CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14716/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.175, presso la [OSCURATO:PERSONA] della società, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già ma [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 2900/2016 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 9 maggio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 29 novembre 2006 il Tribunale di Roma rigettò la domanda avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento del danno, pari a C. 5.164, oltre interessi e rivalutazione del credito. 1.1 A fondamento di tali domande la società di assicurazione affermò che: essa era debitrice di [OSCURATO:PERSONA] della sopra indicata somma di danaro; per il pagamento alla creditrice, essa incaricò la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (al tempo, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) di emettere assegno di traenza, recante clausola di non trasferibilità, in favore della [OSCURATO:PERSONA] prelevando il danaro dall'attivo di conto corrente al tempo intercorso con tale banca; l'assegno così emesso era stato negoziato presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e pagato a persona diversa dalla beneficiaria; essa società effettuò nuovo pagamento di C. 5.164 in favore della [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano responsabili della errata identificazione del presentatore dell'assegno e del conseguente pagamento eseguito a tale persona, diversa da quella realmente beneficiaria del titolo; essa attrice aveva diritto al risarcimento del danno a lei derivato da tali comportamenti da liquidare in misura pari a quanto da lei corrisposto alla propria creditrice. 1.3 La sentenza di primo grado sopra indicata escluse la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo secondo cui: tale ultima società ebbe a identificare il presentatore del titolo mediante riscontro delle relative generalità eseguito previo esame di idoneo documento di identità esente da segni esteriori di consistenza tale da far dubitare della sua autenticità. 2. Per la riforma di tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propose appello, notificato alle originarie parti convenute, reiterando la domanda di condanna solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con sentenza emessa il 9 maggio 2016 la Corte di appello di Roma: accertò che sulla domanda di condanna proposta dall'appellante contro [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]. la sentenza di primo grado era passata in cosa giudicata; in riforma della sentenza impugnata, nella sola parte relativa al rapporto fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] italiane, condannò tale ultima società a corrispondere alla società di assicurazioni C. 5.164 "oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva". 3.1 La motivazione fondante tali decisioni può essere così sintetizzata: nel non riproporre in appello domanda di condanna anche contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] aveva determinato il passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado esclusivamente quanto al rapporto fra la società di assicurazioni e la banca; tale scelta non determinava violazione del precetto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., dal momento che nel giudizio di appello la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] era rimasta immutata tanto nel domandato (la condanna al risarcimento del danno pari al controvalore del danaro incorporato nell'assegno di traenza non trasferibile) quanto nella ragione del domandare (deduzione di "illecita negoziazione" di tale assegno da parte di [OSCURATO:PERSONA]); nella identificazione della persona indicata come beneficiaria dell'assegno di traenza recante la clausola di non trasferibilità la negoziatrice [OSCURATO:PERSONA] italiane ebbe a violare le obbligazioni, di natura contrattuale, a essa imposte dall'art. 43 del R.D. n. 1736 del 1933 (di seguito, "legge assegni") e dal principio generale enunciato dall'art. 1218 cod. civ.; in tale quadro la banca negoziatrice ha l'onere di provare di avere fatto il possibile, in esecuzione del dovere di diligenza del "buon banchiere", a essa imposto dall'art. 1176, secondo comma, comma, cod. civ., per evitare che il titolo venga negoziato da persona diversa da quella in esso indicata quale beneficiaria; il fatto che l'assegno fosse stato monetizzato solo dopo il suo transito presso la stanza di compensazione costituisce fatto neutro; l'obbligo di identificazione del possessore dell'assegno "è ontologicamente diverso da quello incombente sulla banca emittente e soprattutto è cronologicamente precedente" il controllo in stanza di compensazione; la funzione di tale controllo non è quella di identificare il possessore del titolo; inoltre, il fatto era stato solo allegato dall'appellata [OSCURATO:PERSONA], ma da questa non provato; la condotta imputata a [OSCURATO:PERSONA] non era quella di non essersi avveduta dell'alterazione del titolo, ma si sostanziava nel non avere correttamente identificato il negoziatore dell'assegno, non alterato; non è poi provato che la persona che esibì la carta di identità, in copia fotostatica depositata da [OSCURATO:PERSONA], fosse quella che in concretò presentò il titolo e il mancato deposto del libretto di risparmio postale, sul quale a dire dell'appellata, sarebbe stato accreditato il danaro indicato nell'assegno non consente "di ricollegare il documento di riconoscimento alla negoziazione dell'assegno" in questione; dall'esame della copia fotostatica del documento di identità risultava evidente la sua contraffazione, "essendo carente il timbro a secco"; la natura dell'assegno, recante la clausola di non trasferibilità, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] una speciale cautela nella identificazione del suo beneficiario, anche perché la carta di identità, in tesi esibita, "era stata apparentemente rilasciata in epoca prossima" alla data di presentazione dell'assegno; il titolo venne "bancato" (secondo l'assunto dell'appellata) "su un libretto aperto contestualmente e non su un conto corrente le cui apertura e movimentazione offrono maggiori garanzie"; inoltre, la società attrice aveva allegato che tale persona non era conosciuta presso l'ufficio postale e tale specifica affermazione non è stata contraddetta da [OSCURATO:PERSONA]; l'adempimento all'obbligo di diligenza in discorso avrebbe, fra l'altro, imposto l'acquisizione di un secondo documento di riconoscimento (il tesserino riproduttivo di numero di codice fiscale non assolve a tale funzione identificativa della persona), nel periodo intercorrente fra il giorno di versamento dell'assegno e il controllo in stanza di compensazione "(circa sette giorni)" era possibile, avvalendosi dell'opera della Polizia postale, eseguire controllo presso il Comune di Roma e presso "l'agenzia dell'[OSCURATO:SOCIETA] che aveva emesso l'assegno la quale a sua volta avrebbe provveduto a contattare l'agenzia dell'Ina titolare del conto", "circa la genuinità della carta di identità e soprattutto le esatte generalità del beneficiario dell'assegno"; è poi da escludere che il danno derivato a [OSCURATO:SOCIETA] (ulteriore esborso della somma di danaro incorporata nel titolo onde adempiere alla propria obbligazione verso la [OSCURATO:PERSONA]) sia conseguente anche a colpa - concorrente, anche in via alternativa - della società di assicurazione e di [OSCURATO:PERSONA] (art. 1227 cod. civ.) sul rilievo che tali appellate "avevano inviato per posta ordinaria", e non per posta assicurata, l'assegno in discorso; l'attivazione del "sistema di blocco" (proprio della procedura relativa alla posta assicurata) da parte di [OSCURATO:PERSONA] ha come presupposto che il destinatario del plico contenente l'assegno a lui intestato "possa conoscere il tempo della spedizione", mentre nel caso di specie tale conoscenza si è avuta "solo successivamente all'incasso dell'assegno"; peraltro, "è assai improbabile che iI destinatario possa avvedersi con ragionevolezza che la tempestiva mancata ricezione del plico sia conseguente ad una illecita sottrazione di esso "medio termine"; "la asserita scorretta spedizione dell'assegno costituisce, in concreto, antecedente non causale in quanto la negoziazione illecita sopravvenuta - avuto riguardo alle sue concrete modalità e alla impossibilità di attivare la allegata procedura di blocco - interruppe qualunque nesso con tale asserita condotta colposa"; è dunque da escludere anche il concorso di colpa della società di assicurazioni (appellante) e della banca (appellata) nella determinazione del danno, imputabile solo alla colposa violazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del precetto di cui all'art. 43 legge assegni. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiede la cassazione della sentenza di appello formulando sette motivi impugnazione, assistiti da memoria. 5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante per fusione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., denominazione della banca prima di tale mutamento denominata [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA].) resistono con distinti controricorsi, rispettivamente assistiti da memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte relativa al rigetto dell'eccezione mossa da essa ricorrente di violazione del precetto recato dall'art. 345 cod. proc. civ. per effetto della non riproposizione in grado di appello della domanda di condanna anche di [OSCURATO:SOCIETA] da parte di [OSCURATO:SOCIETA], deducendo, per le ragioni nell'atto illustrate, che la motivazione su punto "è assolutamente errata alla luce degli artt. 331, 332, 342 e 345 c.p.c.", per come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità. 2. La censura è manifestamente infondata, in quanto, come risulta dalla sentenza impugnata: a) in appello vi è fu rispetto del litisconsorzio necessario processuale, relativo a obbligazione solidale determinante solo litisconsorzio facoltativo; b) [OSCURATO:SOCIETA] (emittente l'assegno di traenza in discussione) venne da [OSCURATO:SOCIETA] chiamata a partecipare al giudizio di appello e in tale sede propose appello incidentale condizionato; b) non vi è, all'evidenza, violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., dal momento che nessuna immutazione della domanda (quanto a ragione del domandare e a domandato) si è verificata per effetto della rinuncia della società di assicurazioni alla domanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] e alla riproposizione della domanda solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (negoziatrice dell'assegno in questione); c) la rinuncia alla domanda, determinante estinzione dell'azione, è un diritto dell'attore, non richiedente forme particolari di manifestazione e accettazione della controparte (cfr. Cass. n. 33761 del 2019; Cass. n. 23749 del 2011); d) la rinuncia avvenne dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e la sentenza impugnata si limita a prendere atto di tale evento, determinante il passaggio in cosa giudicata della pronuncia di rigetto della domanda della società di assicurazioni nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]; e) tale evento, in quanto relativo a obbligazione solidale dal lato passivo, non incide in alcun modo sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che, in quanto obbligata all'adempimento, è tenuta ad adempiere per l'intero, salvo il regresso nei confronti dell'altro coobbligato (artt. 1292 e 1299 cod. civ.), nella specie non esercitato dall'odierna ricorrente. 3. La sentenza impugnata è poi dalla ricorrente censurata (secondo motivo) per avere, in violazione dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., ritenuto ammissibile il deposito da parte di [OSCURATO:SOCIETA] solo in grado di appello di circolari dell'A.B.I., della B.N.L., della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Tale doglianza è infondata, in quanto: a) i documenti menzionati, depositati da [OSCURATO:SOCIETA] per la prima volta in appello, sono, rispettivamente, circolari interne a banche e rivolta alle banche associate all'[OSCURATO:PERSONA], relative all'obbligo di identificazione della persona che l'assegno negozia;b) si tratta dunque di documenti che - secondo la formulazione dell'art. 345, terzo comma, precedente la novella di cui alla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza di primo grado depositata il 29 novembre 2006 (in questo senso, cfr. Cass. 21606 del 2021, secondo cui il testo della vigente disposizione del codice di rito si applica quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo I'll settembre 2012) - valgono a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia impugnata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (cfr. sul punto: Cass. S.U. n. 10790 del 2017; Cass. n. 24164 del 2017; Cass. n. 24129 del 2018). 5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che dalla copia della carta di identità "prodotta - peraltro non in sede di comparsa di costituzione ma allegata alla memoria depositata il 27 aprile 2004 - era evidente la sua falsificazione essendo carente il timbro a secco", si basa "su nuove allegazioni formulate da controparte in sede di appello ed è, dunque caratterizzata da violazione o falsa applicazione degli artt. 101 e 354 cod. proc. civ., dal momento che la circostanza oggetto dell'accertamento "non è stata formulata nel giudizio di primo grado, ma solo ed esclusivamente inammissibilmente nel secondo grado". 6. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile per mancanza di specificità, derivata dalla sua non autosufficienza. Dalla formulazione del motivo, che si limita a riprodurre la sopra indicata parte della sentenza impugnata, non è, infatti, dato sapere se si tratta di eccezione di parte, avente per oggetto la contraffazione della carta di identità della vera destinataria dell'assegno, tardivamente proposta in appello ovvero di un rilievo officioso della Corte di appello; non avendo, in particolare, la ricorrente riprodotto gli atti difensivi della controparte sul punto e neppure la memoria ex art. 184 cod. proc. civ. recante la allegazione di copia del documento che sarebbe stato tempestivamente depositato nel corso del giudizio di primo grado. 7. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, per le ragioni nell'atto diffusamente illustrate, che la sentenza impugnata è caratterizzata da errata applicazione dell'art. 43 legge assegni, degli artt. 3, 4 e segg. del R.D. n. 773 del 1931, dell'art. 1, lett. c) e d), del d.P.R. n. 445 del 2000, dell'art. 288 del R.D. n. 635 del 1940 (regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s.), dell'art. 6 del d.m. n. 142 del 2006, dell'art. 3 dell'allegato 3 al d.lgs. n. 231 del 2007, del Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di verifica della clientela ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2007, degli artt.1218, 1176, 1189, 1992, 2702, 2729 e 2697 cod. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., non essendo applicabile all'assegno di traenza l'art. 43 legge assegni e avendo essa ricorrente adempiuto, mediante riscontro fra nome del beneficiario dell'assegno di traenza e nome risultante da carta di identità immune da segni visibili di contraffazione, all'obbligo di identificazione della persona che il titolo presentò per l'incasso versando la somma di danaro in esso incorporata su libretto di risparmio postale. 8. Con il quinto motivo la ricorrente afferma che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma non esservi prova che la persona che esibì carta di identità tesserino recante numero di codice fiscale fosse la stessa che l'assegno negoziò, anche perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva depositato copia del libretto di risparmio, è viziata da violazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., non corrispondendo l'affermazione giudiziale ad alcuna allegazione dell'appellante. 9. I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro strettamente correlati, sono infondati. La sentenza impugnata accerta che l'assegno in discussione era assegno di traenza recante il nome della beneficiaria ([OSCURATO:PERSONA]) sul quale venne apposta la clausola d'intrasferibilità. Orbene, senza che sia necessario in questa sede descrivere le caratteristiche dell'assegno bancario di traenza, è doveroso ribadire che l'art. 43 legge assegni trova applicazione, oltre che in riferimento all'assegno bancario, anche all'assegno circolare (per effetto del rinvio a tale disposizione operato dal successivo art. 86 della stessa legge), nonché a quello di traenza recante la clausola di non trasferibilità (in questo senso, cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 14712 del 2007, espressamente richiamata dalla sentenza impugnata; dalla ricorrente ignorata). In applicazione dell'art. 43, secondo comma, legge assegni, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza ovvero circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dal quella realmente beneficiaria, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione, in applicazione dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., con la diligenza del c.d. "del buon banchiere", tenuto a rispondere anche per colpa lieve (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 12477 del 2018; Cass. n. 13828 del 2019; Cass. n. 34107 del 2019). Nel caso concreto, è pacifico che l'assegno di traenza non venne incassato dalla legittima prenditrice, bensì da un'altra persona. La sentenza impugnata afferma che [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato di avere adoperato, nell'identificare il negoziatore del titolo, la diligenza di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ., in quanto: a) la circostanza che nella stanza di compensazione il controllo sulla regolarità dell'assegno non fosse stato corretto, non esclude la responsabilità, a monte, della banca negoziatrice, ossia [OSCURATO:PERSONA], l'unica tenuta a identificare correttamente il negoziatore; b) il rilievo di [OSCURATO:PERSONA] circa la mancanza di alterazione del titolo non coglie nel segno, essendo in discussione, nel giudizio di merito, solo la condotta consistita nella non corretta identificazione del negoziatore; c) non è stato provato che la persona che esibì carta di identità e tesserino di codice fiscale era proprio quella che aveva, in concreto, negoziato l'assegno, non essendo stato prodotto, all'atto della negoziazione il libretto postale aperto contestualmente all'operazione; d) la carta di identità risultava contraffatta, in quanto carente del timbro a secco; e) la natura stessa dell'assegno (di traenza) doveva indurre [OSCURATO:PERSONA] a una maggiore prudenza, unitamente al fatto che l'assegno venne posto all'incasso in luogo diverso e distante da quello di residenza del prenditore, che la carta di identità era stata rilasciata in epoca prossima alla negoziazione, che il negoziatore era persona sconosciuta all'ufficio postale poiché aveva aperto un libretto postale solo contestualmente all'incasso dell'assegno. Tale accertamento in fatto, in questa sede non rivedibile, sulla colpa di [OSCURATO:PERSONA] nell'identificazione della persona che il titolo presentò per l'incasso, non si fonda dunque su di una responsabilità oggettiva (negata dal succitato arresto delle sezioni unite del 2018). In riferimento, del resto, a casi di specie sostanzialmente identici a quello in esame, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della responsabilità della banca negoziatrice, per avere consentito l'incasso di un assegno di traenza da parte di persona diversa dal beneficiario, la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo, non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al suo effettivo beneficiario. In particolare: Cass. n. 9842 del 2021 ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] italiane per un assegno di traenza portato all'incasso da cliente non abituale dell'ufficio postale, sito in una parte del territorio italiano molto distante dal suo luogo di residenza, il quale aveva aperto nell'occasione un deposito postale, prelevando le somme riscosse solo qualche giorno dopo; Cass. n. 13152 del 2021 ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un assegno di traenza portato all'incasso da cliente non abituale dell'ufficio postale, sito in una parte del territorio italiano molto distante dal suo luogo di residenza, il quale aveva aperto nell'occasione un deposito postale dove aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno. La sentenza impugnata si conforma ai principi di diritto in questa sede ribaditi: le censure a essa mosse dalla ricorrente sono dunque da disattendere. 10. Con il sesto motivo la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che nessuna responsabilità nella determinazione del danno, neppure concorrente con quella di [OSCURATO:PERSONA], era prospettabile tanto per [OSCURATO:SOCIETA] che per [OSCURATO:SOCIETA], viene dalla ricorrente, per le ragioni diffusamente esposte nell'atto, considerata non conforme ai precetti di cui agli artt. 1175, 1176, 1218, 1227, 1705 e 1710 cod. civ., all'art. 83 del d.P.R. n. 156 del 1973, nonché all'art. 111 Cost., avendo la società di assicurazioni dato mandato a [OSCURATO:SOCIETA] di spedire l'assegno in questione a mezzo della posta ordinaria e non a mezzo di posta assicurata, prescritta per la spedizione di denaro, oggetti preziosi e titoli (art. 83 del d.P.R. n. 156 del 1973). 11. Premesso che i riferimenti, contenuti nel motivo, alla responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA], emittente l'assegno in discussione su mandato di [OSCURATO:SOCIETA], non possono in questa sede essere presi in considerazione, essendosi formato sul punto il giudicato, la critica della ricorrente coglie nel segno nella sola parte in cui la sentenza impugnata è censurata per avere affermato non sussistere il concorso di colpa di [OSCURATO:SOCIETA] nella determinazione del danno a costei arrecato dal comportamento colposo di [OSCURATO:PERSONA] (art. 1227 cod. civ.) sul rilievo che la spedizione dell'assegno a mezzo di posta ordinaria non costituisce antecedente causale nella determinazione del danno, cagionato solo dal comportamento colposo di [OSCURATO:PERSONA] nella identificazione del beneficiario del titolo. E' sul punto da evidenziare che dal contenuto della sentenza impugnata: risulta solo che l'assegno venne spedito alla beneficiaria a mezzo di posta ordinaria; non risulta chi, fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], abbia disposto tale modalità di spedizione del plico contenente l'assegno. La ricorrente afferma in questa sede che la società di assicurazione avrebbe conferito a [OSCURATO:SOCIETA] "mandato per effettuare in tutta Italia pagamenti a mezzo assegno circolare con il sistematico utilizzo della posta ordinaria per la spedizione dei titoli" (pag. 53 del ricorso).Nel controricorso di [OSCURATO:SOCIETA] si afferma invece (pag. 29) che essa società di assicurazioni "ha diligentemente effettuato la spedizione, consegnando il titolo a [OSCURATO:PERSONA] spa ai fini del recapito al soggetto legittimato" e che "è del tutto ininfluente come la parte abbia reperito l'assegno che poteva anche essere stato smarrito", dal momento che "[OSCURATO:PERSONA] spa è stata citata come banca negoziatrice". Al riguardo, nell'esaminare sul punto questione di massima particolare importanza (occasionata da talune oscillazioni riscontrabili nella giurisprudenza di legittimità), Cass. S.U. n. 9769 del 2020 ha affermato il seguente principio di diritto: «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto». La sentenza impugnata di segno opposto a tale principio, in questa sede doverosamente da ribadire, deve essere dunque cassata sul punto, 12. L'accoglimento, nei limiti testé esposti, del sesto motivo determina l'assorbimento del settimo motivo, denunciante violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ. 13. In conclusione, la sentenza impugnata, nella sola parte in cui esclude nel caso di specie il concorso di colpa di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:SOCIETA] nella determinazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., è da cassare, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà uniformarsi al principio di diritto ribadito nel precedente punto 11. Allo stesso giudice del rinvio è anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. rigetta il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo motivo e assorbito il settimo; accoglie, nei limiti in motivazione precisati, il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata nella parte coinvolta dal motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in div