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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30318/2026

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SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamentosenza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all’applicazione dellapena accessoria della sospensione dell’esercizio della professione di farmacista,che deve essere esclusa;lette le conclusioni rassegnate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiduciadell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 17 luglio 2025, il Giudice di pace di Grumello del [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 600 euro di ammenda, in quanto ritenutocolpevole del reato di cui all’art. 3 della legge n. 362 del 1991, a lui contestato peravere assunto l’esercizio della farmacia comunale, in mancanza della prescrittaautorizzazione, revocata; fatto commesso il 27 ottobre 2020 in Villongo.

Con lamedesima pronuncia, veniva altresì applicata all’imputato la pena accessoria dellasospensione dell’esercizio della professione di farmacista per un anno.2.

Avverso la sentenza del Giudice di pace lombardo, [OSCURATO:PERSONA], tramite ildifensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezzadell’imputato, evidenziando che questi, farmacista abilitato alla professione, nonha aperto una farmacia senza autorizzazione, ma ha continuato tale attività anchedopo la risoluzione anticipata del contratto di servizio per assicurare la continuitàdel servizio pubblico, essendo tenuto a garantire le prestazioni oggetto delcontratto, su espressa indicazione dell’A.T.S. di Bergamo, che solo in data 23ottobre 2020 gli ha notificato la diffida dallo svolgere attività di vendita al pubblicodi medicinali, con decorrenza dal giorno successivo, per cui il dr. [OSCURATO:PERSONA] si è limitatoa compiere alcuni adempimenti di chiusura che non integrano il reato contestato.Con il secondo motivo, si censura la statuizione avente ad oggetto lasospensione dell’esercizio della professione di farmacista per un anno, rilevandosiche il richiamo della sentenza impugnata all’art. 32 cod. pen. è del tutto errato,prevedendo tale norma la diversa pena accessoria dell’interdizione legale.

Al piùverrebbe in rilievo l’art. 35 cod. pen., il cui comma 3 dispone che la sospensionedell’esercizio di una professione o di un’arte consegue a ogni condanna percontravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria,o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti,quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto, ipotesi questa nonsussistente, a ciò aggiungendosi che nessuna altra disposizione fa conseguire lasuddetta pena accessoria alla mera violazione della norma incriminatrice de qua.2.1.

Con memoria del 30 marzo 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensoredi fiducia dell’imputato, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generalerispetto al primo motivo, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, eccependo insubordine la prescrizione quinquennale del reato contestato.[OSCURATO:PERSONA] fondato unicamente il secondo motivo concernente l’applicazione della penaaccessoria, mentre il ricorso deve essere disatteso nel resto.1.

Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che la formulazione del giudiziosulla responsabilità penale dell’imputato appare immune da censure.Occorre premettere che la fattispecie ascritta al ricorrente è quella di cui all’art. 3della legge n. 362 dell’8 novembre 1991 (recante norme di riordino del settorefarmaceutico), che sanziona penalmente, al comma 1, la condotta di chiunqueapre una farmacia o ne assume l’esercizio senza la prescritta autorizzazione,prevedendo il comma 2 della norma incriminatrice che, nei casi previsti dal comma1, l’Autorità sanitaria competente ordina l’immediata chiusura della farmacia.Orbene, il fatto per cui si procede è stato correttamente inquadrato nell’alveo dellaprevisione criminosa de qua, essendo emerso dall’istruttoria, per come delineatanella sentenza impugnata, che l’A.T.S. di Bergamo, con delibera del 1° ottobre2020, aveva revocato al dottor [OSCURATO:PERSONA] la concessione rispetto alla farmaciacomunale sita in Villongo alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, affidandola ad altra società.Con comunicazione inviata tramite p.e.c. il 23 ottobre 2020, veniva quindi ordinatala chiusura immediata della farmacia a decorrere dal 24 ottobre 2020.

Recatosi il29 ottobre 2020 presso la farmacia per verificarne la chiusura, personale delN.A.S. di Brescia accertava che la farmacia era ancora aperta, con l’insegna verdeaccesa, venendo notata in particolare l’uscita di un cliente che aveva acquistatoun integratore.

Veniva altresì appurato che la farmacia, il 27 e il 28 ottobre 2020,aveva venduto, oltre a integratori, anche alcuni farmaci, senza che vi fosseroricette “in sospeso”, avendo inoltre la farmacia ricevuto 188 confezioni, nella quasitotalità di farmaci, con data dell’ordine 27 ottobre 2020, essendo rimasta priva diadeguato conforto probatorio l’affermazione dell’imputato secondo cui tali prodottierano destinati alle due farmacie dell’imputato site a Sciacca e a Marsala.Tanto premesso, alcun dubbio si pone sulla configurabilità nel caso di specie delreato ascritto al ricorrente, dovendosi ritenere che la norma incriminatrice primarichiamata, nel sanzionare l’apertura di una farmacia senza autorizzazione, siriferisca non solo alla condotta di chi apra ex novo una farmacia senza titolo, maanche a quella di chi continui a tenere aperta una farmacia dopo che il relativoprovvedimento concessorio, inizialmente rilasciatogli, gli sia stato revocato.Tale interpretazione, oltre a non porsi in contrasto con il contenuto letterale dellanorma, risulta coerente con la ratio della previsione legislativa, che è quella discongiurare le aperture di farmacie in assenza dei titoli autorizzativi richiesti, e ciòin ragione della peculiare natura dei prodotti commercializzati, il che impone didinamico, riferito cioè non solo al momento genetico, ma anche a quellofunzionale, ossia a tutte le fasi in cui la gestione della farmacia avvenga sine titulo.Di qui l’infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità che invero, quantoall’accertamento della prosecuzione dell’attività pur dopo la notifica della diffidadel 23 ottobre 2020 (diffida non impugnata), sollecitano sostanzialmente unadifferente lettura del materiale probatorio, operazione questa che, a fronte dellaadeguata e razionale disamina della sentenza impugnata, non può trovareingresso in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidataaffermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparatoargomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimitàla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione deifatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.2.

Il secondo motivo è invece meritevole di accoglimento.L’applicazione da parte del Giudice di pace della pena accessoria della sospensionedell’esercizio della professione di farmacista per un anno non può infatti essereritenuta legittima, risultando non pertinente il richiamo della sentenza impugnataall’art. 32 cod. pen., riferito alla ben diversa pena accessoria dell’interdizionelegale, applicabile nei casi in cui vi sia condanna all’ergastolo o alla reclusione perun tempo non inferiore a cinque anni.

Né potrebbe trovare applicazione nel casodi specie l’art. 35 cod. pen., riguardante la sospensione dall’esercizio di unaprofessione o di un’arte, posto che tale pena accessoria consegue a ogni condannaper contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte,industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essiinerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno di arresto, mentre nelcaso di specie è stata irrogata all’imputato la pena di 600 euro di ammenda, il cheesclude l’operatività nel caso di specie anche dell’art. 35 cod. pen.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviolimitatamente all’applicazione della predetta pena accessoria, che pertanto deveessere in questa sede eliminata, ai sensi dell’art. 620 lettera l) cod. proc. pen.Il ricorso deve essere invece rigettato nel resto.3.

Resta solo da precisare che, al momento dell’emissione della sentenzaimpugnata (17 luglio 2025), non era ancora maturato il termine quinquennale diprescrizione del reato, decorrente dal 27 ottobre 2020, giorno di consumazionedella contravvenzione per cui si è proceduto, mentre, essendo il fatto risalente aepoca successiva al 1° gennaio 2020, per il periodo successivo alla pronunciagravata opera il diverso regime dell’improcedibilità di cui all’art. 344 bis cod. proc.pen., il cui termine finale deve essere individuato nel 30 ottobre 2026.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla applicazione dellapena accessoria che elimina.

Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso il 10.04.2026Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamentosenza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all’applicazione dellapena accessoria della sospensione dell’esercizio della professione di farmacista,che deve essere esclusa;lette le conclusioni rassegnate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiduciadell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17 luglio 2025, il Giudice di pace di Grumello del [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 600 euro di ammenda, in quanto ritenutocolpevole del reato di cui all’art. 3 della legge n. 362 del 1991, a lui contestato peravere assunto l’esercizio della farmacia comunale, in mancanza della prescrittaautorizzazione, revocata; fatto commesso il 27 ottobre 2020 in Villongo. Con lamedesima pronuncia, veniva altresì applicata all’imputato la pena accessoria dellasospensione dell’esercizio della professione di farmacista per un anno.2. Avverso la sentenza del Giudice di pace lombardo, [OSCURATO:PERSONA], tramite ildifensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezzadell’imputato, evidenziando che questi, farmacista abilitato alla professione, nonha aperto una farmacia senza autorizzazione, ma ha continuato tale attività anchedopo la risoluzione anticipata del contratto di servizio per assicurare la continuitàdel servizio pubblico, essendo tenuto a garantire le prestazioni oggetto delcontratto, su espressa indicazione dell’A.T.S. di Bergamo, che solo in data 23ottobre 2020 gli ha notificato la diffida dallo svolgere attività di vendita al pubblicodi medicinali, con decorrenza dal giorno successivo, per cui il dr. [OSCURATO:PERSONA] si è limitatoa compiere alcuni adempimenti di chiusura che non integrano il reato contestato.Con il secondo motivo, si censura la statuizione avente ad oggetto lasospensione dell’esercizio della professione di farmacista per un anno, rilevandosiche il richiamo della sentenza impugnata all’art. 32 cod. pen. è del tutto errato,prevedendo tale norma la diversa pena accessoria dell’interdizione legale. Al piùverrebbe in rilievo l’art. 35 cod. pen., il cui comma 3 dispone che la sospensionedell’esercizio di una professione o di un’arte consegue a ogni condanna percontravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria,o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti,quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto, ipotesi questa nonsussistente, a ciò aggiungendosi che nessuna altra disposizione fa conseguire lasuddetta pena accessoria alla mera violazione della norma incriminatrice de qua.2.1. Con memoria del 30 marzo 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensoredi fiducia dell’imputato, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generalerispetto al primo motivo, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, eccependo insubordine la prescrizione quinquennale del reato contestato.[OSCURATO:PERSONA] fondato unicamente il secondo motivo concernente l’applicazione della penaaccessoria, mentre il ricorso deve essere disatteso nel resto.1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che la formulazione del giudiziosulla responsabilità penale dell’imputato appare immune da censure.Occorre premettere che la fattispecie ascritta al ricorrente è quella di cui all’art. 3della legge n. 362 dell’8 novembre 1991 (recante norme di riordino del settorefarmaceutico), che sanziona penalmente, al comma 1, la condotta di chiunqueapre una farmacia o ne assume l’esercizio senza la prescritta autorizzazione,prevedendo il comma 2 della norma incriminatrice che, nei casi previsti dal comma1, l’Autorità sanitaria competente ordina l’immediata chiusura della farmacia.Orbene, il fatto per cui si procede è stato correttamente inquadrato nell’alveo dellaprevisione criminosa de qua, essendo emerso dall’istruttoria, per come delineatanella sentenza impugnata, che l’A.T.S. di Bergamo, con delibera del 1° ottobre2020, aveva revocato al dottor [OSCURATO:PERSONA] la concessione rispetto alla farmaciacomunale sita in Villongo alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, affidandola ad altra società.Con comunicazione inviata tramite p.e.c. il 23 ottobre 2020, veniva quindi ordinatala chiusura immediata della farmacia a decorrere dal 24 ottobre 2020. Recatosi il29 ottobre 2020 presso la farmacia per verificarne la chiusura, personale delN.A.S. di Brescia accertava che la farmacia era ancora aperta, con l’insegna verdeaccesa, venendo notata in particolare l’uscita di un cliente che aveva acquistatoun integratore. Veniva altresì appurato che la farmacia, il 27 e il 28 ottobre 2020,aveva venduto, oltre a integratori, anche alcuni farmaci, senza che vi fosseroricette “in sospeso”, avendo inoltre la farmacia ricevuto 188 confezioni, nella quasitotalità di farmaci, con data dell’ordine 27 ottobre 2020, essendo rimasta priva diadeguato conforto probatorio l’affermazione dell’imputato secondo cui tali prodottierano destinati alle due farmacie dell’imputato site a Sciacca e a Marsala.Tanto premesso, alcun dubbio si pone sulla configurabilità nel caso di specie delreato ascritto al ricorrente, dovendosi ritenere che la norma incriminatrice primarichiamata, nel sanzionare l’apertura di una farmacia senza autorizzazione, siriferisca non solo alla condotta di chi apra ex novo una farmacia senza titolo, maanche a quella di chi continui a tenere aperta una farmacia dopo che il relativoprovvedimento concessorio, inizialmente rilasciatogli, gli sia stato revocato.Tale interpretazione, oltre a non porsi in contrasto con il contenuto letterale dellanorma, risulta coerente con la ratio della previsione legislativa, che è quella discongiurare le aperture di farmacie in assenza dei titoli autorizzativi richiesti, e ciòin ragione della peculiare natura dei prodotti commercializzati, il che impone didinamico, riferito cioè non solo al momento genetico, ma anche a quellofunzionale, ossia a tutte le fasi in cui la gestione della farmacia avvenga sine titulo.Di qui l’infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità che invero, quantoall’accertamento della prosecuzione dell’attività pur dopo la notifica della diffidadel 23 ottobre 2020 (diffida non impugnata), sollecitano sostanzialmente unadifferente lettura del materiale probatorio, operazione questa che, a fronte dellaadeguata e razionale disamina della sentenza impugnata, non può trovareingresso in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidataaffermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparatoargomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimitàla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione deifatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.2. Il secondo motivo è invece meritevole di accoglimento.L’applicazione da parte del Giudice di pace della pena accessoria della sospensionedell’esercizio della professione di farmacista per un anno non può infatti essereritenuta legittima, risultando non pertinente il richiamo della sentenza impugnataall’art. 32 cod. pen., riferito alla ben diversa pena accessoria dell’interdizionelegale, applicabile nei casi in cui vi sia condanna all’ergastolo o alla reclusione perun tempo non inferiore a cinque anni. Né potrebbe trovare applicazione nel casodi specie l’art. 35 cod. pen., riguardante la sospensione dall’esercizio di unaprofessione o di un’arte, posto che tale pena accessoria consegue a ogni condannaper contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte,industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essiinerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno di arresto, mentre nelcaso di specie è stata irrogata all’imputato la pena di 600 euro di ammenda, il cheesclude l’operatività nel caso di specie anche dell’art. 35 cod. pen.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviolimitatamente all’applicazione della predetta pena accessoria, che pertanto deveessere in questa sede eliminata, ai sensi dell’art. 620 lettera l) cod. proc. pen.Il ricorso deve essere invece rigettato nel resto.3. Resta solo da precisare che, al momento dell’emissione della sentenzaimpugnata (17 luglio 2025), non era ancora maturato il termine quinquennale diprescrizione del reato, decorrente dal 27 ottobre 2020, giorno di consumazionedella contravvenzione per cui si è proceduto, mentre, essendo il fatto risalente aepoca successiva al 1° gennaio 2020, per il periodo successivo alla pronunciagravata opera il diverso regime dell’improcedibilità di cui all’art. 344 bis cod. proc.pen., il cui termine finale deve essere individuato nel 30 ottobre 2026. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla applicazione dellapena accessoria che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso il 10.04.2026Il consigliere estensore Il Presidente
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