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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32988/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5019/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentan- te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche disgiuntamente, con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in Roma via Tagliamento n.55 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n.3581/27/2014 depositata il 3 luglio 2014, non notifica- ta.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale dell'Il giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Mila- no n.179/36/2012 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avente ad oggetto una cartella di pagamento per IRES, IRAP e IVA 2007, emessa a seguito di un con- trollo automatizzato ex artt.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n.633 del 1972 con cui era stata rettificata la dichiarazione presentata per l'anno 2007 per effetto del mancato riconoscimento dei crediti riportati dall'esercizio 2006 per le imposte predette.

2. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo che il controllo automatizzato non potesse essere legittimamente utilizzato dall'Agenzia nel caso di specie, dovendosi risolvere questioni giuridi- che, nella specie il disconoscimento di crediti stante l'omessa presen- tazione della dichiarazione dei redditi per l'anno precedente e, conse- guentemente, riteneva fosse necessario un atto impositivo di rettifica debitamente motivato.

3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affida- to ad un unico motivo, cui replica la contribuente con controricorso.

L'Agenzia ha da ultimo depositato istanza di fissazione udienza a se- guito di diniego di definizione agevolata ex art.6 del d.l. n.119 del 2018.

Considerato che:

4. In via preliminare devono essere esaminate e disattese le plurime eccezioni di inammissibilità del ricorso, articolate dalla contribuente ex artt.366 comma 1 n.4 e 360 bis cod. proc. civ., dal momento che l'unico motivo di censura non è aspecifico, ed è completo e riferito alla decisione impugnata, la cui parte censurata è anche riportata nel "fatto" a pag.3 del ricorso, mentre la questione giuridica da risolvere è sintetizzata a pag.1 dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, il quale nel corpo dell'esposizione individua con adeguata precisione le norme di diritto, e l'interpretazione datane dalla giurisprudenza, che assume violate.

Inoltre, il ricorso prospetta una violazione di legge e non chiede pertanto il riesame del fatto, consentendo al Collegio, con adeguati richiami anche agli snodi processuali occorsi e alle difese delle parti, di verificare la denunciata violazione, mentre la deduzione secondo la quale la controversia sarebbe stata decisa dal giudice d'appello in senso conforme al diritto vivente dev'essere esaminata unitamente al merito.

5. Con l'unico motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, 7 del d.P.R. n.916 del 1986, 19, 27, 28, 30, 55 del d.P.R. n.633 del 1972 per aver la CTR affermato che l'Agenzia non può procedere alla rettifica attraverso controllo formale ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 in caso di disconosci- mento di crediti, nel caso in cui la contribuente non abbia presentato la dichiarazione annuale.

6. Il motivo è infondato.

Premesso che il ricorso è calibrato sul solo credito IVA, l'Agenzia richiama a sostegno della propria prospettazio- ne le ordinanze della S.C. nn.16053 e 22902 del 2014.

La Corte os- serva che tali decisioni hanno condotto, successivamente alla propo- sizione del presente ricorso, alla decisione delle Sezioni Unite n. 17758 del 08/09/2016 la quale ha chiarito come «In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizio- ne a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di car- tella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automa- tizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed ele- menti dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impu- gnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contri- buente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno suc- cessivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad ope- razioni imponibili.».

L'insegnamento delle Sezioni Unite citato è stato poi confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 4392 del 23/02/2018, Rv. 647546 - 02).

7. Dunque, in linea generale, se manca una diversa valutazione nel- l'an o nel quantum del presupposto impositivo ovvero una diversa va- lutazione della esistenza di crediti o oneri, l'amministrazione può li- quidare quanto rilevato nel controllo formale ed effettuare l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, senza necessariamente dover emet- tere un previo avviso di accertamento in rettifica.

Da ciò deriva, in applicazione degli articoli 30 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 in materia IVA, la correttezza della tesi giurisprudenziale, già espressa da Cass., 2 aprile 2009, n. 9564, secondo la quale, allorquando il cre- dito portato in detrazione non risulti dalla dichiarazione annuale, sia perché diverso sia, più radicalmente, perché la stessa non è stata presentata, è pienamente legittimo il ricorso alla procedura di control- lo automatizzato.

Infatti, la procedura si conclude con un atto liquidatorio ai fini dell'i- scrizione a ruolo a titolo definitivo, ai sensi del terzo comma dell'art. 54-bis e del sesto comma dell'art.60 d.P.R. n.633 del 1972.

8. Coerentemente con quanto precede, le Sezioni Unite citate hanno nondimeno anche statuito, con riferimento specifico al credito IVA, che il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impu- gnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non sia controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a ope- razioni imponibili e di deduzione eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno succes- sivo a quello in cui il diritto è sorto (conf.

Cass. Sez.

U, ud. 21 giugno 2016, Fa/I.

LTS).

Questo è proprio il caso di specie, in cui l'esistenza dei presupposti sostanziali per la detrazione e il rispetto della c.d.

"cornice biennale" non sono contestati, e va pertanto data continuità all'insegnamento giurisprudenziale che precede.

9. Siffatte conclusioni, fatte proprie dal Collegio, sono coerenti anche con il quadro eurounitario e con la sentenza della Corte di Giustizia 18 marzo 2021 resa nella causa C-895-19, secondo la quale, ove sussi- stano le condizioni sostanziali del diritto a detrazione dell'IVA, l'appli- cazione di una normativa nazionale non può impedire, in modo auto- matico e a causa dell'inosservanza di un requisito formale, l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA dovuta a titolo di un acquisto intraco- (y/p munitario nel corso dello stesso periodo in cui è avvenuta la liquida- zione dell'IVA.

10. Al rigetto del ricorso segue la compensazione delle spese di lite, in ragione del fatto che la giurisprudenza si è consolidata solo succes- sivamente all'incardinamento del presente giudizio di legittimità.

11. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammes- sa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il ver- samento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5019/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentan- te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche disgiuntamente, con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in Roma via Tagliamento n.55 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n.3581/27/2014 depositata il 3 luglio 2014, non notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale dell'Il giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Mila- no n.179/36/2012 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avente ad oggetto una cartella di pagamento per IRES, IRAP e IVA 2007, emessa a seguito di un con- trollo automatizzato ex artt.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n.633 del 1972 con cui era stata rettificata la dichiarazione presentata per l'anno 2007 per effetto del mancato riconoscimento dei crediti riportati dall'esercizio 2006 per le imposte predette. 2. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo che il controllo automatizzato non potesse essere legittimamente utilizzato dall'Agenzia nel caso di specie, dovendosi risolvere questioni giuridi- che, nella specie il disconoscimento di crediti stante l'omessa presen- tazione della dichiarazione dei redditi per l'anno precedente e, conse- guentemente, riteneva fosse necessario un atto impositivo di rettifica debitamente motivato. 3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affida- to ad un unico motivo, cui replica la contribuente con controricorso. L'Agenzia ha da ultimo depositato istanza di fissazione udienza a se- guito di diniego di definizione agevolata ex art.6 del d.l. n.119 del 2018. Considerato che: 4. In via preliminare devono essere esaminate e disattese le plurime eccezioni di inammissibilità del ricorso, articolate dalla contribuente ex artt.366 comma 1 n.4 e 360 bis cod. proc. civ., dal momento che l'unico motivo di censura non è aspecifico, ed è completo e riferito alla decisione impugnata, la cui parte censurata è anche riportata nel "fatto" a pag.3 del ricorso, mentre la questione giuridica da risolvere è sintetizzata a pag.1 dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, il quale nel corpo dell'esposizione individua con adeguata precisione le norme di diritto, e l'interpretazione datane dalla giurisprudenza, che assume violate. Inoltre, il ricorso prospetta una violazione di legge e non chiede pertanto il riesame del fatto, consentendo al Collegio, con adeguati richiami anche agli snodi processuali occorsi e alle difese delle parti, di verificare la denunciata violazione, mentre la deduzione secondo la quale la controversia sarebbe stata decisa dal giudice d'appello in senso conforme al diritto vivente dev'essere esaminata unitamente al merito. 5. Con l'unico motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, 7 del d.P.R. n.916 del 1986, 19, 27, 28, 30, 55 del d.P.R. n.633 del 1972 per aver la CTR affermato che l'Agenzia non può procedere alla rettifica attraverso controllo formale ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 in caso di disconosci- mento di crediti, nel caso in cui la contribuente non abbia presentato la dichiarazione annuale. 6. Il motivo è infondato. Premesso che il ricorso è calibrato sul solo credito IVA, l'Agenzia richiama a sostegno della propria prospettazio- ne le ordinanze della S.C. nn.16053 e 22902 del 2014. La Corte os- serva che tali decisioni hanno condotto, successivamente alla propo- sizione del presente ricorso, alla decisione delle Sezioni Unite n. 17758 del 08/09/2016 la quale ha chiarito come «In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizio- ne a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di car- tella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automa- tizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed ele- menti dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impu- gnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contri- buente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno suc- cessivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad ope- razioni imponibili.». L'insegnamento delle Sezioni Unite citato è stato poi confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 4392 del 23/02/2018, Rv. 647546 - 02). 7. Dunque, in linea generale, se manca una diversa valutazione nel- l'an o nel quantum del presupposto impositivo ovvero una diversa va- lutazione della esistenza di crediti o oneri, l'amministrazione può li- quidare quanto rilevato nel controllo formale ed effettuare l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, senza necessariamente dover emet- tere un previo avviso di accertamento in rettifica. Da ciò deriva, in applicazione degli articoli 30 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 in materia IVA, la correttezza della tesi giurisprudenziale, già espressa da Cass., 2 aprile 2009, n. 9564, secondo la quale, allorquando il cre- dito portato in detrazione non risulti dalla dichiarazione annuale, sia perché diverso sia, più radicalmente, perché la stessa non è stata presentata, è pienamente legittimo il ricorso alla procedura di control- lo automatizzato. Infatti, la procedura si conclude con un atto liquidatorio ai fini dell'i- scrizione a ruolo a titolo definitivo, ai sensi del terzo comma dell'art. 54-bis e del sesto comma dell'art.60 d.P.R. n.633 del 1972. 8. Coerentemente con quanto precede, le Sezioni Unite citate hanno nondimeno anche statuito, con riferimento specifico al credito IVA, che il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impu- gnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non sia controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a ope- razioni imponibili e di deduzione eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno succes- sivo a quello in cui il diritto è sorto (conf. Cass. Sez. U, ud. 21 giugno 2016, Fa/I. LTS). Questo è proprio il caso di specie, in cui l'esistenza dei presupposti sostanziali per la detrazione e il rispetto della c.d. "cornice biennale" non sono contestati, e va pertanto data continuità all'insegnamento giurisprudenziale che precede. 9. Siffatte conclusioni, fatte proprie dal Collegio, sono coerenti anche con il quadro eurounitario e con la sentenza della Corte di Giustizia 18 marzo 2021 resa nella causa C-895-19, secondo la quale, ove sussi- stano le condizioni sostanziali del diritto a detrazione dell'IVA, l'appli- cazione di una normativa nazionale non può impedire, in modo auto- matico e a causa dell'inosservanza di un requisito formale, l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA dovuta a titolo di un acquisto intraco- (y/p munitario nel corso dello stesso periodo in cui è avvenuta la liquida- zione dell'IVA. 10. Al rigetto del ricorso segue la compensazione delle spese di lite, in ragione del fatto che la giurisprudenza si è consolidata solo succes- sivamente all'incardinamento del presente giudizio di legittimità. 11. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammes- sa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il ver- samento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Così
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