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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 17400/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate a [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di bancarotta preferenziale alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, fissandola in anni due.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che la Corte di appello ha fissato la durata delle pene accessorie in misura sensibilmente inferiore alla media edittale; rilevato che la Corte di appello ha fatto richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e che la durata delle pene accessorie è stata individuata in una misura di poco superiore a quella della pena principale; rilevato che un obbligo di specifica motivazione sussiste solo ove "la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale ..., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo" - Sez., n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 280668 -. ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il co sigli e estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] pp S talucia [OSCURATO:PERSONA] 1:3! ti P O S I TA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate a [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di bancarotta preferenziale alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, fissandola in anni due. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha fissato la durata delle pene accessorie in misura sensibilmente inferiore alla media edittale; rilevato che la Corte di appello ha fatto richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e che la durata delle pene accessorie è stata individuata in una misura di poco superiore a quella della pena principale; rilevato che un obbligo di specifica motivazione sussiste solo ove "la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale ..., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo" - Sez., n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 280668 -. ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il co sigli e estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] pp S talucia [OSCURATO:PERSONA] 1:3! ti P O S I TA
Sentenza Cassazione n. 17400/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris