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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25774/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 4 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro con la quale è stata confermata l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per i reati di cui ai capi 173 (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), 201, 204 e 208 (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). 1.1 Con un unico motivo di ricorso deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito alla partecipazione al sodalizio di cui al capo

173. Sostiene il ricorrente che tale giudizio è fondato sulle sole captazioni relative a tre incontri avuti dal Garofalo con i fratelli Luigi e [OSCURATO:PERSONA], incontri che costituiscono la base indiziaria delle contestazioni concernenti i capi 201, 204 e 208, non oggetto di censure.

A fronte di tali elementi, il Tribunale ha tuttavia omesso di considerare che: il Garofalo non è chiamato in correità da nessun collaboratore di giustizia; i giudizi negativi sull'affidabilità del Garofalo espressi dai fratelli Abruzzese dopo il suo arresto; l'assenza di contatti con altri sodali; i rapporti di debito/credito tra i fratelli Abruzzese ed il ricorrente, sintomatici di una pregressa fornitura di sostanza da parte dei due Abruzzese e non di una stabile partecipazione del Garofalo al sodalizio.

Manca, inoltre, nell'ordinanza impugnata un'approfondita valutazione sia dell'affectio societatis, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra fornitori e consumatori abituali (si richiama Sez. 3, n. 25816 del 2022) che del ruolo svolto dal ricorrente in seno al sodalizio, ruolo che l'ordinanza impugnata non specifica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti.

In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

2. Cosi delimitato il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze cautelari, venendo all'esame del ricorso, rileva il Collegio che il motivo dedotto, omettendo di confrontarsi criticamente con l'ordinanza impugnata, tende a sollecitare una non consentita rivalutazione del compendio indiziario.

L'ordinanza impugnata, infatti, con argomentazioni immuni da manifesta illogicità e da vizi giuridici, ha desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio dal contenuto delle conversazioni intercettate da cui sono emersi i rapporti del ricorrente con i vertici del sodalizio (i due fratelli Abbruzzese) ed altri sodali, la partecipazione ad incontri aventi ad oggetto la cessione di sostanze stupefacenti (conversazione del 7 agosto 2018 riportata a p. 2 dell'ordinanza), l'impegno diretto del Garofalo nella consegna della droga e nel suo confezionamento, attività, quest'ultima, svolta in concorso con i due fratelli Abbruzzese e [OSCURATO:PERSONA] (si vedano le conversazioni riportate alle pagine da 3 a 5 dell'ordinanza).

A corroborare ulteriormente la solidità del quadro indiziario, l'ordinanza impugnata ha anche considerato gli indizi di colpevolezza emergenti in relazione al reato di cui al capo 210, per il quale si è proceduto separatamente.

Sono state, in particolare, considerate sia le conversazioni intercettate sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] da cui è emerso che quest'ultimo, dopo avere concordato la cessione di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], inviava Garofalo e [OSCURATO:PERSONA] per effettuare la consegna, sia le risultanze del servizio di controllo predisposto dalla Polizia di Stato all'esito del quale il Garofalo veniva trovato in possesso della sostanza stupefacente e tratto in arresto.

Così facendo, il Tribunale ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte che, sul presupposto della struttura a forma libera della condotta di partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico, ritiene configurabile il reato in questione allorché detta condotta si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139) desumibile, tra l'altro, da talune situazioni fattuali particolarmente significative della stabilità del vincolo, quali quelle valorizzati dal Tribunale nel caso in esame, ovvero i contatti continui tra gli spacciatori, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (cfr. Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, Cirasole, Rv. 237002).

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 4 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro con la quale è stata confermata l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per i reati di cui ai capi 173 (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), 201, 204 e 208 (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). 1.1 Con un unico motivo di ricorso deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito alla partecipazione al sodalizio di cui al capo 173. Sostiene il ricorrente che tale giudizio è fondato sulle sole captazioni relative a tre incontri avuti dal Garofalo con i fratelli Luigi e [OSCURATO:PERSONA], incontri che costituiscono la base indiziaria delle contestazioni concernenti i capi 201, 204 e 208, non oggetto di censure. A fronte di tali elementi, il Tribunale ha tuttavia omesso di considerare che: il Garofalo non è chiamato in correità da nessun collaboratore di giustizia; i giudizi negativi sull'affidabilità del Garofalo espressi dai fratelli Abruzzese dopo il suo arresto; l'assenza di contatti con altri sodali; i rapporti di debito/credito tra i fratelli Abruzzese ed il ricorrente, sintomatici di una pregressa fornitura di sostanza da parte dei due Abruzzese e non di una stabile partecipazione del Garofalo al sodalizio. Manca, inoltre, nell'ordinanza impugnata un'approfondita valutazione sia dell'affectio societatis, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra fornitori e consumatori abituali (si richiama Sez. 3, n. 25816 del 2022) che del ruolo svolto dal ricorrente in seno al sodalizio, ruolo che l'ordinanza impugnata non specifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 2. Cosi delimitato il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze cautelari, venendo all'esame del ricorso, rileva il Collegio che il motivo dedotto, omettendo di confrontarsi criticamente con l'ordinanza impugnata, tende a sollecitare una non consentita rivalutazione del compendio indiziario. L'ordinanza impugnata, infatti, con argomentazioni immuni da manifesta illogicità e da vizi giuridici, ha desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio dal contenuto delle conversazioni intercettate da cui sono emersi i rapporti del ricorrente con i vertici del sodalizio (i due fratelli Abbruzzese) ed altri sodali, la partecipazione ad incontri aventi ad oggetto la cessione di sostanze stupefacenti (conversazione del 7 agosto 2018 riportata a p. 2 dell'ordinanza), l'impegno diretto del Garofalo nella consegna della droga e nel suo confezionamento, attività, quest'ultima, svolta in concorso con i due fratelli Abbruzzese e [OSCURATO:PERSONA] (si vedano le conversazioni riportate alle pagine da 3 a 5 dell'ordinanza). A corroborare ulteriormente la solidità del quadro indiziario, l'ordinanza impugnata ha anche considerato gli indizi di colpevolezza emergenti in relazione al reato di cui al capo 210, per il quale si è proceduto separatamente. Sono state, in particolare, considerate sia le conversazioni intercettate sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] da cui è emerso che quest'ultimo, dopo avere concordato la cessione di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], inviava Garofalo e [OSCURATO:PERSONA] per effettuare la consegna, sia le risultanze del servizio di controllo predisposto dalla Polizia di Stato all'esito del quale il Garofalo veniva trovato in possesso della sostanza stupefacente e tratto in arresto. Così facendo, il Tribunale ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte che, sul presupposto della struttura a forma libera della condotta di partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico, ritiene configurabile il reato in questione allorché detta condotta si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139) desumibile, tra l'altro, da talune situazioni fattuali particolarmente significative della stabilità del vincolo, quali quelle valorizzati dal Tribunale nel caso in esame, ovvero i contatti continui tra gli spacciatori, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (cfr. Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, Cirasole, Rv. 237002). 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.
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