CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7684/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 4390/2019,depositata il 17 luglio 2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e addetto, per conto del proprio datore di lavoro, al servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Roma, richiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle maggiori imposte dirette (IRPEF e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] 2008-2011. R.G. N.7684/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relative addizionali regionale e comunale) trattenute dall’INPS, in veste di sostituto d’imposta, sulle somme (assegni integrativi del reddito da lavoro dipendente) erogate, per gli anni dal 2008 al 2011,in suo favore in adempimento della normativa di cui al D.M. 24 novembre 2003, n.375, riguardante il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali”. In aggiunta a ciò, la parte contribuente chiedeva altresì di beneficiare dell’ulteriore agevolazione di cui all’art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), il quale, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva l’applicazione di un’aliquota pari al 50% di quella ordinariamente applicata alle fattispecie analoghe. L’Amministrazione finanziaria, in accoglimento dell’istanza così avanzata, provvedeva alla riliquidazione delle imposte dirette ed al rimborso dell’eccedenza. Successivamente, in data 4 aprile 2016 l’Ufficio inviava al medesimo contribuente la nota n. 2016/43416 prot., con la quale chiedeva la restituzione, ai sensi dell’art. 43 del d.PR. 29 settembre 1973, n. 602, delle somme precedentemente rimborsate, in quanto, a seguito di controlli successivi, era emerso che non poteva trovare applicazione, rispetto alla fattispecie in oggetto, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2003, n. 17/E. In mancanza di spontaneo pagamento, in data 22 settembre 2016 veniva emessa nei confronti del contribuente la cartella di pagamento n. 097-2016-0134030550-000, con la quale si intimava formalmente la restituzione delle somme erroneamente rimborsate. 2. Avverso tale cartella di pagamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 23633/2017, depositata in segreteria il 7 R.G. N.7684/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] novembre2017, lo accoglieva, annullando la cartella di pagamento in questione. 3. Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 4390/02019, pronunciata il 21 maggio 2019 e depositata in segreteria il 17 luglio 2019 , rigettava l’appello, compensando le spese di lite. 4. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata della pendenza tributaria. Il ricorrente ha presentato, in data 7 giugno 2023, istanza per la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss. della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante il pagamento di una somma pari al 5% del valore della controversia, ai sensi dell’art. 1, comma 190, legge cit., stante la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in entrambi i gradi del giudizio di merito; il pagamento è stato regolarmente acquisito dall’Ufficio. Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge n. 197/2022, sussistono le condizioni per la declaratoria di estinzione del giudizio. Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate. P. Q. M