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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 33861/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2493-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2493/2020 Cron.

Rep.

Ud.07/11/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 2479/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 2373/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO - che, con sentenza del 18 giugno 2019, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Emilia nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme già corrisposte e poi ripetute in relazione all’attività, assunta come ulteriore rispetto alle mansioni affidate, di stima degli immobili all’interno delle pratiche di mutui effettuate tra il terzo quadrimestre del 2010 ed il primo quadrimestre del 2013; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, infondata la pretesa alla corresponsione di una remunerazione ad hoc trattandosi di attività che, per la stretta correlazione fra l’incarico espletato ed il rapporto di servizio, devono considerarsi comprese nei compiti e doveri di ufficio con conseguente inapplicabilità dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il D’Emilia, affidando l’impugnazione acinque motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS; - che nelle more dell’udienza di discussione l’INPS depositava istanza di cessazione della materia del contendere per aver le parti composto la controversia attraverso la sottoscrizione di un accordo di conciliazione, parimenti depositato in allegato - che, all’odierna udienza, dato atto di tanto, il Collegio dichiarava cessata la materia del contendere; P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti anche in relazione alle spese di lite.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2493-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2493/2020 Cron. Rep. Ud.07/11/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 2479/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 2373/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO - che, con sentenza del 18 giugno 2019, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Emilia nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme già corrisposte e poi ripetute in relazione all’attività, assunta come ulteriore rispetto alle mansioni affidate, di stima degli immobili all’interno delle pratiche di mutui effettuate tra il terzo quadrimestre del 2010 ed il primo quadrimestre del 2013; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, infondata la pretesa alla corresponsione di una remunerazione ad hoc trattandosi di attività che, per la stretta correlazione fra l’incarico espletato ed il rapporto di servizio, devono considerarsi comprese nei compiti e doveri di ufficio con conseguente inapplicabilità dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il D’Emilia, affidando l’impugnazione acinque motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS; - che nelle more dell’udienza di discussione l’INPS depositava istanza di cessazione della materia del contendere per aver le parti composto la controversia attraverso la sottoscrizione di un accordo di conciliazione, parimenti depositato in allegato - che, all’odierna udienza, dato atto di tanto, il Collegio dichiarava cessata la materia del contendere; P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti anche in relazione alle spese di lite.
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