CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 34234/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31476-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatosiin [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 02/12/2021; Ric. 2021 n. 31476 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - emerge dal decreto impugnato che [OSCURATO:PERSONA] propose nei confronti della liquidazione coatta amministrativa domanda di rivendicazione dell’immobile ivi indicato e, in subordine, domanda di ammissione al passivo, in chirografo, per la somma di euro 272.739,04, ottenendo la sola ammissione per euro 62.400,00; - il Tribunale di Ancona ha rigettato sia la successiv a opposizione proposta dall’istante, sia la domanda riconvenzionale formulata dalla procedura, ponendo le spese a carico del ricorrente; - contro questo decreto propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui la procedura replica con controricorso; - è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ex art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ., come modif. dal co. 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197; - la controricorrente ha depositato memoria . Considerato che: - con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell’art. 92 c.p.c., poiché, per un verso, già solo il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla procedura avrebbe giustificato la compensazione delle spese, essendosi prodotta soccombenza reciproca e, per altro verso, erroneamente il Tribunale di Ancona avrebbe ritenuto infondata la domanda di rivendicazione proposta, alla quale, peraltro, ha dichiarato di rinunciare, evocandola soltanto ai fini della contestazione della statuizione sulle spese; Ric. 2021 n. 31476 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -3- - il motivo è inammissibile; - quanto al primo profilo in cui esso è articolato, la regolamentazione delle spese è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice, quale «normale complemento» dell’accoglimento della domanda (Corte cost. n. 303/86); - giustappunto il carattere accessorio della pronuncia sulle spese comporta che la regola della soccombenza non è assoluta e inderogabile (Corte cost. n. 77/18); - coerentemente, per orientamento costante, l a facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in C assazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. n. 11329/19; da ultimo, in termini, n. 24056/21, punto 4); il sindacato di legittimità è dunque limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 24502/17); - quanto al secondo profilo, non può trovare ingresso ai fini della valutazione delle spese alcuna considerazione in ordine alla affermata illegittimità della statuizione di rigetto della domanda di rivendicazione, in mancanza di contestazione di essa: benché accessoria rispetto alla decisione sul merito, non di meno la decisione sulle spese di lite ha una sua distinta autonomia, sicché il giudizio d’impugnazione che riguardi le spese ha per oggetto soltanto la statuizione relativa, e non già quella concernente la causa principale (ancora Corte cost. n. 77/18); - le spese seguono la soccombenza. Ric. 2021 n. 31476 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -4- Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 3000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupp