CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2020
Cassazione n. 32176/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 497-bis, primo e secondo comma, cod. pen., a lui contestato per aver contraffatto una carta di identità italiana, ha rideterminato la pena inflitta, riconosciuta la diminuente di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte avrebbe omesso di valutare molteplici elementi di segno positivo, ed avrebbe erroneamente considerato quale comportamento "reticente" il contegno silenzioso tenuto dal ricorrente nel corso del giudizio di appello, celebrato tra l'altro a distanza di oltre tredici anni dal fatto - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244), e dovendosi ritenere adeguata la motivazione offerta dalla Corte, che ha argomentato con riferimento al carattere neutro dell'ammissione dei fatti da parte del ricorrente, in quanto ricostruiti dagli accertamenti di polizia eseguiti nell'immediatezza, e in ogni caso superata dal silenzio tenuto in appello su talune circostanze a lui note; comportamento reticente di per sé idoneo ad escludere la concessione del beneficio, nonché con riferimento ai precedenti giudiziari dell'imputato, incensurato al momento del fatto ma non al momento della celebrazione del giudizio di appello in quanto già giudicato e condannato per fatti analoghi; - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; 2 P.Q.MSezione vÉ ,28 A O 2026 L'ASSISTENTE Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]