CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 35902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15058 R.G.anno 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall’avvocatoAlfonso Quintarelli; ricorrente contro G.N.S. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; intimati avverso la sentenza n. 3175/2018 della Corte di appello di Bologna , pubblicatail 28 dicembre 2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 15058/2019 camera di consiglio10.10.2023 1. ― G.N.S. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suoi soci, hanno convenuto avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale si è successivamente fusa per incorporazione inBanca [OSCURATO:SOCIETA].; gli attori hanno dedottoche, nel corso di tre distinti rapporti di conto corrente assistit i da alcune linee di finanziamento (rapporti intrattenuti dalla società e garantiti da fideiussione prestata dai soci),la convenuta aveva operato addebiti illegittimi di interessi , spese e commissioni . Gli attori hanno quindi domandato l'accertamento della nullità parziale dei contratti e dell'invalidità derivata delle fideiussioni, oltre che la condanna della convenuta alla ripetizione dell'indebito. La banca ha resistito in giudizio, proponendo una domanda riconvenzionale avente ad oggetto il saldo debitore dei conti correnti oggetto di causa. Il Tribunale di Forlì, a seguito dell'esperimento d i consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto la domandaprincipale, dichiarando la nullità parziale dei contratti di conto corrente e condannando la banca alla restituzione della somma di euro 52.929,28, oltre interessi, e ha respinto la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. 2. ― L a sentenza di primo grado è stata confermata in sede di gravame dallaCorte di appello di Bologna. 3. ― La decisione della detta Corte, resa il 28 dicembre 2018 , è impugnata per cassazionedalla banca soccombente , la quale ha fatto valere cinque motivi di censura . La società G.N.S., I ride Nives e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese . La ricorrente ha deposito memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.― C ol primo motivo di ricorso sono lamentate la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 116 e 117, comma 6, t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993). Secondo la ricorrente , la Corte distrettuale avrebbe Sez. I–RG 15058/2019 camera di consiglio10.10.2023 affermatola nullità delle pattuizioni relative al tasso di interesse e alla commissione di massimo scoperto non per la mancata pubblicizzazione dei relativi valori o per una quantificazione degli stessi in misura superiore a quanto pubblicizzato (a norma dell’art. 11 7, comma 6 , t.u.b.), ma perché, in ragione dell'anatocismo, si sarebbe determinato un tasso più sfavorevole di quello reso noto al pubblico. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale― spiega la banca ― avrebbe erroneamente ritenuto che gli artt. 116 e 117 t.u.b., nella versione vigente nel 1999, alla data di stipula dei contratti, prevedesserola pubblicità del tasso annuo effettivo (il tasso di interesse nominale corretto in ragione della capitalizzazione) e non del solo tasso di interesse nominale e, separatamente, dell'anatocismo, il quale rientrerebbe nelle «altre condizioni economiche» di cui all’art. 116, comma 1, t.u.b..Deduce la ricorrente che l’anatocismo non è un tasso di interesse ma una condizione di applicazione dello stesso e che la pubblicità di cui all’art. 116 cit. riguardail tasso nominale annuo convenuto in contratto e non anche il tasso effettivo annuo comprensivo dell'effetto anatocistico . R ileva , in particolare, che alla data di stipula dei contratti il cit. art. 116 non contenevala disposizione di cui al comma 1 bis , relativ a all'indicatore sintetico di costo: questo , pertanto, all'epoca non doveva essere pubblicizzato. Il motivo è fondato, nei termini che si vengono a esporre. La sentenza impugnata risulta basarsi sul rilievo per cui il testo contrattuale non conteneva «riferimento alcuno ad una pattuizione in merito alla capitalizzazione degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto»; la Corte di appello considera poi, nella sostanza , legittimo l’operato del consulente tecnico che aveva rideterminato le spettanze della società correntista in base al disposto del comma 7 dell’art. 117 t.u.b. « i n ossequio alla previsione ivi contenuta con riferimento all'ipotesi di concreta applicazione di un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato ( proprio per effetto della Sez. I–RG 15058/2019 camera di consiglio10.10.2023 capitalizzazione)». Un tale percorso argomentativo risulta però errato in diritto, dal momento che la fattispecie presa in considerazione dalla pronuncia, contenuta nell’art. 117, comma 6 , t.u.b. , è quella della clausola che preveda «tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». Nel caso in esame, invece, come si è detto, il contratto non prevedeva alcuna clausola anatocistica e la capitalizzazione era stataoperata unilateralmente dall a banca . In assenza del reciproco consenso delle parti quanto all’applicazionedegli interessi anatocistici, doveva semplicemente darsi atto dell’assenza di un titolo che ne giustificasse l’addebito: onde il saldo finale andava ricalcolato espungendo dalle movimentazioni del conto le corrispondenti appostazioni. Non era invece consentito mettere in discussione, attraverso l’applicazione dei tassi sostituivi contemplati dall’art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b., la spettanza degli interessi debitori convenuti contrattualmente, la cui valida pattuizione non era controversa in causa (cfr., infatti, pag. 2 della sentenza impugnata, ove è chiarito― lo si è in precedenza accennato ― che il giudizio aveva ad oggetto la capitalizzazione trimestrale, l e commissioni di massimo scoperto e le spese). 2. ― I l secondo mezzo op pone la nullità del procedimento e della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.. Si lamenta che la Corte di Bologna abbia mancato di prendere in esame la doglianza, sviluppata dalla banca nel suo secondo motivo di appello, vertente sul principio di omogeneitàtra le diverse grandezze prese in considerazione ai fini del calcolodel TEG ( tasso effettivo globale ) e del TEGM ( tasso effettivo globale medio). Col terzo motivo si denuncia l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Secondo la banca ricorrente, ove si escluda che c on riferimento alla stessa questione di cui al secondo mezzola sentenza risulti viziata per omessa pronuncia , occorrerebbe Sez. I–RG 15058/2019 camera di consiglio10.10.2023 dare attoche la pronuncia impugnata evidenzi a , in proposito , un difetto totale di motivazione su diun punto decisivo della controversia. Il quarto motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 c.p., 1815 c.c. e 2 l. n. 108/1996.Il motivo è nella sostanza svolto in via subordinata rispetto ai due che precedono ed è incentrato sulla modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto ai fini dell'accertamento dell'usura. Si sostieneche la Corte di appello avrebbe dovutoin proposito attenersi ai principi enunciati da Cass. Sez. U. 20 giugno 2018, n. 16303. Ilsecondo motivo è infondato, il terzo è inammissibile e il quarto va accolto. Non ricorre l’omessa pronuncia, in quanto la Corte di appello si è pronunciata sul tema dell’usura, oggetto del secondo motivo di appello e, come è noto, il vizio in questionenon si ravvisa quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto(Cass. 30 gennaio 2020, n. 2153; nel senso che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte: Cass. 13agosto 2018, n. 20718; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191). Il terzomotivo prospetta l’omesso esame di fatto decisivo per poi soffermarsi su di un vizio motivazionale riferito a «un punto decisivo della controversia», fattispecie, questa, non rientrante in alcuna delle fattispecie contemplatedell’art. 360 c.p.c.: va quindi fatta applicazione del principio per cui i motivi per i quali si richiede la cassazionedevono avere carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta, tra l’altro, l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass.18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125; cfr. pure Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905). Sez. I–RG 15058/2019 camera di consiglio10.10.2023 Èinvece censurabile la mancata applicazione, da parte della Corte di appello,della modalità di comparazione tra il tasso soglia e il costo complessivo dell'operazione, comprensivo della commissione di massimo scoperto, per come individuata dalle Sezioni Unite . Infatti, secondoCass. Sez. U. 20 giugno 2018, n. 16303, ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto di conto corrente che preveda la commissione di massimo scoperto, deve aversi riguardo alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nel bollettino di vigilanza n. 12 del dicembre 2005: in tal senso, una volta constatato che la commissione di massimo scoperto eccede il valore medio oggetto di sperata rilevazione per tale onere finanziario, occorre confrontare, per ciascun trimestre, l'importo della commissione percepita in eccesso con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (al «margine», come è definito): qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla «commissione soglia» —o «CMS soglia» — si a inferiore a tale «margine», non si determina un supero delle soglie di legge. 3. ― C ol quinto mezzo ci si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 118 t.u.b. , 644 c.p., 1815 c.c. e della l. n. 24/2001, di conversione del d.l. n. 394/2000.La censura investe quella parte della sentenza con cui la Corte di appello di occupa de ll'usura sopravvenuta. Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore qualificando come convenzione la « mera unilaterale decisione della banca di modificare i tassi contrattuali». Osserva l'istante che solo le variazioni dei rapporti che soddisfino le condizioni poste dall’art. 118 t.u.b. danno vita auna nuova convenzione sui tassi: «tutte le altre non integrano convenzione, ma, unicamente, una pretesa inefficace,che non rileva per la normativa antiusura». La censura, che investe il tema della c.d. usura sopravvenuta, è inammissibile. Si fa questione delrilievo che possa assumere il superamento del Sez. I–RG 15058/2019 camera di consiglio10.10.2023 tasso soglia che si determini in conseguenzadi una modificazione dei tassi operata su iniziativa della banca nel corso del rapporto. Come è noto, secondo la giurisprudenza più autorevole di questa Corte, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della l.n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa delmutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, n. 24675). La Corte di merito ha peraltro rilevato che tale regola non trova applicazione ove i tassi mutino su impulso della banca attraverso il meccanismo programmato dall’art. 118 t.u.b.: e ciò in quantoin tal caso si configura un nuovo accordo contrattuale tra le parti. Tale affermazione è pienamente condivisibile: poiché, a norma dell’art. 118, comma 2, t.u.b., la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente «si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese dal contratto»nel termine a tal fine previsto,è da ritenere che la norma configuri un negozio concluso per fatticoncludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l’inerzia del cliente , dall’altro ) , avente per l’appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale . In tale evenienza non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell’intervento di una nuova volontà negoziale. Come è risaputo, i comportamenti concludenti possono assumere Sez. I–RG 15058/2019 camera di consiglio10.10.2023 rilevanza nella genesi di una fattispecie negoziale sia in quanto una consuetudine generale o un uso contrattuale attribuiscano un particolare significato al contegno omissivo, sia in quanto sia la legge stessa a recepire il senso che viene comunemente attribuito a questo, sicché l'illazione che si trae dal silenzio poggia su di un processo di tipizzazione; gli esempi che si potrebbero fare a quest'ultimo riguardo sono numerosi (si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi definitedal codice civile agli artt. 1237, comma 2, 1399, comma 4 , c.c. 1712, comma 2, c.c.). Tra tali comportamenti concludenti rientrano quelli contemplati dall’art. 118, comma 2, cit.. La ricorrente deduce, come si è visto, che la modifica contrattuale ― ave nte evidentemente ad ogg e tto l’incremento del tasso di interesse o di altri oneri rilevanti ai fini del calcolo del tasso soglia― non opera ove sia attuata senza osservare le prescrizioni di legge: il che è certamente vero, poiché, in tal caso, le variazioni contrattuali «sono inefficaci se sfavorevoli per il cliente» (art. 118, comma 4, t.u.b.). La censura è tuttavia svolta su di un piano di totale astrattezza, senza chiarire le ragioni per le quali l’iniziativa della banca dovesse ritenersi contra legem.Il motivo sconta, dunque, sul punto, un chiaro defi cit di specificità. 4. ― In conclusione, vanno acc o lt i il primo e il quarto motivo; deve essere respinto il secondo e dichiarati inammissibili il terzo e il quinto. 5. ― La sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Bologna. Questa deciderà in diversa composizione e statuirà sulle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà dare applicazione dei seguenti principi di diritto: «In tema di contratti bancari, i tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, t.u.b. operano nelle sole ipotesi di inosservanza del comma 4 del detto articolo e di inosservanza del comma 6 dello stesso, onde, Sez. I–RG 15058/2019 camera di consiglio10.10.2023 in ipotesi di illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, si impone di eliminare gli addebiti relativi all’anatocismo, senza che possa farsi luogo all’eterointegrazione del contratto con riguardo alla misura, non controversa, dei tassi convenuti per gli interessi che sono stati poi oggetto della non consentitacapitalizzazione; «In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il «tasso soglia» ― ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 ― e con la « CMS soglia » ― calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali ― , compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale «margine»residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati)». P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il quartomotivo, rigetta il secondo e dichiara inammissibili il terzo e il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione