CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15836/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su rilievi, inerenti alla determinazione della pena base irrogata per il fatto più grave, già coperti da giudicato e all'evidenza eccentrici rispetto al devoluto alla Corte del merito quale giudice del rinvio in esito alla sentenza rescindente resa da questa Corte ( sez. 2 n. 34287 del 2024), per l'appunto inerente ai soli aumenti di pena apportati a titolo di continuazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M