CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 01755/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29521/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1471/2021 depositata il 13/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con atto di citazione notificato il 14/10/2014 il sig. [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai propri fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere titolare di una tabaccheria, di avere aperto il conto corrente ordinario n. 300313111 presso [OSCURATO:SOCIETA] a far data dal 2001 e che poi era stata accesa una apertura di credito, ha allegato che la Banca gli aveva negato il pagamento di diversi RID relativi all’attività di impresa, che così lui aveva subito la revoca della licenza per la rivendita di tabacchi e che la condotta della Banca era stata illegittima, perché aveva fatto lievitare le annotazioni a debito sul conto, applicando interessi oltre la soglia di legge, commissioni di massimo scoperto e spese non di spettanza del correntista. Più specificamente, l’attore ha affermato di “non rammentare di avere sottoscritto apposita convenzione negoziale scritta” e di non avere avuto comunicate le variazioni intervenute in corso di rapporto, ha contestato l’applicazione di capitalizzazione trimestrale, il superamento del tasso soglia in diversi periodi e l’applicazione di anatocismo sugli interessi e ha chiesto che sia dichiarata la nullità delle clausole illegittime, che sia rideterminato il saldo del conto corrente, depurandolo delle poste illegittime, e che la Banca sia condannata a restituire le somme versate indebitamente e a risarcire il danno patito dall’attore per la privazione delle liquidità necessarie all’attività d’impresa. [OSCURATO:PERSONA] convenuta ha affermato invece l’esistenza del contratto. Il Tribunale di Agrigento, disposta CTU, ha disatteso le domande attoree, per la carenza documentale, tale da non consentire l’esatta ricostruzione dell’andamento del rapporto. Interposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA] e fideiussori, con la riproposizione delle contestazioni già esposte in primo grado, la Corte d’Appello di Palermo lo ha respinto, rilevando che gli appellanti non avevano assolto all’onere della prova su di essi incombente. In particolare, la Corte ha desunto dalle difese del correntista che lo stesso abbia ammesso come possibile l’esistenza del contratto (inteso come testo scritto), e ha ritenuto, allora, che fosse onere del medesimo produrre i contratti e gli estratti conto necessari alla ricostruzione del rapporto, che il cliente che agisce per la ripetizione dell’indebito ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti mediante la produzione del contratto che contiene le clausole assunte come nulle, che la produzione documentale non vi è stata e che correttamente il Tribunale ha disatteso le pretese attoree alla luce delle risultanze della CTU, avendo l’esperto evidenziato la lacunosità della documentazione e dunque la sostanziale inattendibilità delle risultanze degli accertamenti compiuti. 2) Con ricorso notificato il 12/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] e i fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, proponendo tre motivi di ricorso. [OSCURATO:SOCIETA] non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360, co. I, n. 3, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto –violazione dell’art. 2697 c.c.”. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata, deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte erroneamente riversato sul correntista l’onere di comprovare il proprio diritto a ripetere quanto indebitamente corrisposto e, dunque, per aver condiviso la tesi del Tribunale di Agrigento a mente della quale sarebbe stato onere del correntista di dar prova dell’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte non dovuta, così come della mancata pattuizione di interessi e di nullità degli stessi, producendo il contratto. Affermano che il correntista, invero, ha dedotto la mancanza del contratto precisando di non ricordare di aver firmato alcun contratto e che tale rappresentazione sia unicamente da intendere come dichiarazione negativa in tal senso ovvero che detto documento non esiste, e sostengono di non aver avanzato richiesta di produzione documentale ex art. 119 TUB proprio per il fatto di aver eccepito l’inesistenza del contratto. I ricorrenti affermano che, per converso, l’[OSCURATO:SOCIETA], avendo sostenuto l’esistenza del contratto, avrebbe dovuto produrlo in giudizio e che dunque l’onere della prova incombeva su di esso. Osservano, inoltre, che, ai fini della ricostruzione del rapporto, può anche essere sufficiente la produzione parziale degli estratti conto, ammettendo la giurisprudenza che, qualora il cliente limiti l’adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell’intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente con altri mezzi, tra cui la consulenza contabile. Il motivo è inammissibile. 1.1) La Corte d’Appello rileva (pag. 3, 4, 5 della sentenza) che con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado il correntista ha allegato di “non ricordare di avere mai sottoscritto alcun contratto, né tantomeno di averne ricevuto le relative copie”, e ciò anche con riguardo alle modifiche intervenute in corso di rapporto. La Corte osserva che dunque non si tratta di una netta affermazione di inesistenza di apposito testo negoziale (riferito comunque all’anno 2001, come decorrenza del rapporto evincibile dagli estratti conto e come pure affermato nell’atto di citazione), ma di una mera deduzione, alla quale si è contrapposta quella contraria della Banca. Aggiunge, la Corte, che è ancora lo stesso correntista, con le conclusioni rassegnate in atto di appello, ad ammettere come possibile l’esistenza del contratto (inteso come testo scritto) laddove invoca “la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero, nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente da parte della convenuta, perché inserite nel contratto di conto corrente ordinario intercorso fra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici e indeterminati”. E ulteriormente osserva che, trattandosi, poi, di rapporto negoziale avviato nel 2001 nella piena vigenza della disciplina del [OSCURATO:PERSONA] (d.lgs. 385/93), che prescrive la consegna al correntista di copia del testo negoziale, deve presumersi, in difetto di diversa allegazione (come detto, il correntista ha riferito soltanto di non ricordare la sottoscrizione di apposito documento), appunto avvenuta la detta consegna di copia. La Corte d’Appello, dunque, in base a questi vari elementi, ha interpretato la domanda dell’attore nel senso che questo non ha escluso l’esistenza del testo contrattuale e non ha dedotto la nullità totale del contratto per assenza di forma scritta. E, a seguito di tale interpretazione, la Corte ha ritenuto incombere sul correntista, che agisce per l’accertamento negativo del credito e la ripetizione dell’indebito, l’onere di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e a provare la nullità delle clausole negoziali. Il motivo di ricorso (diretto a contestare tale interpretazione delle domande e difese dell’attore) è, allora inammissibile, perché è riservata a giudice del merito l’interpretazione della domanda (si veda, per es.: Cass. civ., sez. lav., 28/05/2020, n. 10202:”Tale vizio”- di ultrapetizione - “non si profila nel caso in cui viene in considerazione l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda; attività, quest'ultima, che integra un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se non sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata”; nello stesso senso Cass. civ., sez. I, 20/06/2011, n. 13459). E correttamente la Corte d’Appello ha onerato l’attore della prova delle clausole del contratto scritto. Infatti, secondo la Cassazione (Cass. civ., sez. VI, 09/03/2021, n.6480): “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole”; Cass. civ., sez. I, 16/10/2024, n. 26867: “Se è il cliente ad agire in giudizio, è su di lui che grava l'onere di dar prova del contratto di conto corrente da cui si origina il saldo. Vale, al riguardo, la regola generale per cui in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare la mancanza di una causa che giustifichi lo stesso indebito”. Prova che il ricorrente non ha dato, avendo anche ammesso di non aver formulato alla Banca richieste di documentazione ex art. 119 TUB. Né rileva la questione della completezza o meno degli estratti conto ai fini della ricostruzione del rapporto bancario, a fronte della carenza della produzione del contratto scritto. 2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360, comma I n. 5 c.p.c. –Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia– Violazione degli artt. 115 - 116 comma 2 c.p.c.., violazione dell’art. 2697 c.c.”. I ricorrenti sostengono che la Corte di Appello ha travisato il contenuto delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d’ufficio, atteso che il CTU ha affermato che risulta “verosimile che il superamento del tasso sarebbe verificato anche dal controllo incrociato con gli scalari trimestrali”, con ciò evidenziando che, alla luce dei dati in suo possesso aveva già verificato il superamento del tasso soglia. E affermano che la Corte ha violato il disposto di cui all’art. 116, co. 1, c.p.c. (che prevede che il giudice “deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”), perché si tratta di prove la cui efficacia è predeterminata dalla legge e di fronte alle quali al giudice è impedita ogni valutazione sul contenuto. E sostengono che il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il motivo è inammissibile. 2.1) Il motivo è inammissibile, in primo luogo, perché la sentenza della Corte d’Appello impugnata ha confermato la decisione originaria del Tribunale (ipotesi di “doppia conforme”, ex art. 348 ter, co. 5, c.p.c.). Infatti, la ratio della “regola secondo cui, in caso di cd. "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c....va individuata nell'esigenza di evitare la proliferazione di ricorsi per cassazione volti alla rivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora la doppia giurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme” (Cass. civ., sez. III, n. 12636 del 12/05/2025). Né il ricorrente ha indicato le eventuali differenze in punto di fatto delle ragioni poste alla base delle due decisioni di merito (Cass. civ., sez. III, n. 24974 del 9/11/2020; Cass. civ., sez. II, n. 21835 del 2/08/2024). 2.2)Si osserva, in ogni caso, che il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" (nella lettera dell’art. 116, o. 1, c.p.c.) è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti" (in tal senso: Cass. civ., sez. III, 17/11/2021, n. 34786Cass 34786/21; si veda anche, per es.: Cass. civ., sez. III, 27/06/2023, n. 18307: “La violazione dell'articolo 116 del Cpc non è, in nessun caso, denunciabile quale apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove e ciò perché le prove devono essere dal giudice valutate secondo il «suo» - precisa l'articolo 116 - prudente apprezzamento. Se, infatti, è vero che l'uso nella disposizione dell'aggettivo possessivo «suo» non ha il senso del rimando ad un'arbitrarietà soggettiva, perché si tratta pur sempre dell'attributo di un parametro di riferimento, e cioè quello del «prudente» apprezzamento (visto che, con riferimento a quello compiuto dal giudice, la legge non parla di «suo apprezzamento», ma di «suo prudente apprezzamento»), resta, nondimeno, inteso che è proprio da tale declinazione in termini soggettivi del prudente apprezzamento della prova che deriva il fondamento della libertà, e non sindacabilità in sede di legittimità, della funzione giudiziale prevista dall'articolo 116, con l'ulteriore conseguenza che il controllo sul giudizio di fatto resta affidato all'impugnazione di merito che caratterizza il giudizio di appello, il quale costituisce, come è noto, non un sindacato sull'atto (il provvedimento giurisdizionale di primo grado), ma un giudizio direttamente sul rapporto dedotto in giudizio. L'articolo 116 del Cpc, in conclusione, fonda l'autonomia del giudizio del giudice di merito in ordine ai fatti della causa, quale corollario, nel processo civile, dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza dell'autorità giudiziaria”). Nel presente caso, riguardo alla valutazione e interpretazione della relazione di consulenza tecnica, non vi è alcuna norma che stabilisca una efficacia probatoria predeterminata dell’analisi peritale, essendo, anzi, libero il giudice di procedere, appunto, al suo prudente apprezzamento. 3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione delle norme di diritto in relazione all’art.360 co. I, n. 3, c.p.c. –Violazione delle norme di diritto degli artt. 91 e 92 c.p.c.”. I ricorrenti contestano la decisione della Corte d’Appello di condannarli a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, dal momento che la loro azione non è infondata. Il motivo è inammissibile, in quanto si tratta di un “non motivo”, la cui sorte deriva dalla decisione degli altri due motivi. 4) Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è condanna alle spese, non essendosi costituita in questa sede la parte intimata. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido