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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 04747/2026

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 6560 / 20 1 7 R.G. propost i da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, Sezione di Bari, n. 12/02/2012, depositata in data 25 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel3 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Ufficio distrettuale delle [OSCURATO:PERSONA] di Bari notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n. 75/1988, Mod 7 – 760 A, con il quale accertava, nei confronti della società, in relazione [OSCURATO:PERSONA] tributario - Commissione tributaria centrale - Sentenza-Ricorso per cassazione -Termine all’anno 1982, maggiore reddito (pari a Lire 1.400.564.000) ai fini IRPEG ed ILOR, sulla base di 8 rettifiche.

La contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bari, contestando tutti i rilievi.

I giudici di prossimità accoglievano parzialmente (con sentenza n. 2408/04/1989) il ricorso, quantificando il recupero a tassazione nella minore somma di Lire 390.224.000.

2. Avverso detta sentenza proponevano appello sia l’Ufficio sia la contribuente, al fine di ottenerne la riforma nella parte rispettivamente loro sfavorevole. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado di Bari accoglieva parzialmente il gravame dell’Ufficio (con sentenza n. 192/03/1993), elevando il recupero a tassazione in Lire 614.349.171.

3. La società impugnava la decisione innanzi alla Commissione tributaria centrale, riproponendo i motivi di gravame sui quali era rimasta soccombente.

Anche l’Ufficio impugnava la sentenza riproponendo tutti i rilievi esposti nell’avviso di accertamento.

La CTC, Sezione di Bari, accoglieva il ricorso dell’Ufficio, dichiarando legittimo l’accertamento impugnato (sentenza n. 12/02/2012).

4. Avverso la decisione della CTC ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente, affidandosi a tre motiv i .

L’Ufficioresiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, perché tardivo.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 3 febbraio 2026.

La ricorrente ha depositato, in data 22 gennaio 2026, memoria ex art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va valutata l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a distanza di circa 5 anni dalla pubblicazione della sentenza gravata.

L’odierna ricorrente sostiene di aver ricevuto notizia della decisione della CTC solo il 4 febbraio 2016, quando riceveva la cartella di pagamento portante il credito erariale indicato nell’avviso di accertamento impugnato.

In particolare, afferma di non aver mai ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione né il dispositivo della sentenza, atteso che la comunicazione dell'uno e dell'altro fu tentata invano al domicilio eletto ([OSCURATO:PERSONA] 100, Bari), e, stante il mancato rinvenimento, da parte dell’ufficiale giudiziario, della destinataria (‘tale banca non esiste più', cfr. le due relate riprodotte nel ricorso), fu eseguita presso la cancelleria della CTC ai sensi dell’art. 32bis d.P.R. n. 636/1972.

L’odierno ricorso sarebbe, quindi, tempestivo in quanto proposto entro l’anno (termine lungo ex art. 327 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis) dalla conoscenza della sentenza.

1.1. Il ricorso è inammissibile.

1.2. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte il principio sancito dall’art. 327, comma 2, c.p.c. (e dalla corrispondente disposizione del processo tributario, art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992) circa l’inapplicabilità del termine lungo per impugnare la sentenza dalla data di pubblicazione della stessa vale non solo per laparte contumace che non abbia avuto conoscenza del processo per causa a lei non imputabile ma anche per la parte, ritualmente costituita in iudicio, alla quale non vengano notificati l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione ed il dispositivo della sentenza (Cass. 11/03/2013, n. 6048).

Si è, poi, affermato, con particolare riferimento al dies a quo del detto termine, che l a decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa( ex multis , Cass. 29/12/2023, n. 36369).

Ciò posto, nella specie l’odierna ricorrente non ha avuto conoscenza dell’avviso di fissazione dell’udienza e del dispositivo della sentenza all’esito dei relativi iter di comunicazione, essendo entrambi non andati a buon fine presso l’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 100 in Bari (ove l’agente postale dava atto della inesistenza della società).

Ma, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, l’impugnativa (nella specie, il ricorso per cassazione) avverso la sentenza della CTC di Bari (pubblicata il 25.1.2012)andava proposta nel termine di un anno decorrente dalla data di pubblicazione, ovvero entro il 25.1.2013, a nulla valendo ai fini de quibus la conoscenza effettiva della sentenza, avvenuta solo in data 4 febbraio 2016, quando le veniva notificata la cartella di pagamento della pretesa inverata nell’avviso di accertamento oggetto del giudizio.

Di qui, l’inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto ben oltre l’anno (termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile), decorrente dal la pubblicazione della sentenza. 2.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez.

U. n. 4315/2020).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 6560 / 20 1 7 R.G. propost i da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, Sezione di Bari, n. 12/02/2012, depositata in data 25 gennaio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel3 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Ufficio distrettuale delle [OSCURATO:PERSONA] di Bari notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n. 75/1988, Mod 7 – 760 A, con il quale accertava, nei confronti della società, in relazione [OSCURATO:PERSONA] tributario - Commissione tributaria centrale - Sentenza-Ricorso per cassazione -Termine all’anno 1982, maggiore reddito (pari a Lire 1.400.564.000) ai fini IRPEG ed ILOR, sulla base di 8 rettifiche. La contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bari, contestando tutti i rilievi. I giudici di prossimità accoglievano parzialmente (con sentenza n. 2408/04/1989) il ricorso, quantificando il recupero a tassazione nella minore somma di Lire 390.224.000. 2. Avverso detta sentenza proponevano appello sia l’Ufficio sia la contribuente, al fine di ottenerne la riforma nella parte rispettivamente loro sfavorevole. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado di Bari accoglieva parzialmente il gravame dell’Ufficio (con sentenza n. 192/03/1993), elevando il recupero a tassazione in Lire 614.349.171. 3. La società impugnava la decisione innanzi alla Commissione tributaria centrale, riproponendo i motivi di gravame sui quali era rimasta soccombente. Anche l’Ufficio impugnava la sentenza riproponendo tutti i rilievi esposti nell’avviso di accertamento. La CTC, Sezione di Bari, accoglieva il ricorso dell’Ufficio, dichiarando legittimo l’accertamento impugnato (sentenza n. 12/02/2012). 4. Avverso la decisione della CTC ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente, affidandosi a tre motiv i . L’Ufficioresiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, perché tardivo. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 3 febbraio 2026. La ricorrente ha depositato, in data 22 gennaio 2026, memoria ex art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va valutata l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a distanza di circa 5 anni dalla pubblicazione della sentenza gravata. L’odierna ricorrente sostiene di aver ricevuto notizia della decisione della CTC solo il 4 febbraio 2016, quando riceveva la cartella di pagamento portante il credito erariale indicato nell’avviso di accertamento impugnato. In particolare, afferma di non aver mai ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione né il dispositivo della sentenza, atteso che la comunicazione dell'uno e dell'altro fu tentata invano al domicilio eletto ([OSCURATO:PERSONA] 100, Bari), e, stante il mancato rinvenimento, da parte dell’ufficiale giudiziario, della destinataria (‘tale banca non esiste più', cfr. le due relate riprodotte nel ricorso), fu eseguita presso la cancelleria della CTC ai sensi dell’art. 32bis d.P.R. n. 636/1972. L’odierno ricorso sarebbe, quindi, tempestivo in quanto proposto entro l’anno (termine lungo ex art. 327 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis) dalla conoscenza della sentenza. 1.1. Il ricorso è inammissibile. 1.2. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte il principio sancito dall’art. 327, comma 2, c.p.c. (e dalla corrispondente disposizione del processo tributario, art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992) circa l’inapplicabilità del termine lungo per impugnare la sentenza dalla data di pubblicazione della stessa vale non solo per laparte contumace che non abbia avuto conoscenza del processo per causa a lei non imputabile ma anche per la parte, ritualmente costituita in iudicio, alla quale non vengano notificati l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione ed il dispositivo della sentenza (Cass. 11/03/2013, n. 6048). Si è, poi, affermato, con particolare riferimento al dies a quo del detto termine, che l a decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa( ex multis , Cass. 29/12/2023, n. 36369). Ciò posto, nella specie l’odierna ricorrente non ha avuto conoscenza dell’avviso di fissazione dell’udienza e del dispositivo della sentenza all’esito dei relativi iter di comunicazione, essendo entrambi non andati a buon fine presso l’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 100 in Bari (ove l’agente postale dava atto della inesistenza della società). Ma, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, l’impugnativa (nella specie, il ricorso per cassazione) avverso la sentenza della CTC di Bari (pubblicata il 25.1.2012)andava proposta nel termine di un anno decorrente dalla data di pubblicazione, ovvero entro il 25.1.2013, a nulla valendo ai fini de quibus la conoscenza effettiva della sentenza, avvenuta solo in data 4 febbraio 2016, quando le veniva notificata la cartella di pagamento della pretesa inverata nell’avviso di accertamento oggetto del giudizio. Di qui, l’inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto ben oltre l’anno (termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile), decorrente dal la pubblicazione della sentenza. 2.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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