CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 30EL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TOGO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 27/01/2022 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città ad esito di giudizio abbreviato in data 31/05/2018, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 483 e 648 bis cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 177, 179, comma 2, 125 e 130 cod. proc. pen. Il motivo, con cui si censura l'illeggibilità ovvero l'indecifrabilità della sentenza per aver erroneamente riportato il numero del capo di imputazione rispetto al quale il ricorrente era stato condannato in primo grado, è manifestamente infondato. Infatti, la pronuncia impugnata ha correttamente riportato i delitti contestati al prevenuto, per i quali il Tribunale era pervenuto all'affermazione di responsabilità penale, così consentendo anche di comprendere il riferimento logico giuridico della decisione di conferma pronunciata dalla stessa Corte territoriale, ciò a prescindere dalla formale numerazione adottata per riportare i capi di imputazione. 1.2. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti ascrittigli. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione risulta smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato argonnentativo connotato da coerente e lineare logicità conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori richiamati nel corpo della sentenza. In particolare, la Corte territoriale ha fondato l'affermazione di colpevolezza del prevenuto per i delitti ascrittigli sulla scorta dei verbali di sequestro degli autoveicoli e motoveicoli di provenienza delittuosa, con acquisizione delle relative denunce, della successiva ed ulteriore attività di perquisizione e sequestro di targhe e documentazione impropria a corredo dei veicoli stessi, delle intercettazioni telefoniche aventi riguardo anche all'utenza del ricorrente e dell'attività di diretta osservazione degli operanti, nonché sulla scorta dei verbali delle udienze di merito (pag. 2 della sentenza impugnata). Peraltro, la prova dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 648 bis cod. pen. è stata logicamente ricavata dalla mancata giustificazione da parte del prevenuto in ordine alla disponibilità di beni di provenienza delittuosa nonché di documentazione falsa relativa a detti beni, elemento valutato dai giudici di merito nel contesto della complessa operazione illecita, la cui articolazione richiedeva necessariamente la conoscenza da parte di tutti i partecipanti in ordine ai dettagli delle singole fasi dell'iter criminoso (dall'arrivo delle vetture di provenienza illecita, al ricovero delle stesse presso un magazzino, sino alla predisposizione di documentazione impropria per il trasferimento dei veicoli su un container e l'invio di quest'ultimo presso una nave traghetto per l'esportazione). In tal senso, la pronuncia impugnata risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (ex multis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713). Infine, le censure dedotte si traducono in mere doglianze in punto di fatto, volte alla rivalutazione e/o rilettura dei dati probatori, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 1.3. vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale in relazione alla dosimetria della pena. Il motivo è vietato dalla legge in sede di legittimità in quanto afferente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. In particolare, la Corte territoriale ha determinato la pena in prossimità del minimo edittale in forza della sussistenza di un precedente penale a carico dell'imputato, in quanto elemento dimostrativo della capacità a delinquere del reo, che integra uno dei criteri cui l'art. 133 cod. pen. fa riferimento ai fini della graduazione della pena. Peraltro, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che, nel caso di specie, non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,