CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2025
Cassazione n. 03145/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.4, cod. peri., risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con una congrua motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247122 - 01), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e soltanto apparenti; che, a tal proposito, giova ribadire che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione delle circostanze è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, cosicché essa non può rappresentare oggetto di censure in questa sede, se sorretta, come nel caso di specie, da una congrua e non illogica motivazione (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata la particolare offensività della condotta tenuta, oltre il danno non irrisorio cagionato nei confronti della Amministrazione penitenziaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025