CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 12020/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZE Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate in data 31 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le condusioni rassegnate, con memoria trasmessa tramite PEC in data 18 febbraio 2025, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze non ha convalidato l'arresto eseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], colto nella quasi flagranza del reato di furto, aggravato e in concorso, di articoli di elettronica e di generi alimentari, commesso in danno del supermercato Esselunga di Galluzzo in data 27 novembre 2024. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica di Firenze è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 381 cod. proc. pen., per avere il Tribunale sindacato la legittimità dell'arresto facoltativo, eseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], anticipando valutazioni - come quelle relative all'esiguità del danno, cagionato alla persona offesa per il modesto valore della merce rubata, nonché all'assenza di precedenti penali in capo all'arrestato - proprie del giudizio cautelare o addirittura del giudizio di merito, piuttosto che limitarsi a verificare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse congruamente fatto uso della propria discrezionalità dell'adottare la misura precautelare. Discrezionalità che, nel caso di specie, sarebbe stata legittimamente utilizzata, avendo gli operanti ragionevolmente apprezzato - avuto riguardo allo stato delle loro conoscenze della vicenda -, non solo la gravità della condotta del prevenuto, il quale aveva agito con studiata abilità, essendosi valso della collaborazione di altre tre persone, ma anche la sua propensione a commettere reati predatori, essendo stato arrestato solo pochi giorni prima in quanto resosi autore di un furto con strappo per il quale si trovava sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il reato ipotizzato rientra nella previsione dell'art. 381, comma 1, lett. g), cod. proc. pen.. Si verte, pertanto, in una ipotesi di arresto facoltativo in flagranza che, a mente dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., è consentito soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. 2. I parametri della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto sono alternativi; dunque, è sufficiente che ne ricorra uno soltanto perché l'arresto sia giustificato (Sez. 1, n. 17332 del 30/03/2006, Rv. 234259). La polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare della libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Rv. 267999). Il giudice della convalida deve, invece, operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 265885). 3. Nella specie, il giudice ha formulato valutazioni non pertinenti, vuoi sul requisito della gravità in concreto del fatto, vuoi sulla pericolosità dei soggetti. Il Tribunale ha, infatti, apprezzato il fatto in termini di modesta entità, in ragione della sola considerazione dell'esiguo valore della merce rubata, senza per nulla tener conto delle modalità della condotta dell'arrestato, per come descritta nel verbale di arresto e per come emergente dagli atti allegati. Al contempo, ha omesso di considerare gli indici di pericolosità dell'arrestato medesimo, ricavabile dalla circostanza dell'essere stato egli tratto in arresto poco tempo prima per un reato di furto con strappo, in relazione al quale era stato sottoposto a misura cautelare coercitiva, non essendo, in senso contrario, decisivi i dati della sua incensuratezza e della sua giovane età. 4. Quanto riportato dimostra, dunque, che l'arresto è stato eseguito legittimamente. Discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (tra le altre Sez. 5, n. 15387 del 19/02/2016, Rv. 266566). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così è deciso, 18/03/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L