CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 23705/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 02079/2021 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] u p s.r.l.) , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in R oma , via Crescenzio 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma- Sezione specializzata in materia di impresa n. 5434/2020, pubblicata e notificata a mezzo PEC il 04/11/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex artt. 700 c.p.c., 129 e 131 d.lgs. n. 30 del 2005, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deducendo la violazione dei propri diritti di marchio, ha chiesto al Tribunale di Roma di inibire in via cautelare alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’uso delladicitura [OSCURATO:PERSONA] per contrassegnare la sua attività. Il Tribunale ha accolto la domanda e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( che nelle more, ottemperando al provvedimento adottato, aveva modificato la propria denominazione sociale in [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto reclamo , che è stato dichiarato improcedibile perché la reclamante (non comparsa all’udienza fissata) non aveva provveduto a notificare il ricorso e i l pedissequo decretoalla controparte. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha, quindi, promosso un ordinario giudizio di cognizione contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo che venisse dichiarata l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda cautelare avversaria(facendo presente che il decreto di fissazione dell’udienza in sede di reclamo non le era stato comunicato), la legittimità del suo operato e l’assenza di danni cagionati alla controparte. Quest’ultima si è costituita, chiedendo in via principale il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale la conferma dell’ordinanza cautelare, l’accertamento della contraffazione e del compimento di atti di concorrenza sleale da parte dell’attrice, con definitiva inibitoria e condanna per ogni violazione o inosservanza della stessa, unitamente al risarcimento del dannosubito. Con sentenza n. 12042/2018, il Tribunale ha statuito come segue: «a) rigetta le domande di accertamento negativo proposte dal [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.); b) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: 1) accerta e dichiara, nei termini di cui in motivazione, che il contegno di [OSCURATO:SOCIETA]. costituiva contraffazione del marchio [OSCURATO:PERSONA] di parte convenut a e atto di concorrenza sleale confusoriaai danni della medesima convenuta ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c.; 2) inibisce in via definitiva a [OSCURATO:SOCIETA]. l’uso del termine [OSCURATO:PERSONA] all’interno della precedente denominazione sociale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nell’indirizzo di posta elettronica ; 3) inibisce in via definitiva a [OSCURATO:SOCIETA]., limitatamente al territorio italiano, l’uso del nome a dominio paraviagroup.com; 4) fissa una penale di euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza delle statuizioni di inibitoria, nonché una penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle medesime; 5) condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito dell’attività illecita indicata al n. 1) mediante il pagamento in favore della società convenuta della somma di euro 13.557,60, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo…omissis». La [OSCURATO:SOCIETA]. ha appellatotale decisione, ma la Corte territoriale, con la statuizione in questa sede impugnata, ha respinto il gravame. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi di impugnazione . L’intimata si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso sono formulate plurime censure in relazione al rigetto della richiesta di cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti e offensive , contenute nella memoria ex art. 183 c.p.c., depositata in data 01/02/2016 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella parte in cui si legge «.. con la demenziale conseguenza che non sarebbe in facoltà della scrivente difesa proporre domande riconvenzionali».In primo luogo,è prospettata la violazione degli artt. 88, 89, 96, comma 3, 112 e 132c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulla richiesta di cancellazione come sopra formulata , in violaz i one dell’art. 112 c.p.c., avendo adottato sul punto una statuizione del tutto priva dell’indicazione degli elementi posti a suo fondamento, in violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c. In secondo luogo, è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il processooggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per gli stessi motivi già illustrati, perché se il giudice di merito avesse svolto l’attività che invece aveva omesso avrebbe deciso diversamente. In terzo luogo, è dedotta la violazione degli artt. 88, 89, 96 e 132, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché escludere che il termine “demenziale” sia sconveniente e offensivo è il risultato di una valutazione grossolanadi cui è richiesto il controllo ad opera del giudice di legittimità. Il secondo motivo contiene plurime censure, riferite alla ritenuta impossibilità di impugnare nel giudizio di merito poi instaurato il provvedimento che aveva dichiarato improcedibile il reclamo avverso il provvedimento cautelare adottato. In primo luogo, è dedotta la violazione degli artt. 83, 84 e 700 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per avere il giudice di merito escluso che il provvedimento cautelare, a seguito del reclamo, potesse essere contestato ed impugnato nel giudizio di merito , tenuto conto che l’ordinanza cautelare non passa mai in giudicato e nel corso del giudizio di merito successivamente instaurato può essere modificata o revocata , proprio come aveva tentato di fare la ricorrente, promuovendo la relativa azione, avendo il giudice della cautela concesso la misura in assenza di periculum in mora, la cui inesistenza è argomentata anche in sede di legittimità. In secondo luogo, viene dedotto il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., quale violazione del dovere del giudice di esaminare tutti i fatti allegati dalle parti, se riferiti al fatto decisivo, trattato nel merito, al punto da indurre la Corte ad assumere una decisione diversa da quella pronunciata. Il terzo motivo si snoda anch’esso in plurime censure. In primo luogo, è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento con riferimento agli artt. 83, 84, 90, 112 e 115, 669 bis, 669 octiesc.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.e agli artt. 1226 e 26 97 c.c. , per avere il giudice di merito trascurato l’eccezione di difetto di ius postulandi in capo al difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con riferimento alle domande riconvenzionali di risarcimento del danno, formulate nel giudizio di merito di primo grado, così violando anche il disposto dell’art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia in relazione all’eccezione espressamente formulate con motivazione contraddittoria che non esclude la nullità. Secondo parte ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva agito in virtù della procura speciale apposta in calce al ricorso cautelaree, dunque, in un procedimento che non poteva comprendere, e infatti non comprendeva, domande risarcitorie, tenuto anche conto che il giudizio di merito, in presenza della richiesta di un provvedimento cautelare anticipatorio, poteva anche non essere instaurato, dato che, per effetto della riforma, la fase cautelare era divenuta autonoma, eventuale e non più propedeutica,né sussidiaria rispetto a quella di merito. In subordine, è censurata la valutazione equitativa del danno per violazione degli artt. 83, 84, 90, 112 e 115 c.p.c., oltre che dell’art. 1226 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere il giudice di merito determinato ufficiosamente una royalty maggiorata in assenza di domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e senza alcuna prova circa l’impossibilità per la controparte di quantificare il lamentato pregiudizio. È, inoltre, dedotto il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., sempre con riferimento alla valutazione equitativa del danno, ove il fatto non considerato è dato dalle censure come sopra formulate. Con il quarto motivo è formulata una stessa censura sotto due diversi profili. In primo luogo, è dedotta la violazione degli artt. 1223, 1226, 1277, 2563, 2564, 2567 c.c., oltre che degli artt. 21, 22 e 125 del d.lgs. n. 30 del 2005e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto esistenti il conflitto tra marchi e la contraffazione, che invece non avrebbe riscontrato se avesse valutato diversamente le risultanze di causa, e riconosciuto un presunto e generico pregiudizio inesistentee erroneamente valutato in assenza dei presupposti. In secondo luogo, è dedotto il vizio di motivazione, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,mediante rinvio agli argomenti utilizzati per formulare la censura che precede. 2.Il primo motivo è inammissibile. 2.1.Con riferimento alla prima censura formulata nel motivo in esame, deve subito rilevarsi la contraddittorietà della c ritica formulata, ove è prospettata l’omessa pronuncia sulla richiesta di cancellazione di un’espressione ritenuta offensiva ex art. 89 c.p.c. e, nel contempo, la mancanza di motivazione della statuizione di rigettodi tale richiesta stessa. Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia in un unico motivo dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c. (che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4), c.p.c. ) , mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza, seppure se ne lamenti la soluzione senza una giustificazione che possa ritenersi tale (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021; Sez. L, Sentenza n. 13866 del 18/06/2014). La contraddittorietà della denuncia ne comporta l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., non essendo la censura comprensibile nella sua specifica portata (così Sez. L, Sentenza n. 13866 del 18/06/2014). In ogni caso, la censura si rivela infondatasotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sula richiesta di cancellazione , tenuto conto che dallo stesso ricorso per cassazione si evince che la Corte d’appelloha espressamente statuito sulla richiesta di cancellazione (p. 9 - 10 del ricorso per cassazione), sia pure in modo non condiviso dalla ricorrente. La medesima censura è altresì infondata con riguardo alla dedotta omessa motivazione. Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c.,non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053/2014). In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053/2014). In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. di nuovo Cass., Sez. U, n. 8053/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248/2020). A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata,ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. (così Cass., Sez. U, n. 22232/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, n. 22598/2018; Cass., Sez. L, n. 27112/2018; Cass., Sez. 6-L, n. 16611/2018; Cass., Sez. 3, n. 23940/2017). In particolare, questa Corte ha evidenziato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Inoltre, ha pure affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento del ragionamento del giudice (v. da ultimo Cass., Sez. 3, n. 27411/2021). Nel caso di specie, le ragioni del rigetto della richiesta di cancellazione sono state espresse chiaramente dalla Corte di merito (e riportate alle pp. 9-10 del ricorso per cassazione), avendo il giudice d’appello condiviso la valutazione operata dal Tribunale, secondo il quale l’espressione «con la demenziale conseguenza che non sarebbe in facoltà della scrivente difesa proporre domande riconvenzionali» era finalizzata a « rimarcare con il ricorso ad aggettivo piuttosto incisivo la infondatezza della tesi avversaria». La motivazione è, dunque , esistente e chiara ( anche se non condivisa dalla ricorrente) ela censura non può essere accolta. 2.2.La seconda censura è inammissibile per due ordini di motivi . In primo luogo, la critica si rivela del tutto generica in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., poiché viene effettuata mediante rinvio alle argomentazioni e alle censure i n precedenza illustrate senza alcuna ulteriore specificazionein ordine alle circostanze che, se valutate, avrebbero comportato una decisione del tutto diversa. In secondo luogo, viene dedotto un vizio motivazionale che, come sopra evidenziato,è insussistente, tenuto conto che i fatti decisiv i asserit amente omessi non sono fatto storicio eventi naturalistic i , ma argomenti difensivi genericamente richiamati. Come già evidenziato, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, inteso come fatto storico, accadimento naturalistico. Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio "fatto", un preciso accadimento, una determinata circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 2, n. 26274/2018). Non integrano, viceversa, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, n. 14802/2017; Cass., Sez. 5, n. 21152/2014), gli elementi istruttori in sé considerati, le domande o le eccezioni formulate nella causa di meritoe neppure i motivi di appello. Nel caso di specie, è pertanto evidente che con la censura in esame viene inammissibilmente fatto valere solo il mancato accoglimento degli argomenti in fatto e in diritto genericamente richiamati e non il mancato esame di fatti veri e propri. 2.3.Anche la terza censura formulata nel primo motivo è inammissibile. Come già affermato da questa Corte, il giudice di legittimità è competente ad ordinare, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nei soli scritti ad essa diretti, con la conseguenza che è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si chieda la cancellazione delle frasi del suddetto tenore contenute nelle fasi processuali anteriori, essendo riservata la relativa statuizione al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ( Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009 ; S ez. 3, Sentenza n. 10517 del 28/04/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 27935 del 07/12/2020).3. L e censure formulate nel secondo motivo di ricorso sono in parte infondate e in parte inammissibili. 3.1.Con la prima censura, la ricorrente ha criticato la decisione di merito nella partein cui ha escluso che il provvedimento cautelare, a seguito del reclamo, potesse essere contestato ed impugnato nel giudizio di merito, evidenziando che l’ordinanza cautelare non passa mai in g iudicato , rilevando che nel giudizio di merito successivamente instaurato la stessa ordinanza può essere modificata o revocata anche per l’assenza di periculum in mora. Dalle stesse allegazioni della ricorrente si evince che il giudice di primo grado ha ritenuto che è sempre possibile chiedere, attraverso un giudizio ordinario di cognizione, una pronuncia di accertamento pieno e definitivo in ordine all’insussistenza del diritto di cui in sede cautelare è statoaffermato il fumus boni iurised anche in ordine all’inesistenza del danno ravvisato in sede cautelare solo in termini di pericolo. Ciò che , invece, il Tribunale non ha ritenuto possibile sindacare nuovamente,nel giudizio di cognizione, è la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora ) , una volta che il relativo procedimento sia definito in sede di reclamo (p. 17 del ricorso per cassazione). Non assumono rilievo, asostegno della tesi della ricorrente le allegazioni in ordine alla possibilità, anche perla parte che è rimasta soccombent e in sede cautelare, di avviare un giudizio ordinario al fine di accertare la ritenuta insussistenza del diritto oggetto di tutela anticipata, che non è discussa, né discutibile, visto il disposto dell’art. 669 octies c.p.c. , che prevede espressamente la possibilità per ciascuna parte di iniziare il giudizio di merito, anche nel caso in cui sia adottato un provvedimento cautelare anticipatorio.Come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello, il giudizio di merito così instaurato non ha ad oggetto la legittimità dell’adozione del provvedimento cautelare, ma l’effettiva esistenza del diritto anticipatamente tutelato con lamisura. Il disposto dell’art. 669 novies c.p.c. è però chiaro nel prevedere , in pendenza del giudizio di merito, la possibilità di revocare o modificare il provvedimentoche ha accolto la domanda cautelare ( su istanza di parte ) , solo se si verificano mutamenti delle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare, fermo restando che, come previsto dall’art. 669 noviesc.p.c., il provvedimento cautelare concesso perde efficacia quando , con decisione anche non passata in giudicato, all’esito del giudizio di merito, venga dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale tale provvedimento èstato concesso. In tale quadro, non sussiste, peraltro,alcun vuoto di tutela, tenuto conto che avverso il provvedimento cautelare è ammesso il reclamo edè possibile avviare un giudizio a cognizione piena per accertare l’effettiva esistenza del diritto tutelato, fermo restandoche, a seguito di sopravvenienze in fatto o di sopravvenuta conoscenza di fatti pregressi, la parte interessata può chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare in origine adottato. Nel caso di specie, parte ricorrente, con il motivo in questione, ha censurato la ritenuta inammissibilità dei motivi di doglianza in ordine ai presupposti per la concessione della cautela, fatti valere con il giudizio ordinario, ma, sulla scorta di quanto appena evidenziato, la proposizione di tali censure non è ammessa davanti al giudice della cognizione piena, che può concedere solo la revoca o la modifica del provvedimentoin presenza dei presupposti in fatto sopra indicati.3.2. La seconda censura contenuta nel secondo motivo di ricorso è inammissibile per due ordini di motivi. In primo luogo, emerge con chiarezza la estrema genericità della censura, in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., con al quale è dedotto il vizio di motivazione mediante rinvio generico agli argomenti in precedenza utilizzati per dedurre la ritenuta violazione di legge commessa dal giudice di merito. In secondo luogo, la critica si risolve nella generica non condivisione della decisione assunta dal giudice di merito, che sarebbe stata diversa se il giudice avesse fatto propri gli argomenti della parte ricorrente, senza l’indicazione di alcun fatto storico non esaminato e dunque, con una doglianza non riconducibile alla censura descritta dall’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. 4.Il terzo motivo di ricorso è , anch’esso , in parte in fondato e in parte inammissibile. 4.1. Prima di tutto , deve rilevarsi che la censura è evidentemente infondata, sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sula richiesta di cancellazione, tenuto conto che dallo stesso ricorso per cassazione si evince che la Corte d’appello ha espressamente statuito sull’eccezione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine al ritenuto difetto dello ius postulandi in capo al difensore della controparte (p p . 22 - 23 del ricorso per cassazione) , anche se non l’ha accolta. 4.2. Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, inoltre, la decisione impugnata risulta avere correttamente ritenuto il giudizio a cognizione piena una fase ulteriore, successiva a quella cautelare, anche se non necessaria in presenza di un provvedimento anticipatorio, da ritenersi contemplata nella procura speciale apposta a margine del ricorso ex art.700 c.p.c., ove è stato espressamente attribuito al difensore della parte il potere di patrocinare «in ogni fase e grado del presente giudizio » con il conferimento di «ogni più ampio potere inerente al mandato, ivi compreso quello di chiedere ed effettuare chiamate di terzi anche in garanzia e spiegare domande riconvenzionali»(p. 8 della sentenza impugnata). Questa Corte ha, infatti, già chiarito che la procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi (nella specie, «in ogni fase e grado del presente giudizio») è idonea - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte exartt. 24 e 111 Cost. - ad attribuire al difensore il pot ere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, compresa la facoltà di chiamare in causa il terzo in garanzia impropria (Cass., S ez. U, Sentenza n. 4909 del 14/03/2016 ) , quella di formulare appello incidentale (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 19510 del 14/09/2010) e di proporre domanda riconvenzionale(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10168 del 27/04/2018). Il mandato ad litemattribuisce, infatti, al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano, comunque , ricollegabili con l'originario oggetto della causa, e, quindi, anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest'ultima, anche nell’ipotesi in cui introduce un nuovo tema di indagine e mira all'attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10168 del 27/04/2018). Per le stesse ragioni, proprio con riferimento alla procura alle liti rilasciata con il ricorso caut elare ante causam , conferita in termini ampi ed onnicomprensivi, questa stessa Corte ha ritenuto che essa attribuisce al difensore, nel successivo giudizio di merito, il potere di proporre domande anche nei confronti di terzi che non sono stati parte del procedimento cautelare(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32774 del 08/11/2022). In sintesi, la procura rilasciata per la fase cautelare è valida per le successive fasi di merito, atteso il collegamento funzionale esistente tra le due fasi, ponendosi quella cautelare come strumentale, sussidiaria e propedeutica a quella di merito, anche se il giud izio di merito è solo eventualee comprende la facoltà di proporr e d omande riconvenzionali , in modo tale da assicurare il diritto di difesa della parte a fronte delle iniziative dell’avversario in seno alla stessa controversia. Tale evenienza risulta esser si verificata nel caso di specie, ove la controricorrente ha risposto con la domanda riconvenzionale alla domanda principale della controparte,volta ad accertare la legittimità del suo operato e l’assenza di danni dalla stessa provocati. 4.3. La censura formulata in via gradata, riferita alla liquidazione equitativa del danno, è inammissibile rivelandosi del tutto generica. Com’è noto, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente non solo di indicare le norme che assume essere state violate, ma anche, e soprattutto, di adottare specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre, alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, quelle sostenute dal ricorrente, poiché diversamente verrebbe ad essere impedito alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione mediante la lettura dell’atto di impugnazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; v. anche Cass. Sez. U., n.23745 del 28/10/2020 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021). Nella specie, a fronte degli argomenti della sentenza posti a supporto della decisione adottata, riportati pure nel ricorso per cassazione, la parte non ha indicato in quale punto della decisione la Corte di merito abbia violato le norme indicate, come correttamente interpretate, limitandosi a riportare unilateralmente le proprie testi difensive motivatamente disattese dal giudice di merito. 4.4. L’ultima censura contenuta nel terzo motivo di ricorso è inammissibile per due ordini di motivi. In primo luogo, emerge con chiarezza la estrema genericità della censura, in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., con al quale è dedotto il vizio di motivazione mediante rinvio generico agli argomenti in precedenza utilizzati per dedurre diversi vizi della decisione impugnata. In secondo luogo, la critica si risolve nella generica non condivisione della decisione assunta dal giudice di merito, che sarebbe stata diversa se il giudice avesse fatto propri gli argomenti della parte ricorrente, senza l’indicazione di alcun fatto storico non esaminato e dunque, con una doglianza non riconducibile alla censura descritta dall’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. 5.Il quarto motivo è inammissibile. 5.1. La prima censura difetta di specificità in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. Come sopra evidenziato, il ricorrente è chiamato non solo adindicare le norme che assume essere state violate, ma anche, e soprattutto, di adottare specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre, alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, quelle da lui sostenute. Inoltre, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018). Nel caso di specie, la censura si presenta come una generalizzata critica della decisione impugnata, che convoglia in un un i co motivo molteplici profili, senza che le corrispondenti critiche possano essere valutate autonomamente, in base al criterio sopra illustrato, tenuto conto che gli agli argomenti della decisione impugnata, non condivisi dalla parte, sono semplicemente contrapposti quelli della parte ricorrente. 5.2. L’ultima censura contenuta nel quarto motivo di ricorso è inammissibile per due ordini di motivi. In primo luogo, emerge con chiarezza la estrema genericità della censura, in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., con al quale è dedotto il vizio di motivazione mediante rinvio generico agli argomenti in precedenza utilizzati per dedurre diversi vizi della decisione impugnata. In secondo luogo, la critica si risolve nella generica non condivisione della decisione assunta dal giudice di merito, che sarebbe stata diversa se il giudice avesse fatto propri gli argomenti della parte ricorrente, senza l’indicazione di alcun fatto storico non esaminato e dunque, con una doglianza non riconducibile alla censura descritta dall’art. 360, comma 1,n. 5), c.p.c. 6.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 7. La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza. 8.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna partericorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 8.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge; dà atto, in appl