entrata invigore della stessa. (In motivazione, la Corte ha osservato che a siffatta conclusione nonosta il principio secondo cui la legge, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., dispone soloper l'avvenire, atteso che, in ragione della natura di misura di sicurezza di detta confisca,rileva la speciale disposizione dell'art. 200, comma primo, cod. pen., richiamata dall'art.236, comma secondo, cod. pen., in forza della quale le misure di sicurezza soggiaccionoalla disciplina in vigore al momento della loro applicazione). (Sez. 2, n. 6587 del12/01/2022, Cuku, Rv. 282690-01; Sez. 2, n. 15551 del 04/11/2021, dep. 2022, Gallace,Rv. 283384-01;Sez. 2, n. 56374 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276299-01).Per quanto di interesse, il principio è stato ribadito da Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023,Rizzi, Rv. 285852-01).Ancor più di recente, la questione giuridica è stata affrontata e risolta, nel senso quipropugnato, da parte della Corte costituzionale, nella sentenza del 7 novembre 2025 n.166, dove sono contenuti ampi richiami giurisprudenziali anche alla precedente sentenzadella medesima Corte n. 33 del 2018.Qui di seguito, vale la pena di riportare per esteso i tratti motivazionali salienti e decisividella sentenza 166/2025: “6.1.- La premessa interpretativa da cui muove il giudice a quoè, invero, corretta. La costante giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene, infatti,che la confisca allargata non costituisca una pena, ma una misura di sicurezzapatrimoniale, sia pure "atipica" (Cass., n. 920 del 2004; nello stesso senso, sezioni unitepenali, sentenza 25 febbraio-15 luglio 2021, n. 27421 e, da ultimo, sez. un., n. 8052 del2024). Con conseguente applicabilità - in virtù del rinvio operato dall'art. 236, secondocomma, cod. pen. - del principio sancito dall'art. 200, primo comma, cod. pen., secondocui «[l]e misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loroapplicazione», e cioè al momento della sentenza di condanna di primo grado (ex multis,di recente, Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenze 12 gennaio-23 febbraio2022, n. 6587 e 12 ottobre-14 dicembre 2018, n. 56374; prima sezione penale, sentenza24 ottobre-15 novembre 2012, n. 44534). E la conclusione è stata, di recente, ribaditaanche con specifico riferimento al delitto di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti inseguito alla modifica dell'art. 85-bis dello stesso testo unico oggetto delle odierne censure(Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 23 ottobre-5 novembre 2024, n.40620; quarta sezione penale, sentenza 22 marzo-13 maggio 2024, n. 18608).6.2.- Un tale diritto vivente pare a questa Corte immune da censure dal punto di vistacostituzionale e convenzionale.Invero, allorché singole figure di confisca abbiano nella sostanza natura punitiva, non èdubbio ormai che debbano essere considerate quali autentiche "pene" ai finidell'applicazione alla relativa disciplina delle garanzie che la Costituzione e la CEDU -nonché la stessa Carta, nell'ambito di applicazione del diritto unionale - stabiliscono perla materia penale, tra le quali in particolare il divieto di applicazione retroattiva a sfavoredel reo (ad esempio, sentenza n. 196 del 2010, in relazione alla confisca dell'autoveicoloprevista dall'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codicedella strada», in esplicita adesione agli orientamenti della Corte EDU sul punto).Tuttavia, come si è osservato, la giurisprudenza di legittimità è costante nel consideraretali principi non applicabili alla confisca allargata in ragione della sua natura di misura disicurezza.Al di là di ogni possibile disputa teorica circa la condivisibilità della riconduzione di questafigura di confisca alla categoria delle misure di sicurezza, tale giurisprudenza cogliecertamente nel segno allorché esclude ratio e natura stricto sensu punitiva della misura.In effetti, come già sottolineato, la finalità di quest'ultima non è quella di inasprire iltrattamento sanzionatorio già previsto per il reato per il quale l'interessato vengacondannato, ma piuttosto quella di impedire che egli possa continuare a godere di benida lui illecitamente acquisiti attraverso precedenti condotte criminose, sulla base dellapresunzione relativa che fa leva sui requisiti più innanzi distesamente esaminati.Sotto questo profilo, come già questa Corte ha osservato nella sentenza n. 24 del 2019,la confisca allargata condivide la medesima finalità della confisca di prevenzione.Entrambe costituiscono «altrettante species di un unico genus», quello della «confisca deibeni di sospetta origine illecita» (punto 10.3. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto; nello stesso senso,Cass., n. 8052 del 2024, e ivi ulteriori riferimenti), che è oggetto da tempo di puntualiobblighi internazionali e unionali, sorti sulla base della consapevolezza della insufficienzadella confisca "tradizionale" a contrastare l'accumulazione di ricchezza attraverso lacommissione di reati (sul punto, ancora, sentenza n. 33 del 2018, punto 6 del Consideratoin diritto).Rispetto a tali misure, questa Corte ha osservato che «nell'ottica del sistema, l'ablazione[di beni acquistati mediante la commissione di reati] costituisce non già una sanzione,ma piuttosto la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina[...] un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi neabbia acquisito la materiale disponibilità». In tal caso, la confisca del bene non ha «loscopo di punire il soggetto per la propria condotta; bensì, più semplicemente, quello difar venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapportosi è costituito in maniera non conforme all'ordinamento giuridico», e così di neutralizzare«quell'arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l'attività criminosapresupposta, non potrebbe godere». Sicché, «[i]n assenza di connotati afflittivi ulteriori,la finalità dell'ablazione patrimoniale ha, in tale ipotesi, carattere meramenteripristinatorio della situazione che si sarebbe data in assenza dell'illecita acquisizione delbene» (sentenza n. 24 del 2019, punto 10.4.1. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, corsivo aggiunto.Nello stesso senso, ora, l'estesa analisi compiuta dalla Corte EDU, sentenza 21 gennaio2025, Garofalo contro Italia, paragrafi 99-140, e ivi puntuali riferimenti alla conformegiurisprudenza rilevante della stessa Corte EDU concernente misure analoghe allaconfisca di prevenzione o alla confisca allargata previste da altri Paesi parti dellaConvenzione).6.3.- Con riferimento, dunque, a una misura ablatoria che ha connotati non punitivi maripristinatori, deve escludersi - come del resto riconosciuto dallo stesso giudice a quo -l'operatività del divieto di applicazione retroattiva della legge penale di cui all'art. 25,secondo comma, Cost. e all'art. 7 CEDU (nonché, nell'ambito di applicazione del dirittodell'Unione, all'art. 49, paragrafo 1, secondo periodo, CDFUE).Contrariamente a quanto il rimettente sostiene, peraltro, nemmeno può ritenersi che leesigenze di tutela - costituzionali e convenzionali - del diritto di proprietà impediscano allegislatore e, per quanto qui rileva, alla giurisprudenza penale (sulla base delladisposizione generale di cui all'art. 200, primo comma, cod. pen., ritenuta applicabileanche a una misura di sicurezza "atipica" come quella all'esame) di disporre la confiscaallargata anche in sede di condanna o applicazione della pena su richiesta per fatti direato commessi prima dell'entrata in vigore della legge che preveda la confisca allargatain tali ipotesi, ma già costituenti reato all'epoca.In questo caso, infatti, il consociato non gode di alcun affidamento meritevole di tutelaquanto al proprio diritto di proprietà sui beni oggetto di ablazione, trattandosi perl'appunto di beni che l'ordinamento ritiene - in presenza delle condizioni poc'anzianalizzate - essere stati acquistati mediante la commissione di fatti già previsti comereato dalla legge all'epoca in vigore: e dunque mediante modalità non conformiall'ordinamento giuridico, che determinavano «un vizio genetico nella costituzione dellostesso diritto di proprietà» in capo a chi ne ha acquisito la materiale disponibilità (sentenzan. 24 del 2019, punto 10.4.1. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto), e che comunque - ove fosseintervenuta condanna per tali reati - comportavano, già all'epoca della loro commissione,la confiscabilità dei beni medesimi ai sensi, quanto meno, dell'art. 240 cod. pen.A identiche conclusioni è, d'altra parte, pervenuta anche la giurisprudenza della Corte diStrasburgo in rifermento a confische strutturalmente simili a quella in questa sedeall'esame, al metro dell'evocato parametro dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU (Corte EDU,sentenza 12 maggio 2015, Gogitidze e altri contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 99, decisione 2febbraio 2021, Ulemek contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 64).Dal che la non fondatezza della questione all'esame”.Non si ritiene di aggiungere altro per giustificare il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA].2.1. In ordine al primo motivo, si richiamano tutte le considerazioni appena espresse aproposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.2. Quanto al secondo motivo, la censura del ricorrente è fuorviante.Dal controllo degli allegati al ricorso risulta che la dichiarazione di successionedell’indagato al di lui padre era relativa ad un immobile sito in Milano che nulla a chevedere con quello oggetto di sequestro, che invece è sito in Barletta, come risulta dallaspecifica indicazione contenuta nel provvedimento impugnato.2.3. In ordine al terzo motivo, il ricorrente è privo di legittimazione a coltivare la censura,non essendo titolare del diritto alla restituzione del bene e non avendo adombrato altrotipo di interesse.In questo senso, è stato affermato che, in tema di confisca allargata ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'imputato nei cui confrontisi proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a proporreimpugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi,ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcundiritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione. (Inmotivazione la Corte ha precisato che è solo il terzo ad avere un interesse personale ediretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazionedegli stessi). (Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592-01;Sez. 2, n. 14516 del 08/04/2026, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 2, n. 16933 del 04/04/2025, JinChangxian, Rv. 288000-01, non massimata sul punto, fg. 15 della motivazione).3. Al rigetto di entrambi i ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 16/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]Agostini