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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29981/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FELICE"[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: a) sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in data 29 novembre 2021 (irrevocabile il 16 dicembre 2021), a pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per violazione della legge stupefacenti: b) sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in data 9 luglio 2020 (irrevocabile il 30 luglio 2020), pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per violazione della legge stupefacenti.

Il giudice dell'esecuzione ha osservato che il dissenso manifestato dal Pubblico ministero in ordine all'applicazione della disciplina della continuazione risultava fondato, atteso che la rideterminazione della pena complessiva avrebbe superato ampiamente i limiti prescritti all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

Ciò in quanto non era possibile, stante la gravità delle condotte delittuose (relative anche al concorso nella cessione a terzi di circa 80 kg di marjuana e oltre un kg di cocaina), procedere all' aumento in continuazione della pena per il reato di cui alla sentenza sub a) senza superare il limite di cinque anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione deducendo erronea e falsa applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 188 disp. att. cod. proc. pen., nonché dell'art. 649 cod. proc. pen.

Invero, il giudice dell'esecuzione, nonostante avesse richiamato in premessa taluni principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità relativi all'inammissibilità di una richiesta di applicazione della disciplina della continuazione avente ad oggetto più sentenze di condanna ed avanzata senza il rispetto di quanto statuito dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., era giunto ad una declaratoria di rigetto nel merito dell'istanza anziché di inammissibilità.

Ad ogni modo, tale giudizio di rigetto sarebbe illegittimo in quanto fondato su un'asserita gravità delle condotte contestate con la sentenza sub a) sebbene nel relativo procedimento fosse stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990.

Inoltre, il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto che le condotte contestate nei due procedimenti sono sovrapponibili a livello fattuale, atteso che parte dello stupefacente oggetto della sentenza sub a) aveva già formato oggetto di valutazione di una precedente pronuncia, già passata in giudicato.

Ne conseguirebbe, a parere del ricorrente, una palese violazione del principio del ne bis in idem processuale, stante la plurima valutazione, anche ai fini del diniego del beneficio de quo, delle condotte addebitate al condannato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Invero, la norma di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. introduce un'autonoma disciplina dell'istituto della continuazione, quando ne sia chiesta, come nella specie, l'applicazione in sede esecutiva in riferimento a reati giudicati con più sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Tale disposizione prevede, quindi, che il condannato ed il Pubblico ministero possano chiedere al giudice dell'esecuzione l'unificazione dei reati per effetto della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando abbiano raggiunto un accordo sull'entità della sanzione sostitutiva o della pena, da rideterminare, comunque, in misura non superiore a complessivi cinque anni di pena detentiva (ancorché congiunta a pena pecuniaria), limite previsto dalla legge per i casi di patteggiamento e deducibile dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., nel testo modificato dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, ovvero in misura non superiore a due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria, limite previsto dal comma 1-bis dell'art. 444 cod. proc. pen.

Nel caso di disaccordo del Pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, può accogliere egualmente la richiesta.

L'ordinamento, quindi, prevede, per la fase dell'esecuzione, un meccanismo pattizio, analogo a quello disciplinato dalla norma di cui all'art. 444 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, caratterizzato dalla determinazione negoziale tra le parti della pena da applicare a titolo di concorso formale o di continuazione, implicante l'adesione della parte pubblica e, per il giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, le facoltà alternative di recepire l'accordo delle parti, oppure di procedere egualmente alla unificazione dei reati nei termini indicati dall'interessato a fronte di un dissenso del Pubblico ministero ritenuto ingiustificato, ovvero, se il dissenso venga considerato giustificato, di respingere la richiesta.3.

Ciò posto, nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili di patteggiamento, senza avere previamente concordato con il Pubblico ministero la misura della pena complessiva ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, non tanto e non solo per la mancanza del negozio processuale fra le parti, ma, soprattutto, per l'assorbente e risolutiva considerazione che, quand'anche fosse stato pattuito un accordo, esso non avrebbe mai potuto essere contenuto nel limite massimo di cinque anni di reclusione, atteso che alla pena base di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa si sarebbe dovuto operare un aumento di pena per le condotte di cui alla sentenza sub a) comunque superiore al suddetto limite.

3.2. Le censure del ricorrente quindi, oltre ad essere generiche in quanto non si confrontano in modo specifico con il ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione, sollecitano una non consentita lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per escludere e il contenimento della pena entro il sopra indicato limite di anni cinque.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FELICE"[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: a) sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in data 29 novembre 2021 (irrevocabile il 16 dicembre 2021), a pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per violazione della legge stupefacenti: b) sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in data 9 luglio 2020 (irrevocabile il 30 luglio 2020), pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per violazione della legge stupefacenti. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che il dissenso manifestato dal Pubblico ministero in ordine all'applicazione della disciplina della continuazione risultava fondato, atteso che la rideterminazione della pena complessiva avrebbe superato ampiamente i limiti prescritti all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. Ciò in quanto non era possibile, stante la gravità delle condotte delittuose (relative anche al concorso nella cessione a terzi di circa 80 kg di marjuana e oltre un kg di cocaina), procedere all' aumento in continuazione della pena per il reato di cui alla sentenza sub a) senza superare il limite di cinque anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione deducendo erronea e falsa applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 188 disp. att. cod. proc. pen., nonché dell'art. 649 cod. proc. pen. Invero, il giudice dell'esecuzione, nonostante avesse richiamato in premessa taluni principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità relativi all'inammissibilità di una richiesta di applicazione della disciplina della continuazione avente ad oggetto più sentenze di condanna ed avanzata senza il rispetto di quanto statuito dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., era giunto ad una declaratoria di rigetto nel merito dell'istanza anziché di inammissibilità. Ad ogni modo, tale giudizio di rigetto sarebbe illegittimo in quanto fondato su un'asserita gravità delle condotte contestate con la sentenza sub a) sebbene nel relativo procedimento fosse stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990. Inoltre, il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto che le condotte contestate nei due procedimenti sono sovrapponibili a livello fattuale, atteso che parte dello stupefacente oggetto della sentenza sub a) aveva già formato oggetto di valutazione di una precedente pronuncia, già passata in giudicato. Ne conseguirebbe, a parere del ricorrente, una palese violazione del principio del ne bis in idem processuale, stante la plurima valutazione, anche ai fini del diniego del beneficio de quo, delle condotte addebitate al condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, la norma di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. introduce un'autonoma disciplina dell'istituto della continuazione, quando ne sia chiesta, come nella specie, l'applicazione in sede esecutiva in riferimento a reati giudicati con più sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Tale disposizione prevede, quindi, che il condannato ed il Pubblico ministero possano chiedere al giudice dell'esecuzione l'unificazione dei reati per effetto della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando abbiano raggiunto un accordo sull'entità della sanzione sostitutiva o della pena, da rideterminare, comunque, in misura non superiore a complessivi cinque anni di pena detentiva (ancorché congiunta a pena pecuniaria), limite previsto dalla legge per i casi di patteggiamento e deducibile dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., nel testo modificato dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, ovvero in misura non superiore a due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria, limite previsto dal comma 1-bis dell'art. 444 cod. proc. pen. Nel caso di disaccordo del Pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, può accogliere egualmente la richiesta. L'ordinamento, quindi, prevede, per la fase dell'esecuzione, un meccanismo pattizio, analogo a quello disciplinato dalla norma di cui all'art. 444 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, caratterizzato dalla determinazione negoziale tra le parti della pena da applicare a titolo di concorso formale o di continuazione, implicante l'adesione della parte pubblica e, per il giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, le facoltà alternative di recepire l'accordo delle parti, oppure di procedere egualmente alla unificazione dei reati nei termini indicati dall'interessato a fronte di un dissenso del Pubblico ministero ritenuto ingiustificato, ovvero, se il dissenso venga considerato giustificato, di respingere la richiesta.3. Ciò posto, nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili di patteggiamento, senza avere previamente concordato con il Pubblico ministero la misura della pena complessiva ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, non tanto e non solo per la mancanza del negozio processuale fra le parti, ma, soprattutto, per l'assorbente e risolutiva considerazione che, quand'anche fosse stato pattuito un accordo, esso non avrebbe mai potuto essere contenuto nel limite massimo di cinque anni di reclusione, atteso che alla pena base di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa si sarebbe dovuto operare un aumento di pena per le condotte di cui alla sentenza sub a) comunque superiore al suddetto limite. 3.2. Le censure del ricorrente quindi, oltre ad essere generiche in quanto non si confrontano in modo specifico con il ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione, sollecitano una non consentita lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per escludere e il contenimento della pena entro il sopra indicato limite di anni cinque. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricor
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