CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 dicembre 2024
Cassazione n. 12502/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controBINETTI MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 [OSCURATO:PERSONA];1126 - controricorrente –avverso la sentenza n. 1723/2024 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 09/12/2024 R.G.N. 913/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza impugnata per cassazione, confermando quelladi prime cure, ha ritenuto che alla originaria ricorrente, MariaNumero registro generale 14903/2025Binetti, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dellaN umero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12502/2026Provincia di Bari [OSCURATO:PERSONA] con mansioni di ausiliarDiaat a pubblicazione 04/05/2026specializzata presso il P.O. di Molfetta, reparto di MedicinaGenerale, spettasse, per il periodo dal 15 marzo al 15 maggio2020, l’incentivo COVID previsto per i lavoratori riconducibilialla Fascia C dell’[OSCURATO:PERSONA] del 28.5.2020,pari ad euro 134,09 oltre accessori, quale differenza rispettoa quanto già percepito.2. Per la cassazione l’ASL Bari – [OSCURATO:PERSONA] dellaprovincia di Bari ha presentato ricorso con un unico articolatomotivo. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1. La questione di diritto, oggetto del presente giudizio, attieneall’accertamento se per gli importi dovuti ed erogati a titolodi incentivo COVID in virtù dell’[OSCURATO:PERSONA] del28.5.2020, dovessero operarsi le decurtazioni previste per glioneri sociali e l’IRAP.2. La gravata sentenza, ritenuta la giurisdizione del giudiceordinario, ha osservato che sugli importi dovuti a titolo diincentivo COVID dovessero essere applicate le detrazionicontributive e fiscali, ma che gli stessi non dovessero esseredecurtati degli oneri sociali e dell’IRAP, che erano invece acarico della P.A.: ciò sulla base della natura giuridicadell’IRAP e della interpretazione del richiamato AccordoRegionale dal quale si evinceva che il premio aveva naturaretributiva, che gli stanziamenti ottenuti a livello regionaledovevano comprendere gli oneri sociali e l’IRAP e chel’incentivo andava erogato al lordo dei soli contributi eimposte dirette sui redditi dovuti dai singoli lavoratori Neu mneoron re gistro generale 14903/2025Numero sezionale 1126/2026già dei diversi oneri gravanti sulle singole Aziende SaNnuimtearor idei r.a c c olta generale 12502/20263. Il motivo di ricorso ascrive alla gravata decisione la violazionDeat a pubblicazione 04/05/2026dell’art. 1 co. 1 d.l. n. 18/2020 e dell’Accordo SindacaleRegionale del 28.5.2020, nonché dell’art. 81 Cost., inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sostenendo che era statacompletamente disattesa la portata dell’Accordo suddetto, ilcui contenuto era stato ribadito nella Delibera di GiuntaRegionale n. 1817 del 7.12.2022 e trasfuso nella deliberadella ASL Bari n. 2438 del 15.12.2022, ove era statospecificamente precisato che il budget assegnato alla ASL BAera al lordo di IRAP e contributi a carico dell’Azienda, chedoveva procedere al loro conteggio e decurtazione. Richiamala ricorrente, a sostegno della propria tesi, un precedente dilegittimità (Cass. n. 21398/2019) e la delibera n.33/CONTR/2010 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite diControllo ove era stato affermato che, in sede dicorresponsione degli emolumenti gli aventi titolo,l’amministrazione dovesse trattenere dalla somma ad essispettanti la quota necessaria a pagare l’IRAP inconsiderazione che, in base alle disposizioni della normativafinanziaria, le risorse per fronteggiare gli oneri del personalecomprendevano anche l’IRAP a carico dell’Amministrazione;in caso contrario, si avrebbe una duplicazione dell’onere acarico dell’Ente, in violazione del principio di contenimentodelle spese e della modifica dell’art. 1 d.l. n. 18/2020,successivo all’Accordo, ove al comma 2 veniva precisato chegli importi erogati sarebbero stati al lordo dei contributi edegli oneri a carico. Infine, si rappresenta che lostanziamento era stato previsto solo per l’anno 2020 ed eraslegato da altre disposizioni previste dal CCNL di riferimento.Numero registro generale 14903/20254. Il motivo è infondato. Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12502/2026Opportuna è la disamina delle disposizioni normative che quDait a pubblicazione 04/05/2026rilevano.L’art. 1 del d.l. n. 18/2020, per quanto qui rileva, prevede,al comma 1 (come modificato dall’art. 1, comma 1, della L.n. 27/2020, in sede di conversione e successivamentedall’art. 2, comma 6, lett. a), del D.L. n. 34/2020, convertitocon modificazioni dalla L. n. 77/2020) che: «1. Per l’anno2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinareprioritariamente alla remunerazione delle prestazionicorrelate alle particolari condizioni di lavoro del personaledipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitarionazionale direttamente impiegato nelle attività di contrastoalla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersidel COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavorodella dirigenza medica e sanitaria dell’area della sanità e ifondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi delpersonale del comparto sanità nonché, per la restante parte,i relativi fondi incentivanti sono complessivamenteincrementati, per ogni regione e provincia autonoma, inderoga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazionevigente in materia di spesa di personale, dell’importo indicatoper ciascuna di esse nella tabella A allegata al presentedecreto» ed al comma 2 che: «2. Per l’attuazione del comma1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sulfinanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Alrelativo finanziamento accedono tutte le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizionilegislative che stabiliscono per le autonomie speciali ilconcorso regionale e provinciale al finanziamento sanitariocorrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisNuomgenroo re gistro generale 14903/2025Numero sezionale 1126/2026sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019 eN upmeerro dgi lrai ccolta generale 12502/2026importi indicati nella tabella A allegata al presente decretoDa.t a pubblicazione 04/05/2026Tali importi possono essere incrementati di un ammontareaggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppiodegli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, conproprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizioneche sia salvaguardato l’equilibrio economico del sistemasanitario della regione e della provincia autonoma, per laremunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresal’erogazione delle indennità previste dall’articolo 86, comma6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alpersonale del comparto sanità - Triennio 2016-2018,pubblicato nel supplemento ordinario alla [OSCURATO:PERSONA]. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui alpresente comma destinate a incrementare i fondiincentivanti, le regioni e le province autonome possonoriconoscere al personale di cui al comma 1 un premio,commisurato al servizio effettivamente prestato nel corsodello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministriil 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro allordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli onerifiscali a carico del dipendente e comunque per una spesacomplessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a caricodell’amministrazione, non superiore all’ammontare dellepredette risorse destinate a incrementare i fondiincentivanti».L’indicata normativa prevede, dunque, che la spesacomplessiva prevista per incrementare i fondi incentivanti alfine della remunerazione delle prestazioni correlate alleparticolari condizioni di lavoro del personale dipendente delleNumero registro generale 14903/2025aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionaleN umero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12502/2026direttamente impiegato nelle attività di contrasto alDlaat a pubblicazione 04/05/2026emergenza epidemiologica è «al lordo dei contributi e deglioneri a carico dell’amministrazione».Come evidenziato dalla Corte territoriale, il fatto che lostanziamento previsto sia al lordo dei contributi e degli oneria carico dell’amministrazione, non comporta anche unacorrispondente riduzione - pro quota - dell’importo spettanteai singoli lavoratori, il quale, secondo l’accordo sindacale, vadeterminato tenendo già conto della detrazione Irap, daeffettuare a monte e non a valle.Il ragionamento è corretto.La questione dell’incidenza dell’Irap si pone, in terminigenerali, in relazione ad ogni compenso corrisposto alpersonale perché ai sensi del d.lgs. n. 446/1997 determinaun innalzamento della base imponibile (v. Cass. n.21398/2019).Vale, allora, il principio già affermato da questa Corte (v. explurimis Cass. n. 10402/2025; Cass. 9655/2025), da cui nonsi è discostata la Corte territoriale, secondo cui l’Irap nonpuò essere traslata sul dipendente sicché qualoraquest’ultimo abbia diritto ad un emolumento previsto dallacontrattazione collettiva la somma non può essere ridottadell’ammontare corrispondente al maggiore onere Irap e nonpuò assumere alcun rilievo il mancato rispetto delle regole dicontabilità pubblica, con la sola eccezione dei casi in cui lostesso si risolva nella violazione di limiti massimi di spesaposti inderogabilmente a carico dell’amministrazione.Il ricorso, poi, nella parte in cui denuncia la violazionedell’accordo sindacale è inammissibile perché non si è inpresenza di contrattazione nazionale e perché l’Aziendaricorrente non menziona neppure le regole di ermeneNuumteircoa re gistro generale 14903/2025Numero sezionale 1126/2026contrattuale violate dal Giudice del merito. Numero di raccolta generale 12502/20265. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. Data pubblicazione 04/05/20266. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 (cento) peresborsi ed euro 268,00 per compensi professionali, oltreaccessori di legge e rimborso forfetario delle spese al 15%, dacorrispondersi all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 14903/2025Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12502/2026Data pubblicazione 04/05/2026