CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04891/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7605/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.[OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N 2/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. EMILIA - ROMAGNA n. 2196/2019depositata il 26/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. - già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.-ha proposto, sulla base di cinque motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna n. 2196/01/19 del 26.11.2019. 2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società ricorrente ha depositato, a mezzo procuratore speciale, rinunzia al ricorso, in ragione della intervenuta cessazione della materia del contendere,accettata dall’Agenzia delle Entrate, la quale risulta averadottato provvedimento di sgravio. 2. Per effetto della intervenuta cessazione della materia del contendere e della conseguente rinunzia al ricorso va dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate in ragione della intervenuta accettazione. 3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'attodella proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso, con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 28 novembre 2024 La Presidente (Angelina-[OSCURATO:PERSONA])