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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46362/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano aveva riconosciuto EdVardo Pasca responsabile del delitto di truffa (in concorso con persone rimaste sconosciute) e lo aveva perciò condannato alla pena di mesi 10 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Pasca lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 213 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di Appello ha disatteso le argomentazioni della difesa ritenendo sufficiente l'apporto dichiarativo della persona offesa anche sul fatto di aver eseguito un riconoscimento fotografico nel corso delle indagini preliminari pur non rinnovato in aula; 2.2 violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen.: ricorda di aver segnalato come la pena inflitta fosse distante dal minimo edittale e non supportata da idonea motivazione; aggiunge che il giudice di primo grado aveva escluso la recidiva che non poteva essere perciò "recuperata" giustificando la quantificazione della pena con l'esistenza di precedenti penali senza incorrere in una palese contraddizione.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Quanto al primo motivo del ricorso, la Corte territoriale, replicando all'omologo motivo di gravame articolato con l'atto di appello, ha in primo luogo premesso che il fascicolo fotografico predisposto dai Carabinieri fosse stato acquisito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] "nulla opponendo la difesa" (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata); per altro verso, ed in termini che risolutivi della censura, ha chiarito che la decisione non era stata fondata sul riconoscimento fotografico eseguito fuori del dibattimento ma sulla scorta della dichiarazione resa in udienza dal teste il quale aveva confermato di avere effettuato la individuazione dell'imputato nel corso delle indagini preliminari ribadendone o affermandone per questa via la valenza probatoria.

E' consolidato, infatti, il principio secondo cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5 , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437, [OSCURATO:PERSONA]).

Partendo da questa premessa si è dunque affermato che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce per l'appunto manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585, [OSCURATO:PERSONA]). 3.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo: il Tribunale aveva inflitto al Pasca la pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 500 di multa, superiore ma certamente più vicina al minimo che al massimo edittale essendo appena il caso di ribadire che una motivazione specifica sulla pena inflitta è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).

Né, per altro verso, l'esclusione della recidiva poteva escludere la valutazione dei precedenti penali per determinare l'entità della pena alla luce dei criteri delineati dall'art. 133 cod. pen. e, in generale, su profili commisurativi dell'entità della pena finale (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 34947 del 03/11/2020, Rv. 280444, S. che, ad esempio, ha escluso qualsivoglia profilo di contraddittorietà nella decisione che aveva valorizzato l'esistenza di precedenti penali specifici ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge laddove il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva; conf., Sez. 6, Sentenza n. 38780 del 17/06/2014, Rv. 260460, Morabito).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 5.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano aveva riconosciuto EdVardo Pasca responsabile del delitto di truffa (in concorso con persone rimaste sconosciute) e lo aveva perciò condannato alla pena di mesi 10 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Pasca lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 213 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di Appello ha disatteso le argomentazioni della difesa ritenendo sufficiente l'apporto dichiarativo della persona offesa anche sul fatto di aver eseguito un riconoscimento fotografico nel corso delle indagini preliminari pur non rinnovato in aula; 2.2 violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen.: ricorda di aver segnalato come la pena inflitta fosse distante dal minimo edittale e non supportata da idonea motivazione; aggiunge che il giudice di primo grado aveva escluso la recidiva che non poteva essere perciò "recuperata" giustificando la quantificazione della pena con l'esistenza di precedenti penali senza incorrere in una palese contraddizione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Quanto al primo motivo del ricorso, la Corte territoriale, replicando all'omologo motivo di gravame articolato con l'atto di appello, ha in primo luogo premesso che il fascicolo fotografico predisposto dai Carabinieri fosse stato acquisito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] "nulla opponendo la difesa" (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata); per altro verso, ed in termini che risolutivi della censura, ha chiarito che la decisione non era stata fondata sul riconoscimento fotografico eseguito fuori del dibattimento ma sulla scorta della dichiarazione resa in udienza dal teste il quale aveva confermato di avere effettuato la individuazione dell'imputato nel corso delle indagini preliminari ribadendone o affermandone per questa via la valenza probatoria. E' consolidato, infatti, il principio secondo cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5 , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437, [OSCURATO:PERSONA]). Partendo da questa premessa si è dunque affermato che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce per l'appunto manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585, [OSCURATO:PERSONA]). 3.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo: il Tribunale aveva inflitto al Pasca la pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 500 di multa, superiore ma certamente più vicina al minimo che al massimo edittale essendo appena il caso di ribadire che una motivazione specifica sulla pena inflitta è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). Né, per altro verso, l'esclusione della recidiva poteva escludere la valutazione dei precedenti penali per determinare l'entità della pena alla luce dei criteri delineati dall'art. 133 cod. pen. e, in generale, su profili commisurativi dell'entità della pena finale (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 34947 del 03/11/2020, Rv. 280444, S. che, ad esempio, ha escluso qualsivoglia profilo di contraddittorietà nella decisione che aveva valorizzato l'esistenza di precedenti penali specifici ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge laddove il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva; conf., Sez. 6, Sentenza n. 38780 del 17/06/2014, Rv. 260460, Morabito). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente
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