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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41843/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha ri- conosciuto il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva specifica e ha rideterminato la pena, in relazione al reato di tentato furto in concorso di generi alimentari presso esercizio commerciale, in mesi due di reclusione ed euro 80 di multa. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il man- cato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare te- nuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta e del fatto che la stessa fosse stata interamente recuperata, tenuto altresì conto delle cir- costanze del caso concreto.

3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato che il va- lore della merce sottratta non era irrisorio e che la stessa era stata recupe- rata solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine (sez.5, n.19728 del 11.4.2019, Rv.275922).

Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che con- cessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presup- pone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la confi- gurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 29 Settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha ri- conosciuto il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva specifica e ha rideterminato la pena, in relazione al reato di tentato furto in concorso di generi alimentari presso esercizio commerciale, in mesi due di reclusione ed euro 80 di multa. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il man- cato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare te- nuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta e del fatto che la stessa fosse stata interamente recuperata, tenuto altresì conto delle cir- costanze del caso concreto. 3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato che il va- lore della merce sottratta non era irrisorio e che la stessa era stata recupe- rata solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine (sez.5, n.19728 del 11.4.2019, Rv.275922). Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che con- cessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presup- pone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la confi- gurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2
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