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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 11074/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo nella parte motiva il rigetto del ricorso e nella parte dispositiva l'inammissibilità, letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17 giugno 2021 il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza in data 25 maggio 2021 del GIP del Tribunale di Catania che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari, perché gravemente indiziato di aver partecipato, insieme agli altri indagati, tra cui [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di capo e promotore, a un'associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di giochi e scommesse a distanza e all'intestazione fittizia di agenzie di scommesse operative nelle province di Catania, Enna, Siracusa, Caltanissetta, Messina e Agrigento, dal giugno 2018 al gennaio 2019.

2. L'indagato ricorre per cassazione sulla base di un unico complesso motivo per violazione di norme processuali e vizio di motivazione, evidenziando che non era stato portato in conto il tempo intercorso tra la commissione del reato e l'emissione del provvedimento cautelare; che non era stato motivato il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, anche considerato che il Padovani era ristretto in carcere ed erano state sequestrate tutte le attrezzature; che non era stato motivato il diniego della sostituzione della misura in atto con quella della presentazione alla polizia giudiziaria.

Presenta una memoria di replica con cui insiste nelle proprie difese. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il decorso del tempo è elemento di per sé neutro ai fini della valutazione delle esigenze cautelari (si veda tra le più recenti Cass., Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004- 01).

Peraltro, il Tribunale del riesame ha affrontato la questione e ha osservato che la contestazione era ferma al gennaio e al marzo 2019, date di cessazione rispettivamente delle intercettazioni e degli ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria nella sala scommesse.

Tuttavia, nel periodo successivo non erano emersi elementi sintomatici di un recesso volontario dell'indagato o dei suoi sodali dal programma criminoso.

Anzi, in fase di esecuzione della misura cautelare, gli operanti avevano trovato la sede di viale Lazio, le cui chiavi erano nella disponibilità del ricorrente, pienamente operativa.

Immune da censure è anche la motivazione sull'attualità e concretezza del pericolo nonché sull'impossibilità di applicare una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Infatti, quanto al primo profilo, il Tribunale del riesame ha evidenziato che, nonostante l'arresto del Padovani, la struttura aveva continuato a operare e d'altra parte, il sequestro dei beni poteva essere facilmente neutralizzato come in passato replicando gli stessi schemi operativi, con nuovi siti e attraverso altri prestanome.

Quanto al secondo profilo, ha rilevato che una misura più gradata avrebbe consentito all'indagato un'eccessiva libertà di movimento consentendogli di proseguire indisturbato nelle attività illecite.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 26 ottobre 2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo nella parte motiva il rigetto del ricorso e nella parte dispositiva l'inammissibilità, letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17 giugno 2021 il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza in data 25 maggio 2021 del GIP del Tribunale di Catania che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari, perché gravemente indiziato di aver partecipato, insieme agli altri indagati, tra cui [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di capo e promotore, a un'associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di giochi e scommesse a distanza e all'intestazione fittizia di agenzie di scommesse operative nelle province di Catania, Enna, Siracusa, Caltanissetta, Messina e Agrigento, dal giugno 2018 al gennaio 2019. 2. L'indagato ricorre per cassazione sulla base di un unico complesso motivo per violazione di norme processuali e vizio di motivazione, evidenziando che non era stato portato in conto il tempo intercorso tra la commissione del reato e l'emissione del provvedimento cautelare; che non era stato motivato il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, anche considerato che il Padovani era ristretto in carcere ed erano state sequestrate tutte le attrezzature; che non era stato motivato il diniego della sostituzione della misura in atto con quella della presentazione alla polizia giudiziaria. Presenta una memoria di replica con cui insiste nelle proprie difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il decorso del tempo è elemento di per sé neutro ai fini della valutazione delle esigenze cautelari (si veda tra le più recenti Cass., Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004- 01). Peraltro, il Tribunale del riesame ha affrontato la questione e ha osservato che la contestazione era ferma al gennaio e al marzo 2019, date di cessazione rispettivamente delle intercettazioni e degli ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria nella sala scommesse. Tuttavia, nel periodo successivo non erano emersi elementi sintomatici di un recesso volontario dell'indagato o dei suoi sodali dal programma criminoso. Anzi, in fase di esecuzione della misura cautelare, gli operanti avevano trovato la sede di viale Lazio, le cui chiavi erano nella disponibilità del ricorrente, pienamente operativa. Immune da censure è anche la motivazione sull'attualità e concretezza del pericolo nonché sull'impossibilità di applicare una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Infatti, quanto al primo profilo, il Tribunale del riesame ha evidenziato che, nonostante l'arresto del Padovani, la struttura aveva continuato a operare e d'altra parte, il sequestro dei beni poteva essere facilmente neutralizzato come in passato replicando gli stessi schemi operativi, con nuovi siti e attraverso altri prestanome. Quanto al secondo profilo, ha rilevato che una misura più gradata avrebbe consentito all'indagato un'eccessiva libertà di movimento consentendogli di proseguire indisturbato nelle attività illecite. Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 26 ottobre 2021 Il Consigliere
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