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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15886/2026

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e d'appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chie-dendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;sentita l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha rideterminatola durata dele pene accessorie inflitte con la sentenza del locale Tribunale cheaveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di bancarotta fraudolentaper distrazione sub C), rigettando per il resto l’impugnazione.2.

L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza peromessa identificazione di alcuni dati essenziali, non risultando indicati nell’intesta-zione né i capi A) e B) né il dispositivo della sentenza di primo grado.2.2 Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di mo-tivazione con riguardo all’effettiva esecuzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei prelievi didenaro contestato, alla violazione del principio di correlazione fra accusa e sen-tenza e alla violazione del divieto di reformatio in peius.

Quanto al primo punto,non è stata acquisita la documentazione bancaria dalla quale sarebbe stato age-vole identificare l’autore delle operazioni, che sono state attribuite all’imputatosulla base di una vera e propria trasformazione dell’originario atto di accusa, ossiaritenendo che non abbia vigilato in modo da impedire al coimputato [OSCURATO:PERSONA] dicompiere le condotte.

La stessa Corte d’Appello riconosce che il [OSCURATO:PERSONA], pur for-malmente amministratore, non lo era nei fatti in quanto a gestire l’impresa era inrealtà il [OSCURATO:PERSONA]; ma non ne trae le conseguenze in tema di attribuibilità dellecondotte di distrazione, che risultano decise dal [OSCURATO:PERSONA] ma non si sa da chi sianostate materialmente eseguite.

Altro vizio della decisione si ravvisa nel fatto che laCorte d’Appello abbia valorizzato come elemento a carico dell’imputato la mancatarevoca degli specimen di firma bancari dopo le dimissioni quanto il Tribunale neaveva escluso ogni rilevanza3. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, si osserva innanzitutto che nessuno degli ele-menti di cui la difesa lamenta la mancanza o incompletezza è prescritto dalla leggea pena di nullità (v., in particolare, art. 546 cod. proc. pen.) e che, comunque, lasentenza della Corte d’Appello allegata al fascicolo riporta tutte le imputazioni ori-ginariamente contestate.

Inoltre, se effettivamente l’intestazione della sentenzanon contiene i nomi di tutti gli imputati e il dispositivo della sentenza di primogrado, è però indubbio che tali elementi emergano sia dall’imputazione sia, edanche dettagliatamente, dalla motivazione e in particolare dal paragrafo dedicatoallo svolgimento del processo (v.).

Non è dunque ravvisabile nessuna delle causedi nullità lamentate dal ricorrente, che sembra piuttosto denunciare, pur non for-mulando esplicite contestazioni al riguardo, una violazione del diritto di difesa.Tuttavia, dalle considerazioni sopra esposte non emerge alcuna effettiva compres-sione di tale diritto né il ricorso spiega se e in quali termini questa risulti concre-tamente integrata, tanto più che la formulazione del secondo motivo di ricorso,come ci si appresta a notare, dimostra piena conoscenza sia della sentenza impu-gnata che di quella di primo grado.2.1 Per quanto concerne il secondo motivo, si rileva che la Corte d’Appelloevidenzia, al pari del Tribunale, un duplice e incontestato dato di fatto, ossia che iprelievi oggetto di imputazione sono privi di giustificazione e si collocano tuttinell’arco di tempo in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito la carica di amministratore dellasocietà.

Le sentenze di merito, inoltre, sottolineano che il [OSCURATO:PERSONA] non era un am-ministratore puramente formale, in quanto, pur riconoscendo di avere assunto lacarica su richiesta del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva la responsabilità di decidere le stra-tegie d’impresa, nondimeno non ne era un mero prestanome in quanto era al cor-rente delle scelte imprenditoriali che riguardavano la società.

Non corrisponde alvero, pertanto, che la Corte d’Appello, come si legge nel ricorso, abbia escluso uneffettivo esercizio dei poteri insiti nella carica di amministratore, in quanto la sen-tenza impugnata afferma che l’attività di impresa si svolgeva secondo direttivestabilite dal [OSCURATO:PERSONA] ma al tempo stesso, per sua ammissione, pienamente con-divise dal [OSCURATO:PERSONA].

Tutt’altro che manifestamente illogici, poi, sono gli ulteriori, pun-tuali argomenti valorizzati dalla Corte d’Appello per corroborare la conclusionecirca un’effettiva partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’amministrazione della società, ossiail rilascio di una fideiussione a garanzia di un cospicuo finanziamento a favore dellafallita, la persistenza, pur dopo le dimissioni, degli specimen di firma relativi alconto corrente sociale e l’implicito riconoscimento di aver in passato comunquecompiuto operazioni bancarie (v. p. 3 sentenza impugnata: “lo stesso imputatoscrive che, dopo le dimissioni, pur essendo rimasto depositato in banca lo speci-men, non aveva più compiuto operazioni come a riconoscere il fatto di averneeseguite in passato”).

Su quest’ultimo passo della motivazione, peraltro, il ricor-rente non prende posizione e lo stesso fa con riferimento al punto in cui la Corted’Appello sottolinea un altro elemento, ossia che mai i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano assunti la responsabilità dei prelievi per cui si procede (rispetto ai quali,peraltro, viene sottolineato da entrambe le sentenze di merito un ulteriore e noncontestato dato di fatto, ossia che il [OSCURATO:PERSONA] era l’unico con il [OSCURATO:PERSONA] ad avere ilpotere di firma e, dunque, la diretta disponibilità del conto della società).

Ancora,la sentenza impugnata evidenzia che non poteva che essere stato il [OSCURATO:PERSONA], qualeamministratore, ad autorizzare il [OSCURATO:PERSONA] ad operare sul conto, e che il riconosci-mento a quest’ultimo di un ruolo preponderante equivale ad avergli conferito unpotere di azione pressoché illimitato in relazione alla gestione delle risorse finan-ziarie della società e, dunque, anche del suo conto corrente.

L’argomento, tutt’al-tro che illogico, non è stato toccato nel ricorso ed è idoneo a concorrere alla provadi un effettivo, diretto e fattivo contributo del [OSCURATO:PERSONA] alle condotte di distrazione.Si rileva inoltre che la sentenza del Tribunale non mostra affatto di avere negatorilevanza alla mancata revoca degli specimen di firma dopo le dimissioni del [OSCURATO:PERSONA],trattandosi anzi di circostanza di fatto citata e valorizzata in più passi della sen-tenza di primo grado (v. p. 4 e 5).Stando così le cose, rileva la Corte che il sostanziale svolgimento delle fun-zioni di amministratore da parte del [OSCURATO:PERSONA] e la riconducibilità a quest’ultimo dellecondotte distrattive sono state affermate dalla Corte d’Appello sulla base di argo-menti logici, puntuali, convergenti e, come si è visto, solo parzialmente contestatidal ricorrente.

Il ricorso, dunque, è infondato anche sotto questo profilo.2.

Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chie-dendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;sentita l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha rideterminatola durata dele pene accessorie inflitte con la sentenza del locale Tribunale cheaveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di bancarotta fraudolentaper distrazione sub C), rigettando per il resto l’impugnazione.2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza peromessa identificazione di alcuni dati essenziali, non risultando indicati nell’intesta-zione né i capi A) e B) né il dispositivo della sentenza di primo grado.2.2 Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di mo-tivazione con riguardo all’effettiva esecuzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei prelievi didenaro contestato, alla violazione del principio di correlazione fra accusa e sen-tenza e alla violazione del divieto di reformatio in peius. Quanto al primo punto,non è stata acquisita la documentazione bancaria dalla quale sarebbe stato age-vole identificare l’autore delle operazioni, che sono state attribuite all’imputatosulla base di una vera e propria trasformazione dell’originario atto di accusa, ossiaritenendo che non abbia vigilato in modo da impedire al coimputato [OSCURATO:PERSONA] dicompiere le condotte. La stessa Corte d’Appello riconosce che il [OSCURATO:PERSONA], pur for-malmente amministratore, non lo era nei fatti in quanto a gestire l’impresa era inrealtà il [OSCURATO:PERSONA]; ma non ne trae le conseguenze in tema di attribuibilità dellecondotte di distrazione, che risultano decise dal [OSCURATO:PERSONA] ma non si sa da chi sianostate materialmente eseguite. Altro vizio della decisione si ravvisa nel fatto che laCorte d’Appello abbia valorizzato come elemento a carico dell’imputato la mancatarevoca degli specimen di firma bancari dopo le dimissioni quanto il Tribunale neaveva escluso ogni rilevanza3. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, si osserva innanzitutto che nessuno degli ele-menti di cui la difesa lamenta la mancanza o incompletezza è prescritto dalla leggea pena di nullità (v., in particolare, art. 546 cod. proc. pen.) e che, comunque, lasentenza della Corte d’Appello allegata al fascicolo riporta tutte le imputazioni ori-ginariamente contestate. Inoltre, se effettivamente l’intestazione della sentenzanon contiene i nomi di tutti gli imputati e il dispositivo della sentenza di primogrado, è però indubbio che tali elementi emergano sia dall’imputazione sia, edanche dettagliatamente, dalla motivazione e in particolare dal paragrafo dedicatoallo svolgimento del processo (v.). Non è dunque ravvisabile nessuna delle causedi nullità lamentate dal ricorrente, che sembra piuttosto denunciare, pur non for-mulando esplicite contestazioni al riguardo, una violazione del diritto di difesa.Tuttavia, dalle considerazioni sopra esposte non emerge alcuna effettiva compres-sione di tale diritto né il ricorso spiega se e in quali termini questa risulti concre-tamente integrata, tanto più che la formulazione del secondo motivo di ricorso,come ci si appresta a notare, dimostra piena conoscenza sia della sentenza impu-gnata che di quella di primo grado.2.1 Per quanto concerne il secondo motivo, si rileva che la Corte d’Appelloevidenzia, al pari del Tribunale, un duplice e incontestato dato di fatto, ossia che iprelievi oggetto di imputazione sono privi di giustificazione e si collocano tuttinell’arco di tempo in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito la carica di amministratore dellasocietà. Le sentenze di merito, inoltre, sottolineano che il [OSCURATO:PERSONA] non era un am-ministratore puramente formale, in quanto, pur riconoscendo di avere assunto lacarica su richiesta del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva la responsabilità di decidere le stra-tegie d’impresa, nondimeno non ne era un mero prestanome in quanto era al cor-rente delle scelte imprenditoriali che riguardavano la società. Non corrisponde alvero, pertanto, che la Corte d’Appello, come si legge nel ricorso, abbia escluso uneffettivo esercizio dei poteri insiti nella carica di amministratore, in quanto la sen-tenza impugnata afferma che l’attività di impresa si svolgeva secondo direttivestabilite dal [OSCURATO:PERSONA] ma al tempo stesso, per sua ammissione, pienamente con-divise dal [OSCURATO:PERSONA]. Tutt’altro che manifestamente illogici, poi, sono gli ulteriori, pun-tuali argomenti valorizzati dalla Corte d’Appello per corroborare la conclusionecirca un’effettiva partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’amministrazione della società, ossiail rilascio di una fideiussione a garanzia di un cospicuo finanziamento a favore dellafallita, la persistenza, pur dopo le dimissioni, degli specimen di firma relativi alconto corrente sociale e l’implicito riconoscimento di aver in passato comunquecompiuto operazioni bancarie (v. p. 3 sentenza impugnata: “lo stesso imputatoscrive che, dopo le dimissioni, pur essendo rimasto depositato in banca lo speci-men, non aveva più compiuto operazioni come a riconoscere il fatto di averneeseguite in passato”). Su quest’ultimo passo della motivazione, peraltro, il ricor-rente non prende posizione e lo stesso fa con riferimento al punto in cui la Corted’Appello sottolinea un altro elemento, ossia che mai i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano assunti la responsabilità dei prelievi per cui si procede (rispetto ai quali,peraltro, viene sottolineato da entrambe le sentenze di merito un ulteriore e noncontestato dato di fatto, ossia che il [OSCURATO:PERSONA] era l’unico con il [OSCURATO:PERSONA] ad avere ilpotere di firma e, dunque, la diretta disponibilità del conto della società). Ancora,la sentenza impugnata evidenzia che non poteva che essere stato il [OSCURATO:PERSONA], qualeamministratore, ad autorizzare il [OSCURATO:PERSONA] ad operare sul conto, e che il riconosci-mento a quest’ultimo di un ruolo preponderante equivale ad avergli conferito unpotere di azione pressoché illimitato in relazione alla gestione delle risorse finan-ziarie della società e, dunque, anche del suo conto corrente. L’argomento, tutt’al-tro che illogico, non è stato toccato nel ricorso ed è idoneo a concorrere alla provadi un effettivo, diretto e fattivo contributo del [OSCURATO:PERSONA] alle condotte di distrazione.Si rileva inoltre che la sentenza del Tribunale non mostra affatto di avere negatorilevanza alla mancata revoca degli specimen di firma dopo le dimissioni del [OSCURATO:PERSONA],trattandosi anzi di circostanza di fatto citata e valorizzata in più passi della sen-tenza di primo grado (v. p. 4 e 5).Stando così le cose, rileva la Corte che il sostanziale svolgimento delle fun-zioni di amministratore da parte del [OSCURATO:PERSONA] e la riconducibilità a quest’ultimo dellecondotte distrattive sono state affermate dalla Corte d’Appello sulla base di argo-menti logici, puntuali, convergenti e, come si è visto, solo parzialmente contestatidal ricorrente. Il ricorso, dunque, è infondato anche sotto questo profilo.2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
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