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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38919/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita di entrambi i ricorsi.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 19 ottobre 2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 27.5.2020, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A) e B) dell'imputazione (reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309) e concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, operata la riduzione per il rito, li aveva condannati alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa. 2.Gli imputati erano stati tratti in arresto all'esito di un servizio di osservazione in quanto individuati mentre, dopo aver prelevato qualcosa da un soppalco del garage condominiale, si erano allontanati a bordo di una Smart dirigendosi verso la via Boccea in Roma.

Qui giunti all'altezza del civico n. 312, avevano incontrato una persona, tale [OSCURATO:PERSONA], al quale avevano consegnato un involucro ricevendone del denaro.

Gli operanti recuperavano l'involucro lasciato cadere a terra dallo Zaky che conteneva mezzo grammo di cocaina e due banconote da Euro 20,00 nascoste vicino al freno a mano del veicolo.

Effettuate le perquisizioni personali e domiciliari, si rinvenivano, oltre alla consistente somma di denaro sulla persona dello Stojani, altri involucri contenenti cocaina e marijuana nonché strumenti utili per il peso ed il confezionamento.

Le analisi tossicologiche disposte dal Pubblico ministero evidenziavano che si trattava di n. 203 dosi di cocaina e di n. 84 di hashish.

3. Avverso detta sentenza entrambi gli imputati, tramite il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] depositava altresì ulteriore ricorso a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Ricorso proposto dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA]: si articola in tre motivi di ricorso.

Con il primo deduce ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. la nullità della sentenza per violazione e/o erronea applicazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.p.r. n. 309 del 1990 e la mancanza della motivazione in relazione alla censura difensiva circa la mancata assoluzione degli imputati dal reato contestato al capo B) della rubrica e l'illogicità della motivazione in relazione alla censura difensiva circa la mancata assoluzione degli imputati dai reati contestati.

Si assume che la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado senza motivare in ordine alla censura difensiva avente ad oggetto la mancata assoluzione dal reato di detenzione al fine di spaccio di hashish e marijuana.Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza di appello per violazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 73, commi 1 e 4, d.p.r. n. 309 del 1990 per errata valutazione dell'azione nel concorso di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 110 cod.proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso nei reati di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 309 del 1990 (capo A) e 73, comma 4, d.p.r. 309 del 1990 (capo B) di [OSCURATO:PERSONA] (art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.) Si assume che il giudice d'appello ha individuato il contributo causale ai reati nello "svolgimento costantemente congiunto" delle sequenze operative finalizzate alla cessione.

Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 e per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990.

Si assume che la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'ipotesi lieve sulla scorta della quantità non minima di sostanza stupefacente detenuta dai ricorrenti, della eterogeneità delle sostanze e della non occasionalità dell'attività di spaccio con conclusioni distoniche con il dato normativo e le indicazioni espresse dalla Corte di legittimità.

3.2. Ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: si articola in quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per avere la sentenza impugnata confermato il giudizio di responsabilità in particolare in ordine alla ritenuta attribuibilità all'imputato dell'intero quantitativo di stupefacente, nonostante l'assenza di elementi probatori necessari e sufficienti alla stregua di una motivazione apodittica, illogica e contraddittoria.

Si assume che la difesa dell'imputato aveva in particolare censurato l'attribuibilità all'imputato della droga rinvenuta nel soppalco.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 per avere l'impugnata sentenza ritenuto non configurabile la fattispecie della lieve entità alla stregua di una motivazione illogica, apodittica e fondata su mere presunzioni.

Si assume che la sentenza, nel negare l'applicabilità del 5 comma, non ha tenuto conto dei principi elaborati dalla Corte di legittimità.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 81 cod.pen. per avere la sentenza gravata applicato l'aumento a titolo di continuazione tra i due capi di imputazione e per non aver applicato la riduzione massima per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla stregua di una motivazione apodittica.Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 240 cod.pen. per avere la Corte d'appello confermato la confisca del denaro pur essendo stata dimostrata la provenienza lecita della stessa.

Si assume che, come comprovato dalla documentazione prodotta, il denaro oggetto di confisca è frutto di redditi da lavoro autonomo e non può quindi ritenersi profitto o prodotto del reato.

4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Esaminando il ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per entrambi gli imputati, la prima censura é manifestamente infondata.

La Corte di appello ha reso sul punto una decisionek, logica ed ampiamente argomentata mentre il ricorrente ha sostanzialmente reiterato le argomentazioni che erano già state proposte in sede di appello.

Ed invero la doglianza, che si incentra sulla mancata valutazione della richiesta di assoluzione avanzata dagli imputati in relazione alla condotta contestata al capo b), trova adeguata risposta nella trama motivatoria della sentenza impugnata che, nel confermare la sentenza di primo grado, si basa sulla valutazione combinata degli esiti dell'attività di indagine secondo cui entrambi gli imputati avevano la disponibilità dello stupefacente e degli utensili occultati nelle masserizie collocate nel soppalco del garage condominiale dove gli stessi sono stati visti frugare, considerata anche la stretta successione temporale delle azioni dai medesimi poste in essere come puntualmente osservata dagli inquirenti nel corso del servizio di osservazione (che postula/da un punto di vista logico/la percepibilità di quanto dagli stessi rilevato).

Deve essere, inoltre, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).

A ciò si aggiunga che, in presenza di una doppia conforme, anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841).

1.2. Inammissibile é il secondo motivo di ricorso atteso che la doglianza non é stata oggetto di motivo in appello.

1.3. Manifestamente infondata é la terza censura.

Ed invero la sentenza impugnata, uniformandosi ai criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha escluso la sussunzione dei fatti contestati nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 in ragione del carattere sistematico ed abituale dell'attività di spaccio cui i due imputati erano dediti, del possesso di una consistente somma di denaro contante, indici incompatibili con la nozione di minima offensività richiesta dalla norma di cui viene invocata l'applicazione.

2. Esaminando il ricorso proposto dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Stoiani, il primo motivo é manifestamente infondato.

Ed invero la censura si traduce in una generica richiesta di rivalutazione del compendio probatorio posto a base dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato non consentita in sede di legittimità,avendo la sentenza impugnata puntualmente assolto l'onere motivazionale nel delineare le ragioni poste a base della decisione.

2.1. Manifestamente infondato é anche il secondo motivo, per le ragioni già esposte con riguardo al primo ricorso.

2.2. Con riguardo al terzo motivo, lo stesso é manifestamente infondato sia con riguardo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche che all'aumento per la continuazione, avendo la Corte territoriale ampiamente motivato sulle ragioni che non ne hanno consentito l'applicazione nella massima estensione e che hanno motivato l'incremento ex art. 81 cod.pen. 2.3.

Il quarto motivo é inammissibile atteso che la questione della confisca del denaro non ha formato oggetto di motivo di appello.3.

In conclusione entrambi i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita di entrambi i ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 19 ottobre 2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 27.5.2020, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A) e B) dell'imputazione (reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309) e concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, operata la riduzione per il rito, li aveva condannati alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa. 2.Gli imputati erano stati tratti in arresto all'esito di un servizio di osservazione in quanto individuati mentre, dopo aver prelevato qualcosa da un soppalco del garage condominiale, si erano allontanati a bordo di una Smart dirigendosi verso la via Boccea in Roma. Qui giunti all'altezza del civico n. 312, avevano incontrato una persona, tale [OSCURATO:PERSONA], al quale avevano consegnato un involucro ricevendone del denaro. Gli operanti recuperavano l'involucro lasciato cadere a terra dallo Zaky che conteneva mezzo grammo di cocaina e due banconote da Euro 20,00 nascoste vicino al freno a mano del veicolo. Effettuate le perquisizioni personali e domiciliari, si rinvenivano, oltre alla consistente somma di denaro sulla persona dello Stojani, altri involucri contenenti cocaina e marijuana nonché strumenti utili per il peso ed il confezionamento. Le analisi tossicologiche disposte dal Pubblico ministero evidenziavano che si trattava di n. 203 dosi di cocaina e di n. 84 di hashish. 3. Avverso detta sentenza entrambi gli imputati, tramite il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] depositava altresì ulteriore ricorso a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Ricorso proposto dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA]: si articola in tre motivi di ricorso. Con il primo deduce ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. la nullità della sentenza per violazione e/o erronea applicazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.p.r. n. 309 del 1990 e la mancanza della motivazione in relazione alla censura difensiva circa la mancata assoluzione degli imputati dal reato contestato al capo B) della rubrica e l'illogicità della motivazione in relazione alla censura difensiva circa la mancata assoluzione degli imputati dai reati contestati. Si assume che la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado senza motivare in ordine alla censura difensiva avente ad oggetto la mancata assoluzione dal reato di detenzione al fine di spaccio di hashish e marijuana.Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza di appello per violazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 73, commi 1 e 4, d.p.r. n. 309 del 1990 per errata valutazione dell'azione nel concorso di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 110 cod.proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso nei reati di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 309 del 1990 (capo A) e 73, comma 4, d.p.r. 309 del 1990 (capo B) di [OSCURATO:PERSONA] (art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.) Si assume che il giudice d'appello ha individuato il contributo causale ai reati nello "svolgimento costantemente congiunto" delle sequenze operative finalizzate alla cessione. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 e per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990. Si assume che la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'ipotesi lieve sulla scorta della quantità non minima di sostanza stupefacente detenuta dai ricorrenti, della eterogeneità delle sostanze e della non occasionalità dell'attività di spaccio con conclusioni distoniche con il dato normativo e le indicazioni espresse dalla Corte di legittimità. 3.2. Ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: si articola in quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per avere la sentenza impugnata confermato il giudizio di responsabilità in particolare in ordine alla ritenuta attribuibilità all'imputato dell'intero quantitativo di stupefacente, nonostante l'assenza di elementi probatori necessari e sufficienti alla stregua di una motivazione apodittica, illogica e contraddittoria. Si assume che la difesa dell'imputato aveva in particolare censurato l'attribuibilità all'imputato della droga rinvenuta nel soppalco. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 per avere l'impugnata sentenza ritenuto non configurabile la fattispecie della lieve entità alla stregua di una motivazione illogica, apodittica e fondata su mere presunzioni. Si assume che la sentenza, nel negare l'applicabilità del 5 comma, non ha tenuto conto dei principi elaborati dalla Corte di legittimità. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 81 cod.pen. per avere la sentenza gravata applicato l'aumento a titolo di continuazione tra i due capi di imputazione e per non aver applicato la riduzione massima per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla stregua di una motivazione apodittica.Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 240 cod.pen. per avere la Corte d'appello confermato la confisca del denaro pur essendo stata dimostrata la provenienza lecita della stessa. Si assume che, come comprovato dalla documentazione prodotta, il denaro oggetto di confisca è frutto di redditi da lavoro autonomo e non può quindi ritenersi profitto o prodotto del reato. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Esaminando il ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per entrambi gli imputati, la prima censura é manifestamente infondata. La Corte di appello ha reso sul punto una decisionek, logica ed ampiamente argomentata mentre il ricorrente ha sostanzialmente reiterato le argomentazioni che erano già state proposte in sede di appello. Ed invero la doglianza, che si incentra sulla mancata valutazione della richiesta di assoluzione avanzata dagli imputati in relazione alla condotta contestata al capo b), trova adeguata risposta nella trama motivatoria della sentenza impugnata che, nel confermare la sentenza di primo grado, si basa sulla valutazione combinata degli esiti dell'attività di indagine secondo cui entrambi gli imputati avevano la disponibilità dello stupefacente e degli utensili occultati nelle masserizie collocate nel soppalco del garage condominiale dove gli stessi sono stati visti frugare, considerata anche la stretta successione temporale delle azioni dai medesimi poste in essere come puntualmente osservata dagli inquirenti nel corso del servizio di osservazione (che postula/da un punto di vista logico/la percepibilità di quanto dagli stessi rilevato). Deve essere, inoltre, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). A ciò si aggiunga che, in presenza di una doppia conforme, anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841). 1.2. Inammissibile é il secondo motivo di ricorso atteso che la doglianza non é stata oggetto di motivo in appello. 1.3. Manifestamente infondata é la terza censura. Ed invero la sentenza impugnata, uniformandosi ai criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha escluso la sussunzione dei fatti contestati nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 in ragione del carattere sistematico ed abituale dell'attività di spaccio cui i due imputati erano dediti, del possesso di una consistente somma di denaro contante, indici incompatibili con la nozione di minima offensività richiesta dalla norma di cui viene invocata l'applicazione. 2. Esaminando il ricorso proposto dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Stoiani, il primo motivo é manifestamente infondato. Ed invero la censura si traduce in una generica richiesta di rivalutazione del compendio probatorio posto a base dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato non consentita in sede di legittimità,avendo la sentenza impugnata puntualmente assolto l'onere motivazionale nel delineare le ragioni poste a base della decisione. 2.1. Manifestamente infondato é anche il secondo motivo, per le ragioni già esposte con riguardo al primo ricorso. 2.2. Con riguardo al terzo motivo, lo stesso é manifestamente infondato sia con riguardo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche che all'aumento per la continuazione, avendo la Corte territoriale ampiamente motivato sulle ragioni che non ne hanno consentito l'applicazione nella massima estensione e che hanno motivato l'incremento ex art. 81 cod.pen. 2.3. Il quarto motivo é inammissibile atteso che la questione della confisca del denaro non ha formato oggetto di motivo di appello.3. In conclusione entrambi i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricor
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