CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 dicembre 2022
Cassazione n. 37837/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7431/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 416/2017 depositata il 15/03/2017; Ric. 2018n. 7431sez. S2 - ud. 0 5 / 12 /2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Camerino rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di far accertare lo spoglio eseguito dai convenuti Giacomo P iscin i e [OSCURATO:PERSONA] dell’area condominiale sita tra il piano secondo e il piano terzo antistante la rampa di scale funzionale all’accesso al sottotetto dell’immobile sito in camerino via Roma n. 1 distinta al catasto urbano foglio 61, particella 179 con annessa corte e particella numero 180, con condanna alla restituzione della predetta area p revia rimozione di tutte le opere che impedivano l’accesso al locale in questione e con richiesta di risarcimento dei danni quantificati in euro 10.000. Il Tribunale di Camerino rigettava anche la domanda subordinata di accertamento della condomini al ità dell’area e l’usucapione della stessa. 2. Teresa e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 3. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e Annamaria B enedetti contestando i motivi di appello e chiedendo il rigetto del gravame. 4. La C orte d’Appello di Ancona accoglieva il gravame e in riforma della sentenza del Tribunale di C amerino accertava e dichiarava parti comuni dell’edificio il vano scale e il pianerottolo siti tra il piano secondo ed il piano terzo dell’immobile sopra indicato con condanna de gli originari convenuti alla restituzione di dette aree in favore degli appellanti, previ o ripristino della piccola porta posta a sinistra prima della porta d’ingresso Ric. 2018n. 7431sez. S2 - ud. 0 5 / 12 /2022 dell’appartamento del secondo piano e previa rimozione di tutte le opere realizzate sulle predette parti comuni che ne impedivano l’accesso. In particolare, la Corte d’Appello ri teneva sussistere la presunzione di condominialità delle scale ex articolo 1117 c.c. in assenza di un titolo contrario. Nella specie, lnfatti, il titolo di acquisto era rappresentato da un preliminare di vendita intercorso nel giugno 1987 edun contratto definitivo di vendita del successivo luglio. Tali contratti non erano idonei a superare la suddetta presunzione ex art. 1117 c.c. per l’ambiguità delle espressioni usate. Le scale come riferito dal consulente tecnico erano inserite da un punto di vista strutturale nel medesimo vano scale del quale costituivano la normale prosecuzione, in quantosi trovavano nella medesima porzione verticale ed avevano murature perimetrali comuni. Con riferimento al lo stato dei luoghi la planimetria catastale di riferimento,peraltro avente solo valore indiziario , era senza dubbio quella dell’anno 1987 anno di acquisto dell’immobile da parte degli appellati.Secondo la Corte d’Appello lo stato di fatto espressamente richiamato dal titolo di acquisto dei coniugi Piscini e B enedetti consentiva di ritenere, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, che all’epoca della compravendita la scala avesse una destinazione comune a tutti i piani dell’edificio e che,quindi, fosse godut a e posseduta anche da i Leonardi, proprietari dell’appartamento posto al primo piano. Lo stato dei luoghi successivamente era mutato, la porta era stata murata e l’uso delle rampe che conducevano dal pianerottolo del secondo piano al terzo non era più comune ai proprietari ma Ric. 2018n. 7431sez. S2 - ud. 0 5 / 12 /2022 nell’esclusiva disponibilità dei Piscini e Benedetti che, infatti , ne avevano eccepito l’usucapione. Tale eccezione doveva essere rigettata in quanto non era maturato il ventennio decorrente dal 1991. Infatti, nel 2007 tutti le parti in causa avevano firmato un progetto di ristrutturazione che prevedeva la riapertura della piccola porta, attività incompatibile con la volontà di continuare a godere uti dominus del bene. Inoltre , non potevano ignorarsi le contestazioni formulate dalle appellanti a seguito della mancata realizzazione del progetto ai fini dell'interruzione de l termine per usucapire. Le contestazioni erano state inoltrate per mezzo di lettere raccomandate contenenti diffide e per mezzo del procedimento cautelare iscritto al n.213 del 2007 del T ribunale di Camerino con il quale le appellanti avevano lamentato l'eliminazione della porta di accesso diretto al sottotetto. 5. Giacomo P iscin i e Annamaria B enedetti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. 7. I ricorrenti c on memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insist ito nell a richiest a di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 1117 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione circa il mancato superamento della presunzione di comunione. I ricorrenti hanno titolo per ritenersi esclusivi proprietari della struttura che dal secondo piano conduce al terzo Ric. 2018n. 7431sez. S2 - ud. 0 5 / 12 /2022 piano o sottotetto, definito nel contratto soffitta abitabile, di loro esclusiva proprietà e,dunque, la presunzione di cui al primo comma dell’articolo 1117 c.c., può dirsi superata dal titolo rappresentato dal contratto preliminare edal possesso dei ricorrenti. In particolare, la censura si appunta sull’interpretazione del contratto preliminaree della dizione intero piano della stabile con sovrastante soffitta praticabile avente accesso da rampa di scale propria. La Corte d’Appello in modo del tutto contraddittorio avrebbe attribuito alcuni scaliniin via esclusiva ai venditori e altri, quelli più in basso, in proprietà comune nonostante non avessero alcuna funzioneo utilità non potendo condurre se non ai successivi scalini di esclusiva proprietà e poi alla soffitta abitabile di proprietà esclusiva.Anche la riapertura della piccola porta non poteva essere conseguenza delle richieste delle controparti come erroneamente affermato dalla Corte d’Appelloe dal la stessa relazione peritale . In tale documento siaffermerebbe in maniera precisa e sicura che la rampa è di proprietà esclusiva dei ricorrenti mentre la Corte d’Appellone avrebbe travisa to il contenuto giungendo ad attribuire al consulente l’opposta affermazione, a causa di un’erronea interpretazione del l’espressione strutturalmente appartenente a l vano scala condominiale. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. In primo luogo, deve evidenziarsi che i ricorrenti non forniscono alcun dettaglio in ordine al titolo che oppongono alle controparti processuali per affermare la loro proprietà esclusiva del bene conteso. Infatti, «per vincere in base al titolo contrario la presunzione legale di proprietà comune delle parti dell'edificio condominiale indicate dall'art. 1117 cod. civ., occorre fare Ric. 2018n. 7431sez. S2 - ud. 0 5 / 12 /2022 riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario unico proprietario ad altro soggetto, indagando se la previa delimitazione unilaterale dell'oggetto del trasferimento sia stata recepita nel contenuto negoziale per concorde volontà dei contraenti e se, dunque, da esso emerga o meno l'inequivocabile volontà delle parti di riservare al costruttore -venditore la proprietà di quei beni che, per ubicazione e struttura, siano potenzialmente destinati all'uso comune. Pertanto - proprio perché la questione relativa alla superabilità o meno della presunzione di proprietà comune su un'area destinata a verde antistante la facciata di un edificio condominiale, implica l'interpretazione della volontà contrattuale - essa si colloca in relazioneagli artt. 1362 seg. cod. civ. e non all'art.1117 cod. civ.»(Sez. 2, Sentenza n. 16022 del 14/11/2002, Rv. 558485 -01). Inoltre, l’interpretazione del titolo spetta al giudice del merito, il quale ne ha fornito un’interpretazione plausibile nel senso d i escludere che le parti avessero voluto trasferire le scale nella proprietà esclusiva dei ricorrenti. In particolare,la Corte d’Appello ha valorizzato tanto il contratto preliminare di vendita del giugno 1987, quanto il definitivo evidenziando che la genericità dell’espressione non consentiva diritenere superata la presunzione di comproprietà della scala contenuta nell’articolo 1117 c. c. . Peraltro, le rampe risultavano da un punto di vista strutturale inserite nel medesimo vano scalee la proprietà condominiale era confermata da altri elementi di fatto come il progetto di riapertura laterale alla scala. Ric. 2018n. 7431sez. S2 - ud. 0 5 / 12 /2022 L'interpretazione di un atto negoziale è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le partiche nella specie il ricorrente non indica o della violazione dei criteri di interpretazione che il ricorrente non censura. Ne consegue l’ulteriore profilo di inammissibilità del motivo. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. L’appellante non ha mai dimostrato la condominialità,limitandosi a invocare l’articolo 1117 c.c.,tutte le prove assunte condurrebbero a confermare l’erroneità della sentenzaper la violazione dell’articolo 115 c.p.c. Secondo i ricorrenti mancherebbe la prova del compossesso della scala,così come del libero accesso alla porticina murata sin dal 1951 edel possesso delle chiavi del lucchetto che la chiude. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. In proposito è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita Ric. 2018n. 7431sez. S2 - ud. 0 5 / 12 /2022 dall'art. 116 c.p.c.»(Sez. U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -01). 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: violazione e falsa applicazionedell’articolo 2943 c.c. L’eccezione di usucapione formulata dai ricorrenti sarebbe fondata.Il solo atto idoneo a interrompere il decorso del termine sarebbe lacitazione del 7 ottobre 2011 quando l’usucapione era già maturata.Invece, le due lettere dell’11 marzo 2006 e del 21 luglio 2011 non sarebberoidonee a d interrompere il corso del tempo utile ad usucapire, come non lo sarebbe neanche il ricorso ex articolo 696 bis c.p.c. Tale ricorso infatti non era finalizzato ad ottenere la restituzione del beneessendo invece necessaria un’azione volta ad ottenere il recupero di una cosa come l’azione di rivendica. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è fondato. Secondo la Corte d'Appello, infatti, le testimonianze avevano consentito di accertare che nel giugno 1991 lo stato dei luoghi era mutato e che la porta era stata murata. Pertanto,l'uso delle rampe che conducevano dal pianerottolo del secondo piano al terzo pianerottolo non era più comune ai proprietari dell'apparta mento posto al primo piano ma era nell'esclusiva disponibilità dei ricorrenti. Dunque, la decisione si è fondata sulla interruzione del ventennio necessario per il maturare dell'usucapione mediante la sottoscrizione da parte dei ricorrenti di un progetto di ristrutturazione che prevedeva la riapertura della piccola porta edi due lettere raccomandate e di un procedimento cautelare con il quale le controparti avevano contestato la mancata realizzazione del suddetto progetto. Ric. 2018n. 7431sez. S2 - ud. 0 5 / 12 /2022 3.2 Gli atti indicati dalla Corte d'Appello non sono idonei ad interrompere il decorso del termine utile ad usucapire. In proposito, infatti, deve evidenziarsi che, quanto all'approvazione del progetto di ristrutturazione da parte del ricorrente, non poteva desumersi una sua volontà di rinunciare all'acquisto per usucapione essendo evidente la possibilità di diversa interpretazione dell’atto, non av ente neanche natura negoziale. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: «È configurabile rinuncia tacita all'usucapione soltanto allorché sussista incompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversa interpretazione» (Sez.2, Sent . n. 17321 del 2015 , S ez. 2 , Sent . n.10026 del 2002 ). Quanto agli elementi rappresentati dalleraccomandate con le quali i Leonardi lamentavanola mancata realizzazione del progetto di ristrutturazione e la instaurazione di un procedimento cautelare deve ribadirsi che non può esservi interruzione dell'usucapione senza la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o senza atti giudiziari diretti a privare il possessore del possesso. In coerenza agli evidenziati principi questa Corte (Cass.19 giugno 2003 n. 9845) ha rilevato che neppure la messa in mora o la diffida (pur considerati interruttivi della prescrizione dall'art.2943 c.c. richiamato dall'art. 1165 c.c.) possono costituire atti interruttivi dell'usucapione. Si è ripetutamente affermato, infatti, che : « In tema di usucapione, poiché, con il rinvio fatto dall'art. 1165 cod. civ. all'art 2943 cod. civ., risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi Ric. 2018n. 7431sez. S2 - ud. 0 5 / 12 /2022 del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente» (ex plurimis Sez. 2, Sentenza n. 16234 del 25/07/2011, Rv. 618663 -01) Dunque, le raccomandate indicate dalla Corte d'Appello non hanno efficacia interruttiv a del possesso utile ad usucapire dei ricorrenti. Lo stesso deve dirsi per i l procedimento cautelare , essendo necessario che la domanda sia diretta ad ottenere ope iudicisla perdita del possesso da parte del possessore usucapente, occorrendo un puntuale accertamento sulla circostanza che l'atto che ha instaurato il giudizio contenga la manifestazione di volontà di riacquistare il possesso.Nel caso di specie, in mancanza di una chiara volontà in tal senso, il dies a quo dell'interruzione del possesso ad usucapionemva fatto risalir e alla data di introdu zione del presente giudizio. 4. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C