CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile di reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, quest'ultima in relazione alla distrazione di un autocarro Fiat 662. Con sentenza in data 4 luglio 2019 la quinta sezione della Corte di cassazione ha annullato la sentenza di appello "limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale", disponendo rinvio alla Corte di appello per nuovo esame. In particolare, a fronte di dati (l'immatricolazione risalente al 1973) significativi dell'assenza di un effettivo valore patrimoniale del bene, i giudici del merito non avevano motivato in termini specifici il giudizio sul dolo, che richiede la consapevolezza della deminutio patrimonii. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del rinvio, con sentenza in data 22 giugno 2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, confermando la pena principale inflitta e rideterminando la durata della pena accessoria in anni due. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell'art. 157 cod. pen., per aver il giudice di rinvio omesso di dichiarare non doversi procedere in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale per essere il reato estinto per prescrizione. Il relativo capo non era definitivo, in quanto al giudice di rinvio era stata rimessa la rideterminazione della durata della pena accessoria. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla durata delle pene accessorie. Sul punto, il giudice di rinvio aveva omesso di giustificare la scelta operata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. All'esito del primo giudizio di legittimità la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale era divenuta definitiva, risultando devoluto al giudice del rinvio il giudizio sull'ulteriore fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e sulla durata delle pene accessorie, in relazione alle quali si sarebbe dovuto tener conto della sentenza n. 222/2018 della Corte costituzionale. La giurisprudenza ha precisato che l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, principale od accessorio, determina, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., il passaggio in giudicato delle "parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata" e, dunque, del punto della decisione che riguarda l'affermazione di penale responsabilità. Ne segue l'irrilevanza, ai fini del decorso del termine di prescrizione, del tempo successivo alla pronuncia di annullamento parziale. Le argomentazioni, in diritto, svolte dal motivo di ricorso non tengono conto che l'art. 624 cod. proc. pen. è norma speciale applicabile al giudizio di legittimità, rispetto al quale, dunque, non sono applicabili i principi che riguardano il giudizio di appello, laddove la cognizione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è definita dal capo della decisione oggetto di appello. 2. Il secondo motivo è infondato. Il giudice del rinvio, nel rideterminare la durata delle pene accessorie, ha ritenuto di doverla commisurare in misura pari alla durata della pena principale. La censura motivazionale, che si duole dell'omessa indicazione dei parametri che giustificano una durata delle pene accessorie superiore al minimo edittale, non ha fondamento, in quanto la sentenza impugnata ha inteso valorizzare, a tal fine, quanto già evidenziato in relazione alla commisurazione della pena principale e proponendo così motivazione non manifestamente illogica in relazione a commisurazione della durata delle pene accessorie comunque contenuta in misura ben inferiore rispetto al punto medio tra minimo e massimo edittale. 3. Va, dunque, rigettato il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes