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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 16203/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EGLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 10 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano harespinto il reclamo presentato dal detenuto, in regime di cui all’art. 41-bis ord pen.,del 30 luglio 2025 con cui lo stesso ha disposto il trattenimento di una lettera ricevuta daldetenuto.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo evidenziando che il contenuto dellalettera, che riprende anche la fotografia di una autovettura, è suscettibile di veicolare neiconfronti del detenuto un messaggio che è comprensibile soltanto agli interlocutori.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge perché insede di reclamo la difesa del detenuto aveva sanato alcuni aspetti di cripticità dello scrittomostrando la fotografia dell’autovettura completa della targa, provando che essa eraintestata al figlio, e il provvedimento non ha indicato quale possa essere il nesso tra quantoscritto e le esigenze sottese all'art. 18-ter ord. pen.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

In materia di trattenimento della corrispondenza dei detenuti, il controllo affidato algiudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni della leggepenitenziaria, ai vizi della motivazione, dovendo essere ricondotti in tali patologie tutti i casiin cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e dilogicità, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile il percorso motivazionaleseguito dalla magistratura di sorveglianza ovvero quando le linee argomentative delprovvedimento non consentano di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art.18-ter Ord. Pen. per l’adozione della misura (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv.260692 - 01; Sez. 1, n. 17799 del 27/03/2008, Lioce, Rv. 239850 - 01).Il ricorso deduce che, in sede di reclamo contro il provvedimento originario delmagistrato, la difesa del detenuto aveva sanato alcuni aspetti di cripticità dello scrittomostrando la fotografia dell’autovettura di cui si parla nella lettera, completa della targa,originariamente omissata, e provando che essa era intestata al figlio, e che il provvedimentonon avrebbe indicato quale possa essere il nesso tra quanto riportato nello scritto e leesigenze sottese all'art. 18-ter ord. pen.L’argomento è infondato.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo ribadendo che il contenuto dellalettera era suscettibile di trasmettere un messaggio che era in grado di comprenderesoltanto il detenuto.Si tratta di una motivazione che è coerente con la norma attributiva del potere didisporre il trattenimento della corrispondenza del detenuto che prevede che tale poterepossa essere esercitato soltanto “per esigenze attinenti le indagini o investigative o diprevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto” (art. 18-ter ord.pen. citato), e con la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che l’esistenza nellacorrispondenza di elementi concreti che portino a ritenere che il messaggio veicolato siacomprensibile soltanto ai diretti interessati è un presupposto per il trattenimento della stessa(Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Guarino, Rv. 279124 – 01; conforme Sez. 1, n. 12531 del19/03/2026, Tizzano, n.m.).Per il trattenimento della corrispondenza non è, infatti, necessario che la veicolazione diun contenuto criptico avvenga con certezza, essendo sufficiente che si possaragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dallasemplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472; in sensosostanzialmente conforme anche Sez. 1, n. 4441 del 21/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv.258763 - 01).Il contenuto che non è comprensibile alla lettura di un estraneo, e che è in grado dicomprendere, invece, soltanto il detenuto, è, infatti, un messaggio che, per definizione, celail suo vero significato, e che, quindi, non è inoltrabile al detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., cui - proprio per la necessità di evitare che lo stesso possa continuare a dare oricevere in carcere direttive criminali - sono preclusi finanche colloqui con i familiari che nonsiano videoregistrati (art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b, ord. pen.).Il ricorso è, pertanto, infondato.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EGLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 10 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano harespinto il reclamo presentato dal detenuto, in regime di cui all’art. 41-bis ord pen.,del 30 luglio 2025 con cui lo stesso ha disposto il trattenimento di una lettera ricevuta daldetenuto.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo evidenziando che il contenuto dellalettera, che riprende anche la fotografia di una autovettura, è suscettibile di veicolare neiconfronti del detenuto un messaggio che è comprensibile soltanto agli interlocutori.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge perché insede di reclamo la difesa del detenuto aveva sanato alcuni aspetti di cripticità dello scrittomostrando la fotografia dell’autovettura completa della targa, provando che essa eraintestata al figlio, e il provvedimento non ha indicato quale possa essere il nesso tra quantoscritto e le esigenze sottese all'art. 18-ter ord. pen.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. In materia di trattenimento della corrispondenza dei detenuti, il controllo affidato algiudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni della leggepenitenziaria, ai vizi della motivazione, dovendo essere ricondotti in tali patologie tutti i casiin cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e dilogicità, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile il percorso motivazionaleseguito dalla magistratura di sorveglianza ovvero quando le linee argomentative delprovvedimento non consentano di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art.18-ter Ord. Pen. per l’adozione della misura (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv.260692 - 01; Sez. 1, n. 17799 del 27/03/2008, Lioce, Rv. 239850 - 01).Il ricorso deduce che, in sede di reclamo contro il provvedimento originario delmagistrato, la difesa del detenuto aveva sanato alcuni aspetti di cripticità dello scrittomostrando la fotografia dell’autovettura di cui si parla nella lettera, completa della targa,originariamente omissata, e provando che essa era intestata al figlio, e che il provvedimentonon avrebbe indicato quale possa essere il nesso tra quanto riportato nello scritto e leesigenze sottese all'art. 18-ter ord. pen.L’argomento è infondato.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo ribadendo che il contenuto dellalettera era suscettibile di trasmettere un messaggio che era in grado di comprenderesoltanto il detenuto.Si tratta di una motivazione che è coerente con la norma attributiva del potere didisporre il trattenimento della corrispondenza del detenuto che prevede che tale poterepossa essere esercitato soltanto “per esigenze attinenti le indagini o investigative o diprevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto” (art. 18-ter ord.pen. citato), e con la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che l’esistenza nellacorrispondenza di elementi concreti che portino a ritenere che il messaggio veicolato siacomprensibile soltanto ai diretti interessati è un presupposto per il trattenimento della stessa(Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Guarino, Rv. 279124 – 01; conforme Sez. 1, n. 12531 del19/03/2026, Tizzano, n.m.).Per il trattenimento della corrispondenza non è, infatti, necessario che la veicolazione diun contenuto criptico avvenga con certezza, essendo sufficiente che si possaragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dallasemplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472; in sensosostanzialmente conforme anche Sez. 1, n. 4441 del 21/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv.258763 - 01).Il contenuto che non è comprensibile alla lettura di un estraneo, e che è in grado dicomprendere, invece, soltanto il detenuto, è, infatti, un messaggio che, per definizione, celail suo vero significato, e che, quindi, non è inoltrabile al detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., cui - proprio per la necessità di evitare che lo stesso possa continuare a dare oricevere in carcere direttive criminali - sono preclusi finanche colloqui con i familiari che nonsiano videoregistrati (art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b, ord. pen.).Il ricorso è, pertanto, infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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