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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 29343/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chie sto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 29 gennaio 2025, che confermato la sentenza di primo grado reato di ricettazione. 1.1 Il difensore lamenta la nullità della notifica del decreto che aveva disposto la citazione dell’imputato per il giudizio di appello, in quanto lo stesso non era stato mai notificato al difensore; la Corte di appello aveva respinto la relativa eccezione, proposta in sede di conclusioni quando il difensore aveva ricevuto le conclusioni scritte del Procuratore generale, affermando che il decreto di citazione era stato inviato al difensore a mezzo pec; senonché, la comunicazione inviata a mezzo pec non conteneva il decreto di citazione a carico di [OSCURATO:PERSONA], ma di tale [OSCURATO:PERSONA], e nell’oggetto della mail era indicato esclusivamente il numero del procedimento assegnato dalla Corte di appello, per cui sarebbe stato impossibile per il difensore associare quel numero (sconosciuto) ad un procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato.

1.1. Questa Corte, quale giudice del fatto processuale, ha acquisito informazioni presso la Cancelleria della Corte di appello di Torino dalle quali è risultato che la pec spedita al difensore che avrebbe dovuto contenere il decreto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di appello, conteneva in realtà un documento relativo ad altro procedimento e nei confronti di altro imputato (tale [OSCURATO:PERSONA]), come del resto evincibile anche dalla intestazione della pec, dalla quale si evince che il pdf contenuto nella stessa era riferibile, appunto, a [OSCURATO:PERSONA] (si veda la scritta “[OSCURATO:PERSONA].pdf).

Si è pertanto verificato un caso di nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in quanto concernente la partecipazione dell’imputato al giudizio, che impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

P.Q.M Annulla sentenza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l’ulteriore corso.

Così deciso il 08/07/2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chie sto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 29 gennaio 2025, che confermato la sentenza di primo grado reato di ricettazione. 1.1 Il difensore lamenta la nullità della notifica del decreto che aveva disposto la citazione dell’imputato per il giudizio di appello, in quanto lo stesso non era stato mai notificato al difensore; la Corte di appello aveva respinto la relativa eccezione, proposta in sede di conclusioni quando il difensore aveva ricevuto le conclusioni scritte del Procuratore generale, affermando che il decreto di citazione era stato inviato al difensore a mezzo pec; senonché, la comunicazione inviata a mezzo pec non conteneva il decreto di citazione a carico di [OSCURATO:PERSONA], ma di tale [OSCURATO:PERSONA], e nell’oggetto della mail era indicato esclusivamente il numero del procedimento assegnato dalla Corte di appello, per cui sarebbe stato impossibile per il difensore associare quel numero (sconosciuto) ad un procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 1.1. Questa Corte, quale giudice del fatto processuale, ha acquisito informazioni presso la Cancelleria della Corte di appello di Torino dalle quali è risultato che la pec spedita al difensore che avrebbe dovuto contenere il decreto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di appello, conteneva in realtà un documento relativo ad altro procedimento e nei confronti di altro imputato (tale [OSCURATO:PERSONA]), come del resto evincibile anche dalla intestazione della pec, dalla quale si evince che il pdf contenuto nella stessa era riferibile, appunto, a [OSCURATO:PERSONA] (si veda la scritta “[OSCURATO:PERSONA].pdf). Si è pertanto verificato un caso di nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in quanto concernente la partecipazione dell’imputato al giudizio, che impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione. P.Q.M Annulla sentenza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l’ulteriore corso. Così deciso il 08/07/2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 29343/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris