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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 23226/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI con sentenza del 23/2/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SASSARI in data 2/3/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato con specifico riferimento al sopravvenuto accordo transattivo circa la restituzione dei locali e il mancato adempimento da parte della persona offesa a versare una parte di quanto convenuto.

2. In data 17 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato con specifico riferimento al sopravvenuto accordo transattivo circa la restituzione dei locali e il mancato adempimento da parte della persona offesa a versare una parte di quanto convenuto.

Secondo il ricorrente, infatti, la circostanza che tra le parti fosse in corso un rapporto contrattuale, la transazione con la quale la persona offesa si obbligava a corrispondere la cifra di duemila euro e il ricorrente a rilasciare i locali e restituire le attrezzature, impedirebbe la configurabilità del reato.

La mancata restituzione di parte delle attrezzature, d'altro canto, giustificata dal fatto che la persona offesa aveva corrisposto solo una parte della cifra convenuta, costituirebbe un mero inadempimento contrattuale.

La doglianza, reiterativa della censura già proposta con l'atto di appello, è manifestamente infondata.

Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale con motivazione coerente e adeguata che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, la circostanza che sia sopravvenuta una transazione tra le parti non esclude la configurabilità del reato di appropriazione indebita.

Pure a fronte del parziale inadempimento della persona offesa, che aveva versato solo 1.500,00 euro dei 2.000,00 pattuiti, infatti, il ricorrente era tenuto a dare corso all'accordo intervenuto e a restituire l'intera azienda, comprensiva delle pertinenze e delle attrezzature.

Ragione questa per la quale la mancata restituzione delle stesse, conseguenza dell'asportazione di tali beni, atto di disposizione patrimoniale effettuato uti dominus, impone di qualificare la condotta nei termini dell'appropriazione indebita (Sez. 2, n. 15788 del 23/12/2016, dep. 2017, Barillà, Rv. 269857; Sez. 2, n. 42977 del 02/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260473).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 8/3/2022 Il consigli e estensore [OSCURATO:PERSONA] e Marco onaco G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI con sentenza del 23/2/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SASSARI in data 2/3/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato con specifico riferimento al sopravvenuto accordo transattivo circa la restituzione dei locali e il mancato adempimento da parte della persona offesa a versare una parte di quanto convenuto. 2. In data 17 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato con specifico riferimento al sopravvenuto accordo transattivo circa la restituzione dei locali e il mancato adempimento da parte della persona offesa a versare una parte di quanto convenuto. Secondo il ricorrente, infatti, la circostanza che tra le parti fosse in corso un rapporto contrattuale, la transazione con la quale la persona offesa si obbligava a corrispondere la cifra di duemila euro e il ricorrente a rilasciare i locali e restituire le attrezzature, impedirebbe la configurabilità del reato. La mancata restituzione di parte delle attrezzature, d'altro canto, giustificata dal fatto che la persona offesa aveva corrisposto solo una parte della cifra convenuta, costituirebbe un mero inadempimento contrattuale. La doglianza, reiterativa della censura già proposta con l'atto di appello, è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale con motivazione coerente e adeguata che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, la circostanza che sia sopravvenuta una transazione tra le parti non esclude la configurabilità del reato di appropriazione indebita. Pure a fronte del parziale inadempimento della persona offesa, che aveva versato solo 1.500,00 euro dei 2.000,00 pattuiti, infatti, il ricorrente era tenuto a dare corso all'accordo intervenuto e a restituire l'intera azienda, comprensiva delle pertinenze e delle attrezzature. Ragione questa per la quale la mancata restituzione delle stesse, conseguenza dell'asportazione di tali beni, atto di disposizione patrimoniale effettuato uti dominus, impone di qualificare la condotta nei termini dell'appropriazione indebita (Sez. 2, n. 15788 del 23/12/2016, dep. 2017, Barillà, Rv. 269857; Sez. 2, n. 42977 del 02/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260473). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 8/3/2022 Il consigli e estensore [OSCURATO:PERSONA] e Marco onaco G
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