Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 28360/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24163/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) ed [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 15; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:PERSONA] ordinaria – Presupposti ─ Fattispecie [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 86; –controricorrente– e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; –intimati– avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma , n. 549 /2020 , depositatail 23 gennaio 20 20 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, nel 2013, davanti al Tribunale di Roma,la [OSCURATO:SOCIETA]nonché [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chiedendo dichiararsi inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.,l’atto con il quale, in data 31 ottobre 2012, la prima aveva ceduto alla seconda l'intera propria quota di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., pari al 51% del capitale sociale, del valore di diversi milioni di euro : ciò a tutela del credito vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza del recesso dalla sua qualità di socio, pari al valore della quota posseduta del 10%: valore già accertato con lodo arbitrale nell’importo di € 1.512.398,62, oltre a interessi legali.

Con sentenza n. 5756 del 21 marzo 2016 il Tribunale accolse la domanda.

2. In totale riforma di tale decisione, con sentenza n.549/2020, depositata il 23 gennaio 2020, la Corte d’appello di Roma ha invece rigettato la domanda, condannando il Bertucci alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Ha infatti ritenuto, quale «ragione più liquida», che fosse fondato il motivo digravame con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. ha censurato la sentenza di primo grado per aver ravvisato la sussistenza dell' eventus damni , nonostante avesse dimostrato la capienza del proprio patrimonio e la idoneità dello stesso a soddisfare le pretese del socio receduto.

Ha in tal senso osservato che: ─ il credito del Bertucci ammonta ad euro 1.512.398,62, come stabilito dal lodo arbitrale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], impugnato dinanzi alla Corte d'appello di Roma che, in sede di subprocedimento di inibitoria, ne ha autorizzatol'esecutività nei limiti di Euro 654.841,00; ─ il Bertucci ha aggredito in executivis due unità immobiliari di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., eseguendo un pignoramento per il minor credito di euro 654.841,00; ─ è emerso dagli atti che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ed ottenuto la conversione del pignoramento ed è stata in grado, quindi, di versare una somma liquida pari al suddetto importo; ─ la società appellante haprodotto una perizia di stima dei due immobili pignorati, non contestata da controparte, che ha attribuito agli stessi un valore di oltre Euro 1.600.000,00; ─ dunque, al momento in cui il Tribunale ha deciso la causa il credito del Bertucci risultava ampiamente ridotto per effetto della conversione del pignoramento; ─per effetto di questa, nel patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. sonoaltresì tornati liberi da vincoli ed idonei a garantire il credito dell'appellato i due beni assoggettati inizialmente a pignoramento; — è quindi errata l’affermazione del Tribunale secondo cui «essendo stata eseguita la conversione del pignoramento per la minor somma di Euro 654.841,00 … non risultava garantita l’intera ragione di credito»; —costituisce orientamento pacifico della S.C. quello secondo cui «il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventusdamni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione» (Cass. n. 23743 del 14/11/2011); —alla data della cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. allaValle ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), la [OSCURATO:SOCIETA]. era sicuramente proprietaria dei due beni poi sottoposti a pignoramento, il cui valore era già sufficiente a soddisfare integralmente le ragioni creditorie del Bertucci; ─ inoltre, le risultanze del bilancio 2012 della società debitrice evidenziavanoanche un cospicuo valore patrimoniale derivante dalle immobilizzazioni finanziarie e dai crediti esigibili (pari ad Euro 1.090.970 entro l'esercizio successivo e ad Euro 1.401.363 oltre l'esercizio successivo)e la veridicità di tali dati è confermata dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è stata in grado di versare una somma liquida rilevante per convertire il pignoramento e bloccare la proceduraesecutiva.

3. Avverso tale sentenza il Bertucci propone ora ricorso per cassazionecon quattro motivi.

Vi resiste, depositando controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].

Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.

4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ..

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729, secondo comma, e 2726 c.c. (in punto di violazione del divieto di prova per presunzioni di un presunto pagamento in favore del ricorrente della somma di € 654.841,00 a seguito di istanza di conversione del pignoramento e di altre circostanze presunte, quali l'estinzione del detto pignoramento)».

Premesso che la società debitrice solo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 13 ottobre 2015 ha prodotto, autorizzata dal Tribunale,l'istanza di conversione del pignoramento n. 162/2014 r.g.e. depositata il 31 marzo 2015 , lamenta che erroneamente la Corte d’appello, in violazione dell’art. 2729 cod. civ., sulla base di tale documento ha ritenuto provato: ─ l'avvenuto versamento dell'importo di € 654.841,00 in sede di conversione: versamento in realtà mai avvenuto, tanto che la società è decaduta dal relativo beneficio; ─ l'avvenuta assegnazione in pagamento al Bertucci della medesima somma; — l’emissione da parte del g iudice dell'esecuzione del provvedimento di liberazione degli immobili dal vincolo del pignoramento, in realtà mai emesso, tant’è vero che la procedura esecutiva pende tuttora tra le parti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione dell'articolo 16-bis, primo comma, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), nonché dell'art. 115 c.p.c.».

Per il caso che la Corte d’appello, nel giungere alle conclusioni di cui s’è detto, abbia esaminato documentazione ulteriore, e in particolarei due documenti menzionati nel verbale della udienza del 23 gennaio 2020 destinata alla discussione orale della causa, riguardanti -come ivi annotato-«provvedimenti emessi nell’ambito della procedura esecutiva», deduceche: ─ tali documenti non provano né il pagamento parziale né l'estinzione della procedura, trattandosi di ordinanze interlocutorie del giudice dell'esecuzione;─ essi non sono mai stati ritualmente prodotti , in quanto mai depositati nel rispetto delle norme sul c.d. processo telematico e quindi non risultano mai acquisiti al fascicolo del giudiziodi appello, di talché su di essi non puòcomunque fondarsi alcuna decisione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., in relazione all'eventus damni , che deve essere accertato con riferimento alla data di compimento dell'atto di diminuzione patrimoniale, restando indifferenti le vicende successive (con riferimento alla presunta rilevanza del deposito di una istanza di conversione di un primo pignoramento parziale, conversione dalla quale la società debitrice è decaduta, avvenuta in corso di causa)» (così testualmente in ricorso, pag. 14).

Lamenta che erroneamente la Corte capitolina ha attribuito rilevanza, al fine di negare l’eventus damni, ad un evento successivo alla conclusione dell’atto revocando.

4. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

5. Con particolare riferimento al primo motivo va osservato che la premessa fattuale da cui esso muove, secondo cui l’accertamento espresso in sentenza —circa: a) la chiesta e ottenuta conversione del pignoramento; b) il versamento di una somma liquida pari all’importo pignorato; c) la liberazione degli immobili pignorati — trarrebbe fondamento dalla sola istanza di conversione, non trova alcun riscontro nella motivazione, nella quale si legge piuttosto, e soltanto, che quanto affermato «è emerso dagli atti».

A fronte di tale affermazione la censura si risolve nella mera sollecitazione ad un riesame della quaestio factiattraverso l’esame del materiale istruttorio.

Giova rammentare che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013).

In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.

Nella sentenza impugnata non c’è alcun passaggio nel quale si dia conto del ragionamento probatorio adottato in termini tali da rivelare i denunciati errores in iudicando , ed inutilmente si andrebbero a ricercarvi affermazioni che evidenzino una erronea ricognizione delle disposizioni richiamate.

Né ilricorrente l e individua.

Egli piuttosto poneuna mera question e di fatto, attinent e cioè alla ricognizione concreta della fattispecie, della cui trattazione in appello peraltro non v’è traccia nella sentenza impugnata, per contestare l’esattezza del convincimento sul punto espresso, ma non già appunto in ragione di una erronea applicazione delle norme di diritto, quanto della valutazione del materiale istruttorio, del quale si richiede inammissibilmente il riesame in questa sede.

Può d’altro canto rimarcarsi che la circostanza dell’avvenuta conversione del pignoramento (nei limiti della minor somma per la quale esso era stato eseguito) risulta attestata anche dal giudice di primo grado, come evidenziato a pag. 16 del ricorso, alla fine dell’ampio stralcio della motivazione della sentenza del Tribunale ivi trascritto.

Infine, ma trattasi inrealtà di rilievo logicamente preliminare e di carattere assorbente, si ricava dalla motivazione che l’effettiva ratio decidendipoggia sull’argomento che, già alla data dell’atto dispositivo ─ dunque , anteriormente alle successive vicende relative al pignoramento ─ il patrimonio immobiliare, anche considerate le immobilizzazioni immateriali, era comunque sufficiente a offrire adeguata garanzia del credito.

6. Anche relativamente al secondo motivo, a parte il rilievo che non si ricava dalla sentenza alcun riferimento che possa autorizzare a ritenere che il convincimento ivi espresso tragga fondamento dai documenti che si dice essere statiirritualmente prodotti all’udienza di discussione, va sottolineato che è lo stesso ricorrente a dedurre il carattere meramente ipotetico e astratto della censura e ad evidenziare, in tal senso, che la stessa Corte d’appello riferisce che la riduzione del credito per effetto della conversione del pignoramento «risultava» già «al momento in cui il Tribunale ha deciso la causa»(e non, dunque, da documenti acquisiti per la prima volta nel giudizio di appello).

7. Quanto al terzo motivo va osservato che il ricorrente non coglie l’effettiva ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata.

Il principio evocato dal ricorrente (Cass. n. 23743 del 2011, cui adde Cass. n. 3538 del 06/02/2019) è richiamato pure nell’impugnata sentenza la quale, proprio in ossequio a d esso , individua il proprio fondamento su un rilievo che intende chiaramente prescindere, come s’è detto, dalle vicende del pignoramento(sulle quali la Corte capitolina si sofferma in precedenza per trarne alla fine argomenti di supporto alla ritenuta capienza del patrimonio della debitrice) e che si risolve nell’affermazione secondo cui «alla data della cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:DATA_NASCITA] ) sicuramente era proprietaria dei due beni poi sottoposti a pignoramento, il cui valore era già sufficiente a soddisfare integralmente le ragioni creditorie del Bertucci»; nonché sulla valorizzazione delle«risultanze del bilancio 2012 » ( neglette dal prim o giudice) evidenzianti anche un cospicuo valore patrimoniale derivante dalle immobilizzazioni finanziarie e dai crediti esigibili.

8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in punto di insussistenza dell'eventusdamni con riferimento alla valutazione del patrimonio residuo del debitore)».

Deduce che altrettanto erroneamente la Corte di merito ha attribuito rilevanza, al fine di escludere l’eventus damni, all’esistenza nel patrimonio della società debitrice di un immobile di valore stimato in Euro

1.600.000. Osserva al riguardo che: ─quand’anche il valore dell'unico immobile fosse effettivamente di € 1.600.000,00, il credito vantato è in ogni caso ad esso nettamente superiore; ─ la stima, risalente al 2004, è comunqueirrilevante, in quanto non dimostrail soddisfacimento –anche parziale- del credito ; ─ l a vendita in sede esecutiva degli immobili oggetto di pignoramento immobiliare è solo ipotetica sia nei tempi (essendo oramai decorsi oltre seianni dall'inizio dell'azione esecutiva senza che si sia pervenutiad alcun risultato utile per il creditore), che nel concreto realizzo (considerato anche il deperimento del bene ed il deprezzamento generale del mercato immobiliare romano).Lamenta ancora che erroneamente la Corte ha posto a base delle proprie valutazioni stime di parte non suffragate da alcun accertamento peritale imparziale.

Il motivo è infondato.

Secondo indirizzo più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito —qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore con beni distraibili o non altrettanto facilmente aggredibili dai creditori — con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. ex multis Cass. n. 16221 del 18/06/2019; n. 19207 del 19/07/2018).

Il ragionamento svolto in sentenza non contravviene a tale principio, dal momento che non risulta nega ta la rilevanza, sotto il profilo dell’eventus damni, di una variazione anche solo qualitativa del patrimonio del debitore, ma si ravvisasussistente la prova che, anche a fronte di tale variazione, il patrimonio residuo fossetale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Le critiche che, con riferimento a tale effettivo fondamento motivazionale, sono svolte dal ricorrente hanno evidente natura fattuale e impingono nella valutazione del materiale istruttorio che, riservata al giudice del merito, è sindacabile in cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.).

Tale vizio non è dedotto dal ricorrente che piuttosto denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in termini che non rispettanoi criteri di deduzione indicati dalla giurisprudenza di questa Corte,inaugurati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi, in motivazione non massimata, ma espressa, da Cass. Sez.

U. n. 16598 del 2016 e, quindi,ex multis, da Cass. Sez.

U. n. 20867 del 2020, sollecitando una rivalutazione della quaestio facti per come ricostruita dal giudice di merito.

9. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi, risolvendosi nella pressoché pedissequa riproposizione di quelli già svolti in ricorso.

10. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Condanna ilricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in Euro 13.200per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24163/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) ed [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 15; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:PERSONA] ordinaria – Presupposti ─ Fattispecie [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 86; –controricorrente– e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; –intimati– avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma , n. 549 /2020 , depositatail 23 gennaio 20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, nel 2013, davanti al Tribunale di Roma,la [OSCURATO:SOCIETA]nonché [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chiedendo dichiararsi inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.,l’atto con il quale, in data 31 ottobre 2012, la prima aveva ceduto alla seconda l'intera propria quota di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., pari al 51% del capitale sociale, del valore di diversi milioni di euro : ciò a tutela del credito vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza del recesso dalla sua qualità di socio, pari al valore della quota posseduta del 10%: valore già accertato con lodo arbitrale nell’importo di € 1.512.398,62, oltre a interessi legali. Con sentenza n. 5756 del 21 marzo 2016 il Tribunale accolse la domanda. 2. In totale riforma di tale decisione, con sentenza n.549/2020, depositata il 23 gennaio 2020, la Corte d’appello di Roma ha invece rigettato la domanda, condannando il Bertucci alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Ha infatti ritenuto, quale «ragione più liquida», che fosse fondato il motivo digravame con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. ha censurato la sentenza di primo grado per aver ravvisato la sussistenza dell' eventus damni , nonostante avesse dimostrato la capienza del proprio patrimonio e la idoneità dello stesso a soddisfare le pretese del socio receduto. Ha in tal senso osservato che: ─ il credito del Bertucci ammonta ad euro 1.512.398,62, come stabilito dal lodo arbitrale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], impugnato dinanzi alla Corte d'appello di Roma che, in sede di subprocedimento di inibitoria, ne ha autorizzatol'esecutività nei limiti di Euro 654.841,00; ─ il Bertucci ha aggredito in executivis due unità immobiliari di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., eseguendo un pignoramento per il minor credito di euro 654.841,00; ─ è emerso dagli atti che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ed ottenuto la conversione del pignoramento ed è stata in grado, quindi, di versare una somma liquida pari al suddetto importo; ─ la società appellante haprodotto una perizia di stima dei due immobili pignorati, non contestata da controparte, che ha attribuito agli stessi un valore di oltre Euro 1.600.000,00; ─ dunque, al momento in cui il Tribunale ha deciso la causa il credito del Bertucci risultava ampiamente ridotto per effetto della conversione del pignoramento; ─per effetto di questa, nel patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. sonoaltresì tornati liberi da vincoli ed idonei a garantire il credito dell'appellato i due beni assoggettati inizialmente a pignoramento; — è quindi errata l’affermazione del Tribunale secondo cui «essendo stata eseguita la conversione del pignoramento per la minor somma di Euro 654.841,00 … non risultava garantita l’intera ragione di credito»; —costituisce orientamento pacifico della S.C. quello secondo cui «il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventusdamni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione» (Cass. n. 23743 del 14/11/2011); —alla data della cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. allaValle ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), la [OSCURATO:SOCIETA]. era sicuramente proprietaria dei due beni poi sottoposti a pignoramento, il cui valore era già sufficiente a soddisfare integralmente le ragioni creditorie del Bertucci; ─ inoltre, le risultanze del bilancio 2012 della società debitrice evidenziavanoanche un cospicuo valore patrimoniale derivante dalle immobilizzazioni finanziarie e dai crediti esigibili (pari ad Euro 1.090.970 entro l'esercizio successivo e ad Euro 1.401.363 oltre l'esercizio successivo)e la veridicità di tali dati è confermata dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è stata in grado di versare una somma liquida rilevante per convertire il pignoramento e bloccare la proceduraesecutiva. 3. Avverso tale sentenza il Bertucci propone ora ricorso per cassazionecon quattro motivi. Vi resiste, depositando controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede. 4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729, secondo comma, e 2726 c.c. (in punto di violazione del divieto di prova per presunzioni di un presunto pagamento in favore del ricorrente della somma di € 654.841,00 a seguito di istanza di conversione del pignoramento e di altre circostanze presunte, quali l'estinzione del detto pignoramento)». Premesso che la società debitrice solo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 13 ottobre 2015 ha prodotto, autorizzata dal Tribunale,l'istanza di conversione del pignoramento n. 162/2014 r.g.e. depositata il 31 marzo 2015 , lamenta che erroneamente la Corte d’appello, in violazione dell’art. 2729 cod. civ., sulla base di tale documento ha ritenuto provato: ─ l'avvenuto versamento dell'importo di € 654.841,00 in sede di conversione: versamento in realtà mai avvenuto, tanto che la società è decaduta dal relativo beneficio; ─ l'avvenuta assegnazione in pagamento al Bertucci della medesima somma; — l’emissione da parte del g iudice dell'esecuzione del provvedimento di liberazione degli immobili dal vincolo del pignoramento, in realtà mai emesso, tant’è vero che la procedura esecutiva pende tuttora tra le parti. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione dell'articolo 16-bis, primo comma, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), nonché dell'art. 115 c.p.c.». Per il caso che la Corte d’appello, nel giungere alle conclusioni di cui s’è detto, abbia esaminato documentazione ulteriore, e in particolarei due documenti menzionati nel verbale della udienza del 23 gennaio 2020 destinata alla discussione orale della causa, riguardanti -come ivi annotato-«provvedimenti emessi nell’ambito della procedura esecutiva», deduceche: ─ tali documenti non provano né il pagamento parziale né l'estinzione della procedura, trattandosi di ordinanze interlocutorie del giudice dell'esecuzione;─ essi non sono mai stati ritualmente prodotti , in quanto mai depositati nel rispetto delle norme sul c.d. processo telematico e quindi non risultano mai acquisiti al fascicolo del giudiziodi appello, di talché su di essi non puòcomunque fondarsi alcuna decisione. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., in relazione all'eventus damni , che deve essere accertato con riferimento alla data di compimento dell'atto di diminuzione patrimoniale, restando indifferenti le vicende successive (con riferimento alla presunta rilevanza del deposito di una istanza di conversione di un primo pignoramento parziale, conversione dalla quale la società debitrice è decaduta, avvenuta in corso di causa)» (così testualmente in ricorso, pag. 14). Lamenta che erroneamente la Corte capitolina ha attribuito rilevanza, al fine di negare l’eventus damni, ad un evento successivo alla conclusione dell’atto revocando. 4. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. 5. Con particolare riferimento al primo motivo va osservato che la premessa fattuale da cui esso muove, secondo cui l’accertamento espresso in sentenza —circa: a) la chiesta e ottenuta conversione del pignoramento; b) il versamento di una somma liquida pari all’importo pignorato; c) la liberazione degli immobili pignorati — trarrebbe fondamento dalla sola istanza di conversione, non trova alcun riscontro nella motivazione, nella quale si legge piuttosto, e soltanto, che quanto affermato «è emerso dagli atti». A fronte di tale affermazione la censura si risolve nella mera sollecitazione ad un riesame della quaestio factiattraverso l’esame del materiale istruttorio. Giova rammentare che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013). In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. Nella sentenza impugnata non c’è alcun passaggio nel quale si dia conto del ragionamento probatorio adottato in termini tali da rivelare i denunciati errores in iudicando , ed inutilmente si andrebbero a ricercarvi affermazioni che evidenzino una erronea ricognizione delle disposizioni richiamate. Né ilricorrente l e individua. Egli piuttosto poneuna mera question e di fatto, attinent e cioè alla ricognizione concreta della fattispecie, della cui trattazione in appello peraltro non v’è traccia nella sentenza impugnata, per contestare l’esattezza del convincimento sul punto espresso, ma non già appunto in ragione di una erronea applicazione delle norme di diritto, quanto della valutazione del materiale istruttorio, del quale si richiede inammissibilmente il riesame in questa sede. Può d’altro canto rimarcarsi che la circostanza dell’avvenuta conversione del pignoramento (nei limiti della minor somma per la quale esso era stato eseguito) risulta attestata anche dal giudice di primo grado, come evidenziato a pag. 16 del ricorso, alla fine dell’ampio stralcio della motivazione della sentenza del Tribunale ivi trascritto. Infine, ma trattasi inrealtà di rilievo logicamente preliminare e di carattere assorbente, si ricava dalla motivazione che l’effettiva ratio decidendipoggia sull’argomento che, già alla data dell’atto dispositivo ─ dunque , anteriormente alle successive vicende relative al pignoramento ─ il patrimonio immobiliare, anche considerate le immobilizzazioni immateriali, era comunque sufficiente a offrire adeguata garanzia del credito. 6. Anche relativamente al secondo motivo, a parte il rilievo che non si ricava dalla sentenza alcun riferimento che possa autorizzare a ritenere che il convincimento ivi espresso tragga fondamento dai documenti che si dice essere statiirritualmente prodotti all’udienza di discussione, va sottolineato che è lo stesso ricorrente a dedurre il carattere meramente ipotetico e astratto della censura e ad evidenziare, in tal senso, che la stessa Corte d’appello riferisce che la riduzione del credito per effetto della conversione del pignoramento «risultava» già «al momento in cui il Tribunale ha deciso la causa»(e non, dunque, da documenti acquisiti per la prima volta nel giudizio di appello). 7. Quanto al terzo motivo va osservato che il ricorrente non coglie l’effettiva ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata. Il principio evocato dal ricorrente (Cass. n. 23743 del 2011, cui adde Cass. n. 3538 del 06/02/2019) è richiamato pure nell’impugnata sentenza la quale, proprio in ossequio a d esso , individua il proprio fondamento su un rilievo che intende chiaramente prescindere, come s’è detto, dalle vicende del pignoramento(sulle quali la Corte capitolina si sofferma in precedenza per trarne alla fine argomenti di supporto alla ritenuta capienza del patrimonio della debitrice) e che si risolve nell’affermazione secondo cui «alla data della cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:DATA_NASCITA] ) sicuramente era proprietaria dei due beni poi sottoposti a pignoramento, il cui valore era già sufficiente a soddisfare integralmente le ragioni creditorie del Bertucci»; nonché sulla valorizzazione delle«risultanze del bilancio 2012 » ( neglette dal prim o giudice) evidenzianti anche un cospicuo valore patrimoniale derivante dalle immobilizzazioni finanziarie e dai crediti esigibili. 8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in punto di insussistenza dell'eventusdamni con riferimento alla valutazione del patrimonio residuo del debitore)». Deduce che altrettanto erroneamente la Corte di merito ha attribuito rilevanza, al fine di escludere l’eventus damni, all’esistenza nel patrimonio della società debitrice di un immobile di valore stimato in Euro 1.600.000. Osserva al riguardo che: ─quand’anche il valore dell'unico immobile fosse effettivamente di € 1.600.000,00, il credito vantato è in ogni caso ad esso nettamente superiore; ─ la stima, risalente al 2004, è comunqueirrilevante, in quanto non dimostrail soddisfacimento –anche parziale- del credito ; ─ l a vendita in sede esecutiva degli immobili oggetto di pignoramento immobiliare è solo ipotetica sia nei tempi (essendo oramai decorsi oltre seianni dall'inizio dell'azione esecutiva senza che si sia pervenutiad alcun risultato utile per il creditore), che nel concreto realizzo (considerato anche il deperimento del bene ed il deprezzamento generale del mercato immobiliare romano).Lamenta ancora che erroneamente la Corte ha posto a base delle proprie valutazioni stime di parte non suffragate da alcun accertamento peritale imparziale. Il motivo è infondato. Secondo indirizzo più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito —qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore con beni distraibili o non altrettanto facilmente aggredibili dai creditori — con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. ex multis Cass. n. 16221 del 18/06/2019; n. 19207 del 19/07/2018). Il ragionamento svolto in sentenza non contravviene a tale principio, dal momento che non risulta nega ta la rilevanza, sotto il profilo dell’eventus damni, di una variazione anche solo qualitativa del patrimonio del debitore, ma si ravvisasussistente la prova che, anche a fronte di tale variazione, il patrimonio residuo fossetale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Le critiche che, con riferimento a tale effettivo fondamento motivazionale, sono svolte dal ricorrente hanno evidente natura fattuale e impingono nella valutazione del materiale istruttorio che, riservata al giudice del merito, è sindacabile in cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.). Tale vizio non è dedotto dal ricorrente che piuttosto denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in termini che non rispettanoi criteri di deduzione indicati dalla giurisprudenza di questa Corte,inaugurati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi, in motivazione non massimata, ma espressa, da Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016 e, quindi,ex multis, da Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020, sollecitando una rivalutazione della quaestio facti per come ricostruita dal giudice di merito. 9. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi, risolvendosi nella pressoché pedissequa riproposizione di quelli già svolti in ricorso. 10. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna ilricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in Euro 13.200per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,