CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33195/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/105/1991 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza in epigrafe la Corte d' Appello di Napoli confermava la condanna a quattro anni di reclusione ed euro ventimila di multa resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], emessa dal Gup del Tribunale di Napoli a seguito di rito abbreviato in data 18 per il reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/1990, poiché deteneva illecitamente ai fini di spaccio 13.944,35 gr di cocaina suddivisa in 14 pani Va considerato che l'unico motivo, afferente alla eccessività della pena, è generico meramente riproduttivo di circostanze già vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, avendo la Corte d'appello evidenziato il notevole carico trasportato dal ricorrente in Campania da altra regione per destinarlo all'immissione nel mercato illecito napoletano, per un quantitativo pari a 78.879 dosi singole medie Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della' ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nèlla misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10-07-