CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 02182/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza della motivazione, nonché la falsa applicazione della legge penale e processuale penale in relazione agli artt. 640, 120 cod. pen., 533 comma 1 cod. proc. pen., prospetta censure precluse in sede di legittimità, in quanto non dedotte in appello (la Corte territoriale, a pag. 3 della sentenza impugnata, motiva adeguatamente in punto di giudizio di responsabilità penale del ricorrente; la quaestio facti relativa alla legittimazione del querelante e alla qualità di vittima della persona offesa costituisce oggetto di censura proposta per la prima volta in cassazione); considerato che il secondo motivo di ricorso, circa il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 61 n. 5 cod. pen., costituisce pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, dovendosi tali rilievi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); tenuto conto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza della motivazione e la falsa applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., è generico, in quanto le determinazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da adeguata motivazione, previo esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere Estensore