CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2021
Cassazione n. 04627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 22.4.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 22.4.2021 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Salerno ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed C 12.000,00 di multa per una pluralità di episodi di cessione di sostanze stupefacenti di natura leggera in favore di diversi avventori, unificati dal vincolo della continuazione, qualificati ai sensi dell'art. 73, quarto comma d.P.R. 309/1990. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 17 d. Igs. 116/2017, la nullità della sentenza impugnata per essere stato il consenso all'accordo sulla pena formulato nel corso di un giudizio instaurato con rito direttissimo da un [OSCURATO:PERSONA] non legittimato al riguardo trattandosi di reati che non rientrano, prevedendo una pena superiore a quattro anni, nella previsione dell'art. 550 cod. proc. pen. e richiedono invece la celebrazione dell'udienza preliminare [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Come già reiteratamente affermato da questa Corte la partecipazione al processo per lo svolgimento delle funzioni del Pubblico Ministero di vice-procuratori onorari al di fuori dei casi previsti dall'art. 72 ord. giud., costituisce mera irregolarità non sanzionata da alcuna nullità (Sez. 6, Sentenza n. 22555 del 05/04/2017 - dep. 09/05/2017, Pascale, Rv. 270154; Sez. 4, Sentenza n. 32279 del 23/06/2009 - dep. 06/08/2009, Russotti, Rv. 244864). L'art. 43 bis ord. Gius., comma 3, lett. b) prevede che, nell'assegnazione dei giudici onorari, debba essere seguito il criterio di non affidare agli stessi, nella materia penale, oltre che le funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p.. Trattandosi tuttavia secondo l'unanime interpretazione giurisprudenziale di una disposizione contenente un mero criterio organizzativo nell'assegnazione del lavoro ai giudici togati e a quelli onorari e non contenente un divieto, la sua violazione non è mai causa di nullità. Conseguentemente il criterio prescritto dall'art. 550 cit. (che, appunto, finisce, in forza del richiamo ad esso operato dall'art. 43 bis cit., per limitare la assegnazione dei giudici ordinari ai processi di cui alle contravvenzioni e ai delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni oltre che per una serie di reati specificamente richiamati al comma 2) non può incidere, con efficacia processuale, su disposizioni di carattere organizzativo non aventi forza di legge (Sez. 3, Sentenza n. 1735 del 21/10/2014 - dep. 15/01/2015, Cinque, Rv. 262019). Anche per quanto più specificamente concerne le funzioni del Pubblico Ministero, è stato già affermato da questa Corte che la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario), là dove prevede la non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero nella fase dibattimentale in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta in giudizio ai sensi dell'art. 550 c.p.p., deve essere intesa nel senso che essa indica un criterio di massima cui il procuratore della Repubblica delegante deve attenersi nel conferire la delega a rappresentare in dibattimento l'accusa a vice procuratori onorari e agli altri soggetti indicati nel comma 1, lett. a), del predetto articolo 550 c.p.p. e che può essere, perciò, disatteso dall'organo delegante in presenza di contrarie esigenze di servizio (Sez. 4, sent. n. 3986 del 24 agosto 2000). Del resto, che il legislatore abbia voluto limitarsi ad una semplice direttiva di natura organizzativa, la cui violazione, proprio per questa natura, è priva di conseguenze sul piano processuale, deriva anche dalle finalità dell'utilizzazione dei magistrati onorari la cui opportuna presenza è volta anche a sopperire alle perenni carenze di organico che, in alcune sedi, renderebbero impossibile la celebrazione dei processi se non fosse per la presenza dei magistrati onorari il cui impiego non può pertanto essere stato rigidamente concepito come pretende la ricorrente. In ogni caso vale ad eliminare ogni ipotesi di nullità, ex art. 178 c.p., lett. b), l'espressa previsione dell'art. 33 cod. proc. pen., comma 2 che esclude che possano considerarsi attinenti alla capacità del giudice la "assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici". Trattasi di principio affermato per i giudici ma, a maggior ragione, applicabile al pubblico ministero per il quale, peraltro, l'art.178 c.p., lett. b), si esprime in termini diversi rispetto alle condizioni di capacità del giudice prevedendo la nullità di ordine generale esclusivamente a fronte dell'inosservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento. Deve quindi concludersi ribadendosi, in conformità ad una precedente pronuncia di questa Corte resa in analoga fattispecie, che l'intervento del PM in persona di un VPO, avvenuto in forza di delega che poteva riguardare solo i delitti a citazione diretta e non reati di cessione di stupefacenti ex art. 73 quarto comma d.P.R. 309/1990, in un procedimento conclusosi con il patteggiamento della pena, non configura alcuna nullità ove chi svolga le funzioni della pubblica accusa sia comunque un soggetto investito delle relative attribuzioni e che sia garantita la partecipazione di detto organo al procedimento medesimo (cfr. Sez. 7, ord. del 16.7.2008 n. 44252, non mass., espressasi nei medesimi termini in relazione ad un procedimento ex art. 444 cod. proc. pen. relativo ad un tentato furto in appartamento). Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle