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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 9/1956

ECLI:IT:COST:1956:9
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ritenuto, in fatto: Con rapporto del 5 gennaio 1955 il Comandante la stazione dei carabinieri di Centuripe (Enna) denunciava al Pretore del luogo, in stato di arresto, i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come colpevoli del reato previsto e punito dall'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per aver promosso ed organizzato una dimostrazione popolare in luogo pubblico senza aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione della autorità di p.s.

Dopo sommaria istruzione, gli imputati venivano rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Enna per rispondere del detto reato.

All'udienza del 12 gennaio 1956 la difesa degli imputati sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s. in relazione all'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA].

Con ordinanza in pari data il Tribunale, dopo aver rilevato che l'eccezione di illegittimità costituzionale era stata sollevata per il riflesso che l'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA], pur facendo obbligo di dare preavviso alle autorità delle riunioni in luogo pubblico, non menziona pena alcuna per i promotori della riunione; che invece l'art. 18 del T.U. predetto dispone sanzioni penali a carico dei contravventori all'obbligo di dare preavviso al Questore; che l'eccezione non era manifestamente infondata, accoglieva l'istanza di sospensione e ordinava la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ritualmente intervento davanti alla Corte.

L'Avvocatura dello Stato, dopo avere premesso che, trattandosi di controversia di mera abrogazione per successione di leggi, la questione esulerebbe dalla competenza della Corte, osserva nel merito: 1) che la [OSCURATO:PERSONA] prevede esplicitamente (art. 17, 3 comma) che per le riunioni in luogo pubblico, a differenza che per le riunioni in luogo privato anche se aperto al pubblico, deve essere dato avviso alla autorità; 2) che l'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., in quanto indica nel Questore l'autorità competente a ricevere l'avviso di riunione in luogo pubblico, e determina la sanzione in caso di trasgressione all'obbligo predetto, contiene in parte una integrazione, sicuramente consentita, del precetto costituzionale.

Rileva quindi la manifesta infondatezza delle ragioni esposte nel processo penale dalla difesa degli imputati, dato che non può davvero affermarsi che tutto quanto la [OSCURATO:PERSONA] non dice sia giuridicamente vietato.

Pertanto l'Avvocatura conclude chiedendo, in via principale, che la Corte dichiari non luogo a giudizio di legittimità costituzionale; in via subordinata, che non sussiste la assunta incompatibilità.

Con atti del 3 aprile scorso si sono costituiti il [OSCURATO:PERSONA], col patrocinio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e il [OSCURATO:PERSONA] col patrocinio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nelle rispettive difese si sostiene che l'art. 18 della legge di p.s., comminando delle sanzioni penali a carico dei promotori di riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non autorizzate, è incompatibile con l'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA], il quale invece prescrive il preavviso soltanto per le riunioni in luogo pubblico, senza, tuttavia, far menzione di pene per i promotori.

Concludono, i patroni del Quagliata e del [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge di p.s., nonché, eventualmente, di quelle altre disposizioni legislative la cui illegittimità, a giudizio della Corte, debba derivare come conseguenza della adottanda decisione.

Considerato, in diritto: L'eccezione pregiudiziale di incompetenza della Corte, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in quanto nel caso in esame la questione di legittimità costituzionale, che forma oggetto del presente giudizio, si riferisce ad una disposizione di legge anteriore all'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA], va respinta.

In proposito la Corte si richiama alla propria decisione del 5 giugno 1956, n. 1, con la quale con ampia motivazione, che non è il caso qui di ripetere, è stato precisato che la Corte costituzionale ha competenza sia riguardo alle norme di legge emanate successivamente all'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA], sia riguardo a quelle emanate anteriormente.

Ciò posto, di fronte agli accenni contenuti nelle rispettive note difensive degli imputati, nelle quali fra l'altro, si parla di riunioni in luogo pubblico, è necessario rilevare che l'ordinanza del Tribunale, del 12 gennaio 1956, delimita l'assunto contrasto costituzionale fra la norma dell'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA] - che stabilisce l'obbligo del preavviso unicamente per le riunioni in luogo pubblico - e l'art. 18 del Testo unico delle leggi di p.s., in base al rilievo che l'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA] non fa menzione di pena alcuna per i promotori della riunione che non abbiano dato preavviso, mentre tale sanzione è prevista nell'art. 18 del citato testo unico.

Siffatta questione è assolutamente priva di ogni giuridico fondamento.

È normale che il precetto costituzionale non copra, per tutta la sua estensione, la materia regolata dalle norme ad essa sottordinate nella scala dei valori normativi.

L'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA], per le riunioni in luogo pubblico - come chiaramente risulta da tutti i lavori preparatori -, è confermativo della disciplina preesistente.

Pertanto la sanzione penale contenuta nell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., nella parte che si riferisce alle riunioni in luogo pubblico, integra e completa, sotto il relativo profilo, la disposizione costituzionale, non essendo nemmeno pensabile che il precetto costituzionale possa, se veramente se ne vuole il rispetto, essere sprovvisto di sanzione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

respinta l'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento Con l'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA], sollevata con l'ordinanza del Tribunale di Enna del 12 gennaio 1956.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1956.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ritenuto, in fatto: Con rapporto del 5 gennaio 1955 il Comandante la stazione dei carabinieri di Centuripe (Enna) denunciava al Pretore del luogo, in stato di arresto, i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come colpevoli del reato previsto e punito dall'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per aver promosso ed organizzato una dimostrazione popolare in luogo pubblico senza aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione della autorità di p.s. Dopo sommaria istruzione, gli imputati venivano rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Enna per rispondere del detto reato. All'udienza del 12 gennaio 1956 la difesa degli imputati sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s. in relazione all'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza in pari data il Tribunale, dopo aver rilevato che l'eccezione di illegittimità costituzionale era stata sollevata per il riflesso che l'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA], pur facendo obbligo di dare preavviso alle autorità delle riunioni in luogo pubblico, non menziona pena alcuna per i promotori della riunione; che invece l'art. 18 del T.U. predetto dispone sanzioni penali a carico dei contravventori all'obbligo di dare preavviso al Questore; che l'eccezione non era manifestamente infondata, accoglieva l'istanza di sospensione e ordinava la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ritualmente intervento davanti alla Corte. L'Avvocatura dello Stato, dopo avere premesso che, trattandosi di controversia di mera abrogazione per successione di leggi, la questione esulerebbe dalla competenza della Corte, osserva nel merito: 1) che la [OSCURATO:PERSONA] prevede esplicitamente (art. 17, 3 comma) che per le riunioni in luogo pubblico, a differenza che per le riunioni in luogo privato anche se aperto al pubblico, deve essere dato avviso alla autorità; 2) che l'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., in quanto indica nel Questore l'autorità competente a ricevere l'avviso di riunione in luogo pubblico, e determina la sanzione in caso di trasgressione all'obbligo predetto, contiene in parte una integrazione, sicuramente consentita, del precetto costituzionale. Rileva quindi la manifesta infondatezza delle ragioni esposte nel processo penale dalla difesa degli imputati, dato che non può davvero affermarsi che tutto quanto la [OSCURATO:PERSONA] non dice sia giuridicamente vietato. Pertanto l'Avvocatura conclude chiedendo, in via principale, che la Corte dichiari non luogo a giudizio di legittimità costituzionale; in via subordinata, che non sussiste la assunta incompatibilità. Con atti del 3 aprile scorso si sono costituiti il [OSCURATO:PERSONA], col patrocinio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e il [OSCURATO:PERSONA] col patrocinio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nelle rispettive difese si sostiene che l'art. 18 della legge di p.s., comminando delle sanzioni penali a carico dei promotori di riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non autorizzate, è incompatibile con l'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA], il quale invece prescrive il preavviso soltanto per le riunioni in luogo pubblico, senza, tuttavia, far menzione di pene per i promotori. Concludono, i patroni del Quagliata e del [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge di p.s., nonché, eventualmente, di quelle altre disposizioni legislative la cui illegittimità, a giudizio della Corte, debba derivare come conseguenza della adottanda decisione. Considerato, in diritto: L'eccezione pregiudiziale di incompetenza della Corte, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in quanto nel caso in esame la questione di legittimità costituzionale, che forma oggetto del presente giudizio, si riferisce ad una disposizione di legge anteriore all'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA], va respinta. In proposito la Corte si richiama alla propria decisione del 5 giugno 1956, n. 1, con la quale con ampia motivazione, che non è il caso qui di ripetere, è stato precisato che la Corte costituzionale ha competenza sia riguardo alle norme di legge emanate successivamente all'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA], sia riguardo a quelle emanate anteriormente. Ciò posto, di fronte agli accenni contenuti nelle rispettive note difensive degli imputati, nelle quali fra l'altro, si parla di riunioni in luogo pubblico, è necessario rilevare che l'ordinanza del Tribunale, del 12 gennaio 1956, delimita l'assunto contrasto costituzionale fra la norma dell'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA] - che stabilisce l'obbligo del preavviso unicamente per le riunioni in luogo pubblico - e l'art. 18 del Testo unico delle leggi di p.s., in base al rilievo che l'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA] non fa menzione di pena alcuna per i promotori della riunione che non abbiano dato preavviso, mentre tale sanzione è prevista nell'art. 18 del citato testo unico. Siffatta questione è assolutamente priva di ogni giuridico fondamento. È normale che il precetto costituzionale non copra, per tutta la sua estensione, la materia regolata dalle norme ad essa sottordinate nella scala dei valori normativi. L'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA], per le riunioni in luogo pubblico - come chiaramente risulta da tutti i lavori preparatori -, è confermativo della disciplina preesistente. Pertanto la sanzione penale contenuta nell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., nella parte che si riferisce alle riunioni in luogo pubblico, integra e completa, sotto il relativo profilo, la disposizione costituzionale, non essendo nemmeno pensabile che il precetto costituzionale possa, se veramente se ne vuole il rispetto, essere sprovvisto di sanzione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] respinta l'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento Con l'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA], sollevata con l'ordinanza del Tribunale di Enna del 12 gennaio 1956. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1956. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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