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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:738
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Restrizioni – Attività di sorveglianza e di sicurezza – Normativa nazionale che impone un’autorizzazione preventiva per l’esercizio di una siffatta attività – Presa in considerazione di garanzie concesse nello Stato di origine del prestatore di servizi » Nella causa C‑602/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio), con decisione dell’11 agosto 2025, pervenuta in cancelleria l’11 settembre 2025, nel procedimento

[OSCURATO:SOCIETA]

contro [OSCURATO:PERSONA] belge, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin e N. Fenger (relatore), giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:SOCIETA], da E. Bouillon, B. Lebrun e C. Lecharlier, avocats; – per il governo belga, da F. Hayois, C. Jacob e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da M. Chomé, S. Depré e R. Mirzabekiantz, avocats; – per il governo ceco, da A. Edelmannová, L. Halajová e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per il governo finlandese, da H. Leppo e K. Vanhanen, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Mataija, G. Meeßen e B. Stromsky, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 56, primo comma, TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:SOCIETA], una società di diritto francese (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e l’[OSCURATO:PERSONA] belge (Stato belga), relativamente a una decisione del conseiller de la direction générale de la politique de sécurité et de prévention du «Service public fédéral Intérieur» (consigliere presso la direzione generale della politica di sicurezza e di prevenzione del «Servizio pubblico federale dell’Interno», Belgio), che infligge una sanzione amministrativa a tale società, di cui quest’ultima chiede l’annullamento.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 L’articolo 56, primo comma, TFUE enuncia quanto segue: «Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione [europea] sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione».

Diritto belga 4 Ai sensi dell’articolo 16 della loi réglementant la sécurité privée et particulière (legge in materia di sicurezza privata e individuale), del 2 ottobre 2017 ( Moniteur belge del 31 ottobre 2017, pag. 96776; in prosieguo: la «legge del 2 ottobre 2017»), soltanto le imprese autorizzate dal Ministro dell’Interno belga possono fornire servizi nel settore disciplinato da tale legge. 5 Ai sensi dell’articolo 19 di detta legge: «Qualora il richiedente dell’autorizzazione non disponga di una sede di attività in Belgio, il Ministro dell’Interno tiene conto, nella valutazione della domanda, delle garanzie fornite nell’ambito dell’esercizio legale e regolamentato delle attività alle quali fa riferimento la domanda in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 6 [OSCURATO:PERSONA] è una società che opera nel settore della sicurezza privata e lavora regolarmente per la Française des Jeux, una società commerciale di diritto francese che organizza numerosi giochi di fortuna. 7 In occasione di un’estrazione che doveva svolgersi a Bruges (Belgio) nel dicembre 2021, la Française des Jeux ha ingaggiato la [OSCURATO:PERSONA] al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni.

Quest’ultima ha preso contatto con l’amministrazione belga competente, che l’ha invitata a presentare una domanda di autorizzazione utilizzando il modulo previsto a tal fine e a pagarne le spese, che ammontavano a EUR 1

000. 8 [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di chiedere un’autorizzazione a tale amministrazione e di pagare tali spese, ritenendo che essa non dovesse essere assoggettata a un siffatto procedimento, poiché essa disponeva già di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità francesi che avrebbe dovuto essere riconosciuta in Belgio. 9 Tale società ha dunque svolto l’incarico per il quale era stata ingaggiata, in violazione dell’articolo 16 della legge del 2 ottobre 2017. 10 A seguito di tale violazione, con decisione del 14 febbraio 2024 il consigliere presso la direzione generale della politica di sicurezza e di prevenzione del «Servizio pubblico federale dell’Interno» ha inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] una sanzione amministrativa che ammontava a EUR 15

000. 11 Con ricorso depositato il 4 aprile 2024, tale società ha chiesto al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio), giudice del rinvio, l’annullamento di detta decisione. 12 Tale tribunale spiega che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa avrebbe dovuto beneficiare di un procedimento semplificato di autorizzazione, nell’ambito del quale sarebbero stati messi a confronto i requisiti imposti dalle autorità francesi e quelli fissati dalla legge del 2 ottobre 2017 per l’esercizio di attività sul territorio del Regno del Belgio, in modo da convalidare, in sostanza, l’autorizzazione di diritto francese e, quindi, autorizzare tale società a fornire in Belgio prestazioni rientranti nell’ambito della sorveglianza privata. 13 Orbene, poiché un siffatto procedimento semplificato non è stato attuato in Belgio, una società di diritto straniero che intende esercitare le sue attività in tale Stato membro dovrebbe seguire l’intera procedura di autorizzazione, fermo restando che l’amministrazione dovrebbe tenere conto delle garanzie fornite in un altro Stato membro, senza ulteriori precisazioni. 14 Secondo il giudice del rinvio, si pone dunque la questione se l’articolo 56, primo comma, TFUE esiga dagli Stati membri non già la presa in considerazione di elementi indefiniti, se non persino vaghi, bensì che essi prevedano un obbligo positivo a loro carico di consentire in linea di principio le attività di società di sorveglianza stabilite altrove nell’Unione, con la possibilità, tuttavia, di procedere a talune verifiche, come in materia di equivalenza dei diplomi. 15 In tali circostanze, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 56, primo comma, [TFUE] debba essere interpretato nel senso che impone ad uno Stato membro di ammettere in linea di principio, sul proprio territorio, le attività di società di sorveglianza stabilite in un altro Stato membro, con la sola riserva di poter procedere a talune verifiche».

Sulla questione pregiudiziale 16 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 56, primo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che subordina la prestazione di servizi di sorveglianza sul territorio nazionale da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato membro al rilascio di un’autorizzazione amministrativa, a pena di sanzione nei confronti di qualsiasi impresa responsabile di violazioni. 17 In via preliminare, occorre osservare che i servizi di sicurezza privata, attualmente, non sono assoggettati ad un’armonizzazione a livello dell’Unione.

Tuttavia, se è pur vero che, in una situazione siffatta, gli Stati membri restano, in linea di principio, competenti a definire le condizioni di esercizio delle attività nel detto settore, ciò non toglie che devono esercitare i loro poteri nel settore medesimo nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE, in particolare, la libera prestazione di servizi prevista dall’articolo 56 di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2006, Commissione/Spagna, C‑514/03, EU:C:2006:63, punto 23 e giurisprudenza citata). 18 Secondo costante giurisprudenza, l’articolo 56 TFUE prescrive non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenze del 7 ottobre 2010, dos [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑515/08, EU:C:2010:589, punto 29, nonché del 22 gennaio 2026, [OSCURATO:PERSONA], C‑413/24, EU:C:2026:30, punto 22). 19 Una normativa nazionale che subordini l’esercizio, sul territorio nazionale, di talune prestazioni di servizi, quale il servizio di sorveglianza privata, da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, al rilascio di un’autorizzazione amministrativa, a pena di sanzione nei confronti di qualsiasi impresa responsabile di violazioni costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, punto 58; del 30 aprile 2014, Pfleger e a., C‑390/12, EU:C:2014:281, punto 39; del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑49/16, EU:C:2017:491, punto 33, nonché del 12 settembre 2019, Maksimovic e a., C‑64/18, C‑140/18, C‑146/18 e C‑148/18, EU:C:2019:723, punto 32).

Ciò è vero anche qualora i fornitori di servizi stabiliti in altri Stati membri abbiano altresì l’obbligo di chiedere un’autorizzazione ai fini di effettuare una prestazione di servizi analoga in tali Stati membri. 20 Pertanto, una normativa quale quella in discussione nella presente causa è contraria, in via di principio, all’articolo 56 TFUE e, di conseguenza, vietata da tale articolo, salvo essa sia giustificata da motivi imperativi d’interesse generale e a condizione, peraltro, di essere proporzionata rispetto allo scopo perseguito (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, punto 60 e giurisprudenza citata). 21 A tal riguardo, occorre rilevare che il requisito di un’autorizzazione amministrativa preventiva per l’esercizio di attività di sicurezza privata appare in sè idoneo a rispondere all’esigenza di tutela dell’ordine pubblico, tenuto conto della natura specifica dell’attività di cui trattasi (sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, punto 61). 22 Tuttavia, una restrizione può essere giustificata solo qualora l’interesse generale dedotto non sia già tutelato dalle norme cui il prestatore è assoggettato nello Stato membro in cui è stabilito (sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, punto 62 e giurisprudenza citata). 23 Non si può dunque considerare necessaria per raggiungere lo scopo perseguito una misura adottata da uno Stato membro la quale, in sostanza, si sovrappone ai controlli già effettuati nello Stato membro in cui il prestatore di servizi è stabilito (sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, punto 63). 24 In particolare, la Corte ha stabilito che il requisito secondo il quale gli appartenenti al personale di un’impresa di sicurezza privata devono ottenere una nuova autorizzazione specifica nello Stato membro ospitante costituisce una restrizione non giustificata alla libera prestazione di servizi di tale società ai sensi dell’articolo 56 TFUE, in quanto non tiene conto dei controlli e delle verifiche già effettuati nello Stato membro di origine (sentenza del 26 gennaio 2006, Commissione/Spagna, C‑514/03, EU:C:2006:63, punto 55).

Parimenti, essa ha dichiarato che una normativa nazionale secondo la quale un’impresa di sicurezza privata doveva ottenere una licenza territoriale era contraria a tale articolo, mancando nella normativa nazionale una disposizione che imponga espressamente di prendere in considerazione i requisiti previsti nello Stato membro di stabilimento (sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, punto 67). 25 Nel caso di specie, l’articolo 19 della legge del 2 ottobre 2017 prevede che, «[q]ualora il richiedente dell’autorizzazione non disponga di una sede di attività in Belgio, il Ministro dell’Interno tiene conto, nella valutazione della domanda, delle garanzie fornite nell’ambito dell’esercizio legale e regolamentato delle attività alle quali fa riferimento la domanda in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo». 26 Occorre rammentare che, per quanto riguarda la normativa belga che precedeva tale disposizione, vale a dire la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage (legge del 10 aprile 1990 sulle imprese di sorveglianza, sulle imprese di sicurezza e sui servizi interni di sorveglianza; Moniteur belge del 29 maggio 1990, pag. 10963), la Corte ha ritenuto che, richiedendo a tutte le imprese di sorveglianza di soddisfare i medesimi requisiti per ottenere un’autorizzazione, senza che si tenga conto degli obblighi ai quali l’impresa prestatrice è già assoggettata per l’esercizio della sua attività nello Stato membro di stabilimento, il Regno del Belgio era venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell’articolo 56 TFUE (sentenza del 9 marzo 2000, Commissione/Belgio, C‑355/98, EU:C:2000:113, punto 38 e dispositivo). 27 A tal riguardo, nelle sue osservazioni il governo belga sostiene che, adottando la legge del 10 giugno 2001, che modifica la legge del 10 aprile 1990 sulle imprese di sorveglianza, sulle imprese di sicurezza e sui servizi interni di sorveglianza, il cui articolo 4 è stato in seguito ripreso, nel suo contenuto, dall’articolo 19 della legge del 2 ottobre 2017, il Regno del Belgio ha voluto porre rimedio a tale inadempimento.

Tale governo illustra che dai lavori preparatori di quest’ultima legge risulta che l’amministrazione belga non effettuerà più alcuna indagine relativa alle condizioni di autorizzazione per le quali l’impresa stabilita all’estero abbia già fornito nello Stato membro di stabilimento garanzie equivalenti a quelle richieste dalla normativa belga.

Di conseguenza, in un siffatto caso, il rilascio di un’autorizzazione a tale impresa sarebbe molto semplificato, o addirittura quasi immediato. 28 Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, nelle sue osservazioni scritte, che l’amministrazione belga competente continua a pretendere dalle imprese di sicurezza privata stabilite in un altro Stato membro la presentazione di una domanda di autorizzazione completa, la produzione di tutti i documenti richiesti a una società belga non ancora autorizzata nonché il pagamento integrale delle spese amministrative collegate a tale procedimento. 29 È giurisprudenza costante che uno Stato membro non può subordinare l’esecuzione della prestazione di servizi nel suo territorio all’osservanza di tutte le condizioni prescritte per uno stabilimento, perché altrimenti priverebbe di qualsiasi efficacia pratica le norme dirette a garantire la libera prestazione dei servizi (sentenza del 24 gennaio 2002, [OSCURATO:PERSONA], C‑164/99, EU:C:2002:40, punto 17 e giurisprudenza citata). 30 Perciò, spetta al giudice del rinvio verificare se, nel caso di specie, le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano imposto o meno al prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro condizioni e controlli equivalenti a quelli richiesti per lo stabilimento. 31 In particolare, tale giudice dovrà verificare che le informazioni richieste non vadano oltre quanto necessario al fine di valutare lo svolgimento di una prestazione specifica e non uno stabilimento. 32 In tale caso, detto giudice dovrà altresì verificare se, nel caso di specie, dette autorità non abbiano imposto condizioni e controlli che si sovrappongono a quelli ai quali il prestatore è assoggettato nello Stato membro in cui è stabilito. 33 Quanto alle spese amministrative richieste al momento della presentazione di una domanda di autorizzazione, occorrerà verificare se, conformemente al principio di proporzionalità, tali spese non siano eccessive o irragionevoli.

A tal riguardo, il carattere eccessivo o irragionevole e, di conseguenza, sproporzionato di tali spese deve essere valutato alla luce del costo generato dal trattamento di tale domanda, che lo Stato membro interessato deve quindi sopportare [v., per analogia, sentenza del 20 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Distacco di lavoratori di paesi terzi), C‑540/22, EU:C:2024:530, punti 119 e 120]. 34 Inoltre, anche ipotizzando che, come sostenuto dalla Commissione europea, sia richiesta una garanzia bancaria per il pagamento di possibili oneri e sanzioni di carattere amministrativo ai sensi della normativa belga, il giudice del rinvio dovrà determinare se una siffatta garanzia sia realmente necessaria e proporzionata nell’ambito di specifiche prestazioni di servizi transfrontaliere. 35 In effetti, l’obbligo di costituire una siffatta garanzia presso un organismo belga può ostacolare o scoraggiare l’esercizio della libera prestazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 56 TFUE, nella misura in cui essa rende la fornitura di prestazioni di servizi più onerosa per le imprese di sicurezza privata stabilite in altri Stati membri rispetto a quelle stabilite in Belgio (v., in tal senso, sentenze del 26 gennaio 2006, Commissione/Spagna, C‑514/03, EU:C:2006:63, punto 41, e del 13 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, punto 109). 36 Una siffatta restrizione può essere giustificata solo in quanto l’interesse generale dedotto, vale a dire mobilitare, a favore delle autorità belghe, somme che garantiscano l’assolvimento degli obblighi di diritto pubblico sanciti dalla normativa nazionale vigente, non sia già tutelato dalle norme cui il prestatore è assoggettato nello Stato membro in cui è stabilito (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, punto 111). 37 A tal riguardo, occorre rilevare che, qualora la normativa belga richiedesse la costituzione di tale garanzia bancaria, senza tener conto di un’eventuale garanzia bancaria costituita nello Stato membro di origine, adatta a garantire un’adeguata tutela di detti crediti pubblici, essa imporrebbe un obbligo che va oltre quanto necessario a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2006, Commissione/Spagna, C‑514/03, EU:C:2006:63, punto 43). 38 Ad ogni buon fine, occorre ricordare che il fatto che talune nozioni di cui all’articolo 19 della legge del 2 ottobre 2017 siano ritenute particolarmente ampie dal giudice del rinvio non osta a che si ritenga che tale disposizione preveda norma chiare e precise che consentano al singolo di prevederne gli effetti, poiché l’apparenza di ambiguità o di carattere vago di tali nozioni può essere dissipata ricorrendo ai metodi ordinari di interpretazione del diritto (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2026, AK Dlhopolec e a., C‑590/24, EU:C:2026:41, punto 96 nonché giurisprudenza citata), il che spetta al giudice del rinvio valutare. 39 Considerati gli sviluppi che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che subordina la prestazione di servizi di sorveglianza sul territorio nazionale da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato membro al rilascio di un’autorizzazione amministrativa, a pena di sanzione nei confronti di qualsiasi impresa responsabile di violazioni, purché tale normativa: – non imponga al prestatore di servizi condizioni e controlli equivalenti a quelli richiesti per lo stabilimento, – preveda che siano debitamente prese in considerazione tutte le condizioni che il prestatore di servizi soddisfa già nello Stato membro in cui è stabilito, nei limiti in cui esse corrispondono alle condizioni imposte dallo Stato membro ospitante al fine di tutelare l’ordine pubblico, – e non fissi spese amministrative sproporzionate, né imponga garanzie non necessarie o sproporzionate.

Sulle spese 40 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che subordina la prestazione di servizi di sorveglianza sul territorio nazionale da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato membro al rilascio di un’autorizzazione amministrativa, a pena di sanzione nei confronti di qualsiasi impresa responsabile di violazioni, purché tale normativa: – non imponga al prestatore di servizi condizioni e controlli equivalenti a quelli richiesti per lo stabilimento, – preveda che siano debitamente prese in considerazione tutte le condizioni che il prestatore di servizi soddisfa già nello Stato membro in cui è stabilito, nei limiti in cui esse corrispondono alle condizioni imposte dallo Stato membro ospitante al fine di tutelare l’ordine pubblico, – e non fissi spese amministrative sproporzionate, né imponga garanzie non necessarie o sproporzionate.

Firme * Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Restrizioni – Attività di sorveglianza e di sicurezza – Normativa nazionale che impone un’autorizzazione preventiva per l’esercizio di una siffatta attività – Presa in considerazione di garanzie concesse nello Stato di origine del prestatore di servizi » Nella causa C‑602/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio), con decisione dell’11 agosto 2025, pervenuta in cancelleria l’11 settembre 2025, nel procedimento [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] belge, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin e N. Fenger (relatore), giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per la [OSCURATO:SOCIETA], da E. Bouillon, B. Lebrun e C. Lecharlier, avocats; –        per il governo belga, da F. Hayois, C. Jacob e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da M. Chomé, S. Depré e R. Mirzabekiantz, avocats; –        per il governo ceco, da A. Edelmannová, L. Halajová e J. Vláčil, in qualità di agenti; –        per il governo finlandese, da H. Leppo e K. Vanhanen, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da M. Mataija, G. Meeßen e B. Stromsky, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 56, primo comma, TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:SOCIETA], una società di diritto francese (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e l’[OSCURATO:PERSONA] belge (Stato belga), relativamente a una decisione del conseiller de la direction générale de la politique de sécurité et de prévention du «Service public fédéral Intérieur» (consigliere presso la direzione generale della politica di sicurezza e di prevenzione del «Servizio pubblico federale dell’Interno», Belgio), che infligge una sanzione amministrativa a tale società, di cui quest’ultima chiede l’annullamento. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 L’articolo 56, primo comma, TFUE enuncia quanto segue: «Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione [europea] sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione». Diritto belga 4 Ai sensi dell’articolo 16 della loi réglementant la sécurité privée et particulière (legge in materia di sicurezza privata e individuale), del 2 ottobre 2017 ( Moniteur belge del 31 ottobre 2017, pag. 96776; in prosieguo: la «legge del 2 ottobre 2017»), soltanto le imprese autorizzate dal Ministro dell’Interno belga possono fornire servizi nel settore disciplinato da tale legge. 5 Ai sensi dell’articolo 19 di detta legge: «Qualora il richiedente dell’autorizzazione non disponga di una sede di attività in Belgio, il Ministro dell’Interno tiene conto, nella valutazione della domanda, delle garanzie fornite nell’ambito dell’esercizio legale e regolamentato delle attività alle quali fa riferimento la domanda in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo». Procedimento principale e questione pregiudiziale 6 [OSCURATO:PERSONA] è una società che opera nel settore della sicurezza privata e lavora regolarmente per la Française des Jeux, una società commerciale di diritto francese che organizza numerosi giochi di fortuna. 7 In occasione di un’estrazione che doveva svolgersi a Bruges (Belgio) nel dicembre 2021, la Française des Jeux ha ingaggiato la [OSCURATO:PERSONA] al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni. Quest’ultima ha preso contatto con l’amministrazione belga competente, che l’ha invitata a presentare una domanda di autorizzazione utilizzando il modulo previsto a tal fine e a pagarne le spese, che ammontavano a EUR 1 000. 8 [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di chiedere un’autorizzazione a tale amministrazione e di pagare tali spese, ritenendo che essa non dovesse essere assoggettata a un siffatto procedimento, poiché essa disponeva già di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità francesi che avrebbe dovuto essere riconosciuta in Belgio. 9 Tale società ha dunque svolto l’incarico per il quale era stata ingaggiata, in violazione dell’articolo 16 della legge del 2 ottobre 2017. 10 A seguito di tale violazione, con decisione del 14 febbraio 2024 il consigliere presso la direzione generale della politica di sicurezza e di prevenzione del «Servizio pubblico federale dell’Interno» ha inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] una sanzione amministrativa che ammontava a EUR 15 000. 11 Con ricorso depositato il 4 aprile 2024, tale società ha chiesto al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio), giudice del rinvio, l’annullamento di detta decisione. 12 Tale tribunale spiega che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa avrebbe dovuto beneficiare di un procedimento semplificato di autorizzazione, nell’ambito del quale sarebbero stati messi a confronto i requisiti imposti dalle autorità francesi e quelli fissati dalla legge del 2 ottobre 2017 per l’esercizio di attività sul territorio del Regno del Belgio, in modo da convalidare, in sostanza, l’autorizzazione di diritto francese e, quindi, autorizzare tale società a fornire in Belgio prestazioni rientranti nell’ambito della sorveglianza privata. 13 Orbene, poiché un siffatto procedimento semplificato non è stato attuato in Belgio, una società di diritto straniero che intende esercitare le sue attività in tale Stato membro dovrebbe seguire l’intera procedura di autorizzazione, fermo restando che l’amministrazione dovrebbe tenere conto delle garanzie fornite in un altro Stato membro, senza ulteriori precisazioni. 14 Secondo il giudice del rinvio, si pone dunque la questione se l’articolo 56, primo comma, TFUE esiga dagli Stati membri non già la presa in considerazione di elementi indefiniti, se non persino vaghi, bensì che essi prevedano un obbligo positivo a loro carico di consentire in linea di principio le attività di società di sorveglianza stabilite altrove nell’Unione, con la possibilità, tuttavia, di procedere a talune verifiche, come in materia di equivalenza dei diplomi. 15 In tali circostanze, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 56, primo comma, [TFUE] debba essere interpretato nel senso che impone ad uno Stato membro di ammettere in linea di principio, sul proprio territorio, le attività di società di sorveglianza stabilite in un altro Stato membro, con la sola riserva di poter procedere a talune verifiche». Sulla questione pregiudiziale 16 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 56, primo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che subordina la prestazione di servizi di sorveglianza sul territorio nazionale da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato membro al rilascio di un’autorizzazione amministrativa, a pena di sanzione nei confronti di qualsiasi impresa responsabile di violazioni. 17 In via preliminare, occorre osservare che i servizi di sicurezza privata, attualmente, non sono assoggettati ad un’armonizzazione a livello dell’Unione. Tuttavia, se è pur vero che, in una situazione siffatta, gli Stati membri restano, in linea di principio, competenti a definire le condizioni di esercizio delle attività nel detto settore, ciò non toglie che devono esercitare i loro poteri nel settore medesimo nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE, in particolare, la libera prestazione di servizi prevista dall’articolo 56 di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2006, Commissione/Spagna, C‑514/03, EU:C:2006:63, punto 23 e giurisprudenza citata). 18 Secondo costante giurisprudenza, l’articolo 56 TFUE prescrive non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenze del 7 ottobre 2010, dos [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑515/08, EU:C:2010:589, punto 29, nonché del 22 gennaio 2026, [OSCURATO:PERSONA], C‑413/24, EU:C:2026:30, punto 22). 19 Una normativa nazionale che subordini l’esercizio, sul territorio nazionale, di talune prestazioni di servizi, quale il servizio di sorveglianza privata, da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, al rilascio di un’autorizzazione amministrativa, a pena di sanzione nei confronti di qualsiasi impresa responsabile di violazioni costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, punto 58; del 30 aprile 2014, Pfleger e a., C‑390/12, EU:C:2014:281, punto 39; del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑49/16, EU:C:2017:491, punto 33, nonché del 12 settembre 2019, Maksimovic e a., C‑64/18, C‑140/18, C‑146/18 e C‑148/18, EU:C:2019:723, punto 32). Ciò è vero anche qualora i fornitori di servizi stabiliti in altri Stati membri abbiano altresì l’obbligo di chiedere un’autorizzazione ai fini di effettuare una prestazione di servizi analoga in tali Stati membri. 20 Pertanto, una normativa quale quella in discussione nella presente causa è contraria, in via di principio, all’articolo 56 TFUE e, di conseguenza, vietata da tale articolo, salvo essa sia giustificata da motivi imperativi d’interesse generale e a condizione, peraltro, di essere proporzionata rispetto allo scopo perseguito (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, punto 60 e giurisprudenza citata). 21 A tal riguardo, occorre rilevare che il requisito di un’autorizzazione amministrativa preventiva per l’esercizio di attività di sicurezza privata appare in sè idoneo a rispondere all’esigenza di tutela dell’ordine pubblico, tenuto conto della natura specifica dell’attività di cui trattasi (sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, punto 61). 22 Tuttavia, una restrizione può essere giustificata solo qualora l’interesse generale dedotto non sia già tutelato dalle norme cui il prestatore è assoggettato nello Stato membro in cui è stabilito (sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, punto 62 e giurisprudenza citata). 23 Non si può dunque considerare necessaria per raggiungere lo scopo perseguito una misura adottata da uno Stato membro la quale, in sostanza, si sovrappone ai controlli già effettuati nello Stato membro in cui il prestatore di servizi è stabilito (sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, punto 63). 24 In particolare, la Corte ha stabilito che il requisito secondo il quale gli appartenenti al personale di un’impresa di sicurezza privata devono ottenere una nuova autorizzazione specifica nello Stato membro ospitante costituisce una restrizione non giustificata alla libera prestazione di servizi di tale società ai sensi dell’articolo 56 TFUE, in quanto non tiene conto dei controlli e delle verifiche già effettuati nello Stato membro di origine (sentenza del 26 gennaio 2006, Commissione/Spagna, C‑514/03, EU:C:2006:63, punto 55). Parimenti, essa ha dichiarato che una normativa nazionale secondo la quale un’impresa di sicurezza privata doveva ottenere una licenza territoriale era contraria a tale articolo, mancando nella normativa nazionale una disposizione che imponga espressamente di prendere in considerazione i requisiti previsti nello Stato membro di stabilimento (sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, punto 67). 25 Nel caso di specie, l’articolo 19 della legge del 2 ottobre 2017 prevede che, «[q]ualora il richiedente dell’autorizzazione non disponga di una sede di attività in Belgio, il Ministro dell’Interno tiene conto, nella valutazione della domanda, delle garanzie fornite nell’ambito dell’esercizio legale e regolamentato delle attività alle quali fa riferimento la domanda in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo». 26 Occorre rammentare che, per quanto riguarda la normativa belga che precedeva tale disposizione, vale a dire la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage (legge del 10 aprile 1990 sulle imprese di sorveglianza, sulle imprese di sicurezza e sui servizi interni di sorveglianza; Moniteur belge del 29 maggio 1990, pag. 10963), la Corte ha ritenuto che, richiedendo a tutte le imprese di sorveglianza di soddisfare i medesimi requisiti per ottenere un’autorizzazione, senza che si tenga conto degli obblighi ai quali l’impresa prestatrice è già assoggettata per l’esercizio della sua attività nello Stato membro di stabilimento, il Regno del Belgio era venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell’articolo 56 TFUE (sentenza del 9 marzo 2000, Commissione/Belgio, C‑355/98, EU:C:2000:113, punto 38 e dispositivo). 27 A tal riguardo, nelle sue osservazioni il governo belga sostiene che, adottando la legge del 10 giugno 2001, che modifica la legge del 10 aprile 1990 sulle imprese di sorveglianza, sulle imprese di sicurezza e sui servizi interni di sorveglianza, il cui articolo 4 è stato in seguito ripreso, nel suo contenuto, dall’articolo 19 della legge del 2 ottobre 2017, il Regno del Belgio ha voluto porre rimedio a tale inadempimento. Tale governo illustra che dai lavori preparatori di quest’ultima legge risulta che l’amministrazione belga non effettuerà più alcuna indagine relativa alle condizioni di autorizzazione per le quali l’impresa stabilita all’estero abbia già fornito nello Stato membro di stabilimento garanzie equivalenti a quelle richieste dalla normativa belga. Di conseguenza, in un siffatto caso, il rilascio di un’autorizzazione a tale impresa sarebbe molto semplificato, o addirittura quasi immediato. 28 Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, nelle sue osservazioni scritte, che l’amministrazione belga competente continua a pretendere dalle imprese di sicurezza privata stabilite in un altro Stato membro la presentazione di una domanda di autorizzazione completa, la produzione di tutti i documenti richiesti a una società belga non ancora autorizzata nonché il pagamento integrale delle spese amministrative collegate a tale procedimento. 29 È giurisprudenza costante che uno Stato membro non può subordinare l’esecuzione della prestazione di servizi nel suo territorio all’osservanza di tutte le condizioni prescritte per uno stabilimento, perché altrimenti priverebbe di qualsiasi efficacia pratica le norme dirette a garantire la libera prestazione dei servizi (sentenza del 24 gennaio 2002, [OSCURATO:PERSONA], C‑164/99, EU:C:2002:40, punto 17 e giurisprudenza citata). 30 Perciò, spetta al giudice del rinvio verificare se, nel caso di specie, le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano imposto o meno al prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro condizioni e controlli equivalenti a quelli richiesti per lo stabilimento. 31 In particolare, tale giudice dovrà verificare che le informazioni richieste non vadano oltre quanto necessario al fine di valutare lo svolgimento di una prestazione specifica e non uno stabilimento. 32 In tale caso, detto giudice dovrà altresì verificare se, nel caso di specie, dette autorità non abbiano imposto condizioni e controlli che si sovrappongono a quelli ai quali il prestatore è assoggettato nello Stato membro in cui è stabilito. 33 Quanto alle spese amministrative richieste al momento della presentazione di una domanda di autorizzazione, occorrerà verificare se, conformemente al principio di proporzionalità, tali spese non siano eccessive o irragionevoli. A tal riguardo, il carattere eccessivo o irragionevole e, di conseguenza, sproporzionato di tali spese deve essere valutato alla luce del costo generato dal trattamento di tale domanda, che lo Stato membro interessato deve quindi sopportare [v., per analogia, sentenza del 20 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Distacco di lavoratori di paesi terzi), C‑540/22, EU:C:2024:530, punti 119 e 120]. 34 Inoltre, anche ipotizzando che, come sostenuto dalla Commissione europea, sia richiesta una garanzia bancaria per il pagamento di possibili oneri e sanzioni di carattere amministrativo ai sensi della normativa belga, il giudice del rinvio dovrà determinare se una siffatta garanzia sia realmente necessaria e proporzionata nell’ambito di specifiche prestazioni di servizi transfrontaliere. 35 In effetti, l’obbligo di costituire una siffatta garanzia presso un organismo belga può ostacolare o scoraggiare l’esercizio della libera prestazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 56 TFUE, nella misura in cui essa rende la fornitura di prestazioni di servizi più onerosa per le imprese di sicurezza privata stabilite in altri Stati membri rispetto a quelle stabilite in Belgio (v., in tal senso, sentenze del 26 gennaio 2006, Commissione/Spagna, C‑514/03, EU:C:2006:63, punto 41, e del 13 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, punto 109). 36 Una siffatta restrizione può essere giustificata solo in quanto l’interesse generale dedotto, vale a dire mobilitare, a favore delle autorità belghe, somme che garantiscano l’assolvimento degli obblighi di diritto pubblico sanciti dalla normativa nazionale vigente, non sia già tutelato dalle norme cui il prestatore è assoggettato nello Stato membro in cui è stabilito (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, punto 111). 37 A tal riguardo, occorre rilevare che, qualora la normativa belga richiedesse la costituzione di tale garanzia bancaria, senza tener conto di un’eventuale garanzia bancaria costituita nello Stato membro di origine, adatta a garantire un’adeguata tutela di detti crediti pubblici, essa imporrebbe un obbligo che va oltre quanto necessario a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2006, Commissione/Spagna, C‑514/03, EU:C:2006:63, punto 43). 38 Ad ogni buon fine, occorre ricordare che il fatto che talune nozioni di cui all’articolo 19 della legge del 2 ottobre 2017 siano ritenute particolarmente ampie dal giudice del rinvio non osta a che si ritenga che tale disposizione preveda norma chiare e precise che consentano al singolo di prevederne gli effetti, poiché l’apparenza di ambiguità o di carattere vago di tali nozioni può essere dissipata ricorrendo ai metodi ordinari di interpretazione del diritto (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2026, AK Dlhopolec e a., C‑590/24, EU:C:2026:41, punto 96 nonché giurisprudenza citata), il che spetta al giudice del rinvio valutare. 39 Considerati gli sviluppi che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che subordina la prestazione di servizi di sorveglianza sul territorio nazionale da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato membro al rilascio di un’autorizzazione amministrativa, a pena di sanzione nei confronti di qualsiasi impresa responsabile di violazioni, purché tale normativa: –        non imponga al prestatore di servizi condizioni e controlli equivalenti a quelli richiesti per lo stabilimento, –        preveda che siano debitamente prese in considerazione tutte le condizioni che il prestatore di servizi soddisfa già nello Stato membro in cui è stabilito, nei limiti in cui esse corrispondono alle condizioni imposte dallo Stato membro ospitante al fine di tutelare l’ordine pubblico, –        e non fissi spese amministrative sproporzionate, né imponga garanzie non necessarie o sproporzionate. Sulle spese 40 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che subordina la prestazione di servizi di sorveglianza sul territorio nazionale da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato membro al rilascio di un’autorizzazione amministrativa, a pena di sanzione nei confronti di qualsiasi impresa responsabile di violazioni, purché tale normativa: – non imponga al prestatore di servizi condizioni e controlli equivalenti a quelli richiesti per lo stabilimento, – preveda che siano debitamente prese in considerazione tutte le condizioni che il prestatore di servizi soddisfa già nello Stato membro in cui è stabilito, nei limiti in cui esse corrispondono alle condizioni imposte dallo Stato membro ospitante al fine di tutelare l’ordine pubblico, – e non fissi spese amministrative sproporzionate, né imponga garanzie non necessarie o sproporzionate. Firme * Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris