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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 34658/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] D'ALUNZIO In relazione alla sentenza in data 05/03/2023 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] segnala un errore materiale in cui è incorsa la Corte di cassazione nella sentenza indicata in epigrafe, là dove la mancata indicazione dell'ammissione della parte civile al patrocinio dei non abbienti l'ha indotta a liquidarne le spese, mentre tale incombente è rimesso al giudice del merito; Quanto segnalato, in effetti, trova riscontro in atti.

A tale proposito va richiamato quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, là dove spiegato, con Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019 (dep. il 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760 — 01), hanno chiarito che «In tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.».Tanto fa emergere l'errore materiale in cui è incorsa questa Corte.

Errore che va rimosso intervenendo nel senso indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 15423/24 del 05/03/2024, sul ricorso n. 46785/2023 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove è scritto "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge", deve leggersi "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dal Giudice di Pace di Naso".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso il 27 giugno 2024 Il Consigliere estensore La P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] D'ALUNZIO In relazione alla sentenza in data 05/03/2023 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] segnala un errore materiale in cui è incorsa la Corte di cassazione nella sentenza indicata in epigrafe, là dove la mancata indicazione dell'ammissione della parte civile al patrocinio dei non abbienti l'ha indotta a liquidarne le spese, mentre tale incombente è rimesso al giudice del merito; Quanto segnalato, in effetti, trova riscontro in atti. A tale proposito va richiamato quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, là dove spiegato, con Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019 (dep. il 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760 — 01), hanno chiarito che «In tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.».Tanto fa emergere l'errore materiale in cui è incorsa questa Corte. Errore che va rimosso intervenendo nel senso indicato in dispositivo. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 15423/24 del 05/03/2024, sul ricorso n. 46785/2023 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove è scritto "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge", deve leggersi "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dal Giudice di Pace di Naso". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 27 giugno 2024 Il Consigliere estensore La P
Decreto Cassazione n. 34658/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris