CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 27379/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.con sede in Isernia, [OSCURATO:PERSONA],6, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Isernia in data 11/11/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8,D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva e le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, rigettava la richiesta di riesame formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sr.l. avverso il decreto del Gip del locale Tribunale che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 250mila nella disponibilità della stessa società o di [OSCURATO:PERSONA] e, in caso di mancato reperimento, di beni di qualunque natura per un importo equivalente nella disponibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'ipotesi di autoriciclaggio al medesimo ascritta in rubrica. In particolare si addebita all'indagato [OSCURATO:PERSONA] di aver investito parte dei proventi derivanti dalla commissione di alcune truffe, in relazione alle quali ha riportato condanna, nell'acquisto di un immobile attraverso l'interposizione del suocero il quale, dopo la separazione intervenuta tra lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante una finta vendita, cedeva il bene al fratello dell'indagato, Fausto. Nel giugno 2020 il cespite veniva ceduto a terzi e il relativo prezzo confluiva nella società [OSCURATO:PERSONA], di cui è legale rappresentante la compagna dello [OSCURATO:PERSONA], ritenuta intestataria fittizia della compagine. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della società, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge in relazione all'iniziativa del P.m. nella individuazione del fatto da perseguire. La difesa sostiene che nella specie sia stato violato il principio della domanda cautelare del P.m. in quanto il Gip aveva ritenuto di unificare le due condotte autonomamente contestate dall'inquirente in un'unica fattispecie a formazione progressiva in forza della connessione teleologica ravvisata tra le operazioni commerciali succedutesi nel tempo, operazione che integrerebbe un'immutazione del fatto. Il Tribunale del riesame, secondo la ricorrente, ha reso una motivazione solo apparente in ordine alle doglianze difensive che evidenziavano l'impossibilità di concepire una programmazione unitaria ex ante, limitandosi al richiamo di inconferenti pronunzie di legittimità senza, tuttavia, affrontare il tema della denunziata innmutazione. Secondo il difensore, a fondamento della prospettata violazione del principio della domanda cautelare, si pone il fatto che il Gip ha unificato in un'unica condotta di riciclaggio e autoriciclaggio le originarie due ipotesi di reato formulate dal P.m., del tutto autonome, e ha attribuito all'indagato [OSCURATO:PERSONA] un'unica determinazione volitiva, inverosimile alla luce dell'estensione decennale dei fatti. Inoltre il P.m. aveva richiesto la misura cautelare reale esclusivamente in relazione alla fattispecie contestata all'originario capo B), palesando per tal via che i fatti storici contestati erano insuscettibili di unificazione; 2.2 la violazione dell'art. 648ter.1 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al fumus delicti. Il difensore sostiene che l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione apparente con riguardo al fumus, omettendo di fornire effettive risposte alle censure difensive circa l'assenza di prova in ordine alla provenienza delittuosa delle somme impiegate nell'acquisto dell'immobile, atteso che i giudici della cautela trascuravano il dovuto accertamento incidentale in relazione al reato presupposto, limitandosi all'evocazione delle condanne riportate dallo [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di truffa. I giudici cautelari, inoltre, hanno pretermesso le deduzioni difensive a sostegno dell'inconfigurabilità della fattispecie di autoriciclaggio in capo a [OSCURATO:PERSONA], quale necessario presupposto della misura disposta anche nei confronti della società e, in particolare, le argomentazioni secondo cui lo iato temporale intercorrente tra l'acquisto originario del cespite, la vendita al fratello dell'indagato e quella successiva a terzi non consentono di ravvisare una fattispecie a formazione progressiva, come invece ritenuto. Aggiunge il difensore che il Tribunale del riesame ha omesso di rilevare l'apparenza della motivazione dell'ordinanza genetica nella parte in cui, pur avendo evidenziato che la scarna documentazione acquisita non consentiva una adeguata valutazione dell'asserito reimpiego delle somme di illecita provenienza nell'attività di impresa della ricorrente, ha tuttavia ritenuto configurabile il delitto di autoriciclaggio, lacuna che, comunque, non si prestava ad essere emendata in forza del disposto di cui all'art. 309, comma 9, cod.proc.pen. L'assoluta carenza di motivazione in ordine agli elementi offerti dalla difesa e l'omessa rilevazione del contrasto tra la premessa argomentativa del Gip in punto di difetto di prova sul reimpiego e le conclusioni relative alla ritenuta configurabilità del fumus del reato ex art. 648ter.1 cod.pen. impongono, secondo la ricorrente, l'annullamento dell'ordinanza censurata; 2.3 grave vizio motivazione in relazione al periculum in mora. La difesa denunzia che il Tribunale del riesame ha illegittimamente emendato l'ordinanza genetica che sul punto aveva reso una motivazione solo apparente, richiamando apoditticamente la confiscabilità dei beni, e ciò ha fatto svolgendo considerazioni non pertinenti rispetto alla tipologia del sequestro in esame, facendo riferimento a pag. 15 al sequestro probatorio, e trascurando la necessità segnalata da Sezioni Unite n. 36959/2021 di rapportare la motivazione alla natura anticipatrice della misura cautelare; 2.4 grave vizio motivazionale in relazione all'art. 648 quater cod.pen. Con riguardo al disconoscimento in capo alla ricorrente della qualifica di terzo in buona fede, la difesa sostiene che l'ordinanza impugnata non abbia fornito risposta alle deduzioni difensive in ordine al fatto, già riconosciuto dal Gip, che la società non ha tratto vantaggio alcuno dalla condotta illecita attribuita allo [OSCURATO:PERSONA], all'esclusione del dolo di concorso in capo alla legale rappresentante della compagine, all'assenza di riscontri esterni alla tesi circa la titolarità di fatto della [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA].La valutazione dei giudici cautelari si è discostata dai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui deve ritenersi terzo estraneo al reato colui che da esso non abbia ricavato vantaggi o utilità e che versi in una situazione di non conoscibilità del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dall'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è infondato. Questa Corte ha condivisibilmente affermato che in tema di sequestro preventivo non costituisce mutazione del fatto, né comporta l'inefficacia del provvedimento, la diversa qualificazione operata dal giudice per le indagini preliminari del reato di cui all'incolpazione provvisoria contenuta nella richiesta del pubblico ministero, conservando il giudice della cautela, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di ritenere autonomamente, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, l'inquadramento giuridico che stimi più appropriato rispetto al fatto descritto (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883). La riqualificazione del fatto, pertanto, non invalida il provvedimento poiché è espressione del generale potere funzionale del giudice superiore di vagliare la conformità a diritto della decisione impugnata sottoposta al suo esame. Siffatto principio trova un terreno d'elezione in materia cautelare, nella dialettica tra organo inquirente e giudice terzo, in cui le valutazioni sono formulate allo stato degli atti in una fase di assestamento investigativo e l'esercizio del potere di riqualificazione, i cui esiti non operano in via automatica nel procedimento principale, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto è la possibilità per l'accusato di confrontarsi con il fatto nella sua identità materiale che garantisce il contraddittorio (in tal senso Sez. 5, n. 37463 del 22/09/2021,Rv.281876). Il solo limite a detta facoltà deve ravvisarsi nell'impossibilità per il Gip richiesto della misura, prima, e per il tribunale del riesame, poi, di porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso (Sez. 2, n. 7315 del 10/01/2019, Rv. 276093). 2. Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo al secondo motivo che censura la ritenuta sussistenza del fumus. In proposito deve osservarsi che il perimetro di sindacabilità delle misure cautelari reali esclude la deducibilità di vizi della motivazione diversi da quelli radicali, riconducibili alla violazione dell'art. 125, comma 3, cod.proc.pen. Nella specie le censure difensive sono inammissibili laddove assumono l'apparenza della motivazione in contrasto con una trama giustificativa che risulta, al contrario, effettiva e concretamente esplicativa delle ragioni alla base della reiezione delle richieste della ricorrente. La difesa, denunziando la sottovalutazione o la pretermissione di argomenti difensivi che risultano esplicitamente o implicitamente disattesi dalle considerazioni svolte dai giudici cautelari mira ad una rilettura delle emergenze acquisite, in questa sede preclusa. 2.1 La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Rv. 273069) e a tal fine il tribunale del riesame, in sede di controllo sui presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, deve verificare in modo puntuale e coerente tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Rv. 274693). Di detti principi l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione, dando conto delle emergenze acquisite e argomentandone la capacità rappresentativa anche alla luce dei rilievi difensivi. La natura dello scrutinio e gli scopi che lo sottendono rendono del tutto adeguato, al fine della delibazione in ordine al reato presupposto, il richiamo dei giudici cautelari alle sentenze che hanno riconosciuto la responsabilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] per le truffe commesse quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] sas, risultando irricevibile la pretesa difensiva di un'analisi di dettaglio delle suddette condotte onde accertare, seppur incidentalmente, l'entità del profitto conseguitone. 2.2 Quanto ai profili di censura che lamentano l'asserita impossibilità di ricondurre ad unità sotto il profilo storico e logico-giuridico le condotte contestate dal P.m. in due distinti capi e dal Gip riqualificate, corrispondenti alla scansione temporale delle vicende relative all'acquisto dell'immobile in contestazione, v'è da osservare che le conclusioni del collegio cautelare sono coerenti con la giurisprudenza di questa Corte alla cui stregua, poiché il riciclaggio è un reato a forma libera, la condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto, con la conseguenza che non è essenziale la preventiva individuazione e previsione dei singoli atti da compiere, potendo gli stessi essere individuati di volta in volta in ragione della loro rilevanza per l'acquisizione definitiva del provento del delitto. (Sez. 2, n. 7257 del 13/11/2019, 2020, Rv. 278374). La forma libera del reato di riciclaggio comporta, infatti, che la condotta materiale possa essere realizzata anche attraverso più atti diluiti nel tempo, sottesi dall'obiettivo unificante dell'occultamento della provenienza delittuosa dei beni o 5 (5,v del denaro che ne costituiscono l'oggetto. Non è, pertanto, essenziale che l'agente deliberi ex ante i singoli atti elusivi funzionali alla finalità di occultamento, i quali ben possono essere concretamente individuati nel corso dell'esecuzione del reato in base allo sviluppo concreto degli eventi, nella prospettiva di rendere definitiva e/o di consolidare l'acquisizione del provento del delitto, secondo il paradigma del reato a formazione frazionata e progressiva in cui la pluralità di condotte risultano attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto (Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Rv. 267856; n. 29611 del 27/04/2016, Rv. 267511). 2.3 La giurisprudenza di questa Corte ha, altresì, persuasivamente affermato, in contrasto con l'assunto difensivo, che la consumazione del delitto di riciclaggio può coincidere con il momento in cui i beni acquistati con capitali di provenienza illecita sono rivenduti dal reo sicché la successiva acquisizione di denaro "ripulito" non può qualificarsi come un mero "post-factum" non punibile (Sez. 3, n. 3414 del 29/10/2014, 2015, Rv. 263718). Risultano, dunque, infondate le obiezioni difensive che deducono l'impossibilità di configurare il riciclaggio alla luce dell'autonomia delle singole condotte e dello iato temporale che le connota. 3.Destituite di pregio s'appalesano le censure relative all'asserita apparenza della motivazione del provvedimento genetico e all'indebita integrazione da parte dell'ordinanza impugnata in ordine alla configurabilità del delitto di autoriciclaggio, pur in assenza di elementi atti a documentare il reimpiego delle somme di illecita provenienza nell'attività di impresa di [OSCURATO:PERSONA], profilo dedotto nel secondo e quarto motivo. Va in proposito evidenziato che, come risulta a pag. 9 dell'ordinanza impugnata, il riferimento del Gip all'assenza di elementi atti a consentire un'adeguata valutazione dell'asserito reimpiego delle somme di illecita provenienza da parte della società ricorrente si inserisce nel discorso concernente il profitto confiscabile, a fronte della richiesta del P.m. di vincolare l'intero compendio aziendale, e non implica le ricadute che vorrebbe la difesa sull'esistenza del fumus, concordemente affermata dai giudici della cautela, dal momento che la condotta integratrice della fattispecie di autoriciclaggio è consumata con il versamento del provento del reato presupposto, già sostituito mediante le operazioni immobiliari di acquisito e cessione della villa di Pesche, nella compagine societaria. Gli incrementi patrimoniali in ipotesi conseguiti dalla società attraverso l'investimento dell'importo di euro 250mila retrocesso da [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti dal Gip sforniti di adeguati riscontri e rilevano esclusivamente al fine della perimetrazione della misura anticipatoria.3.1 Destituite di giuridico fondamento risultano anche le doglianze che concernono la pretesa posizione della ricorrente quale terzo in buona fede. La giurisprudenza di legittimità ritiene con orientamento consolidato che, in tema di sequestro preventivo ai fini di confisca, è persona estranea al reato - nei cui confronti non può essere disposta la misura di sicurezza in esame, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 240 cod. pen. - il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - l'utilizzo del bene per fini illeciti (Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, Rv. 270250; Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Rv. 271441; Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, Rv. 250804). Il collegio cautelare a pag. 15 ha ampiamente spiegato le ragioni che contrastano la pretesa estraneità della società ricorrente rispetto all'illecito, evidenziando i plurimi e consistenti elementi indiziari che collegano la compagine a [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta assunto nella stessa quale dipendente a tempo indeterminato e intrattiene da anni una relazione sentimentale con la rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], di professione parrucchiera. Quanto alla asserita ignoranza della formale amministratrice circa la provenienza delle somme confluite nella società, l'ordinanza impugnata non ha mancato di rilevare l'incongruenza di un asserito prestito per l'importo di euro 240mila effettuato alla società dallo [OSCURATO:PERSONA], soggetto disoccupato, ed evidenziato il bonifico di euro 10mila provenienti dalla vendita della villa direttamente alla [OSCURATO:PERSONA], in assenza di ostentata e plausibile causale. Questa Corte ha chiarito che in tema di autoriciclaggio è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279407-02; n. 27228 del 15/09/2020, Rv. 279650 - 02; n. 35260 del 08/09/2021, Rv. 281942). Tanto dà ragione della palese infondatezza dei rilievi difensivi sul punto. 4. Ad analoghi esiti reiettivi deve pervenirsi in relazione ai residui motivi. Con riguardo al grave vizio motivazionale in punto di periculum in mora denunziato dalla difesa deve negarsi rilievo alla mera svista che a pag. 15 ha portato l'estensore dell'ordinanza a far riferimento al sequestro probatorio invece che al sequestro preventivo, categoria cui inequivocabilmente fa riferimento lo sviluppo argomentativo della motivazione laddove richiama il rischio che la libera disponibilità delle somme possa aggravare, protraendole, le conseguenze del reato e agevolare la commissione di ulteriori illeciti in ragione della strutturale strumentalità del danaro rispetto ad operazioni di sostituzione e reimpiego. Quanto al deficit motivazionale dell'ordinanza genetica che la difesa ritiene insuscettibile di emenda e fonte di annullamento per violazione dell'art. 309,comma 9, in relazione all'art. 324, comma 7, cod.proc.pen. deve rilevarsi che il Gip più che in un'omissione motivazionale è incorso in errore di diritto, ritenendo sufficiente ai fini della giustificazione del periculum in mora il richiamo alla confiscabilità dei beni ex art. 648quater cod.pen., in adesione ad un orientamento giurisprudenziale superato da Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848. Pertanto non si è in presenza della mancata considerazione di uno dei requisiti costitutivi della misura cautelare reale ma di una giustificazione erronea, in quanto tale suscettibile di intervento correttivo del Tribunale del Riesame. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna