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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 luglio 2020

Cassazione n. 09085/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30982-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - PAP avverso la sentenza n. 403/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PR1SCOLI. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il Tribunale di Brindisi respingeva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Marialisa con il quale la stessa contestava che nel passaggio (avvenuto il 3 aprile 2006) dalla sua amministrazione di provenienza (comune di [OSCURATO:PERSONA], presso cui era inquadrata nella categoria D3, posizione economica D5) a quella di arrivo (Agenzia delle dogane presso cui era stata inquadrata nella posizione economica F3 anziché in quella F5); la Corte d'appello di Lecce accoglieva l'appello della [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto dichiarava il diritto della stessa ad essere inquadrata dal 3 aprile 2006 nella posizione economica F5 e condannava l'Agenzia appellata al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] stessa, delle differenze retributive, affermando che il passaggio da una posizione economica ad un'altra rientra nella progressione in carriera considerata dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 2 bis del Ric. 2020 n. 30982 sez.

MT - ud. 17-11-2021 -2- d.lgs. n. 165 del 2001 (secondo cui in caso di trasferimento il dipendente rimane nella posizione economica corrispondente a quella posseduta rpesso l'amministrazione di provenienza) e dell'art. 4 del d.P.C.M. 26.6.2015 (non applicabile alla procedura di mobilità in esame in quanto si applica solo alle procedure di mobilità avviate successivamente alla sua entrata in vigore, ossia il 2015, mentre il trasferimento all'Agenzia delle dogane è avvenuto nel 2006), la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] dalla posizione economica D5 presso l'ente di provenienza dovesse automaticamente passare a quella F5 presso l'Agenzia delle dogane. -[OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quarta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della quarta sezione civile.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 n vembre

021. [OSCURATO:PERSONA]& idente Mau • [OSCURATO:PERSONA] P g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30982-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - PAP avverso la sentenza n. 403/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PR1SCOLI. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il Tribunale di Brindisi respingeva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Marialisa con il quale la stessa contestava che nel passaggio (avvenuto il 3 aprile 2006) dalla sua amministrazione di provenienza (comune di [OSCURATO:PERSONA], presso cui era inquadrata nella categoria D3, posizione economica D5) a quella di arrivo (Agenzia delle dogane presso cui era stata inquadrata nella posizione economica F3 anziché in quella F5); la Corte d'appello di Lecce accoglieva l'appello della [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto dichiarava il diritto della stessa ad essere inquadrata dal 3 aprile 2006 nella posizione economica F5 e condannava l'Agenzia appellata al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] stessa, delle differenze retributive, affermando che il passaggio da una posizione economica ad un'altra rientra nella progressione in carriera considerata dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 2 bis del Ric. 2020 n. 30982 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- d.lgs. n. 165 del 2001 (secondo cui in caso di trasferimento il dipendente rimane nella posizione economica corrispondente a quella posseduta rpesso l'amministrazione di provenienza) e dell'art. 4 del d.P.C.M. 26.6.2015 (non applicabile alla procedura di mobilità in esame in quanto si applica solo alle procedure di mobilità avviate successivamente alla sua entrata in vigore, ossia il 2015, mentre il trasferimento all'Agenzia delle dogane è avvenuto nel 2006), la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] dalla posizione economica D5 presso l'ente di provenienza dovesse automaticamente passare a quella F5 presso l'Agenzia delle dogane. -[OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quarta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della quarta sezione civile. Così deciso nella camera di consiglio del 17 n vembre 021. [OSCURATO:PERSONA]& idente Mau • [OSCURATO:PERSONA] P g
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