CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19530/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24396/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Comune di Canicattì; - intimati - avverso la sentenza n. 779/25/15, depositata il 27 febbraio 2015, della Commissione tributaria regionale della Sicilia; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - [OSCURATO:PERSONA], sulla base di otto motivi, illustrati con memoria, ricorre per la cassazione della sentenza n. 779/25/15, depositata il 27 febbraio 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello proposto dallo stesso odierno ricorrente, così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria eseguita in relazione a cartella di pagamento rimasta insoluta. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ed il Comune di Canicattì non hanno svolto attività difensiva. Fissato all'udienza pubblica del 26 aprile 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, conv. in I. 25 febbraio 2022, n. 15, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Occorre premettere che parte ricorrente, in ciascuno degli otto motivi di ricorso proposti, articola (anche), ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, denuncia che si correla alle medesime deduzioni oggetto di ciascun motivo. Tanto premesso, l'atto espone i seguenti motivi di ricorso. 1.1 - Col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 36, c. 2, nn. 2 e 4, all'art. 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ., ed all'art. 118 d.a. cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che la gravata sentenza aveva risolto la disamina degli spiegati motivi di appello con un mero rinvio alle ragioni poste a fondamento della pronuncia di prime cure, così non dando conto di una qualche autonoma valutazione di detti motivi che involgevano l'impugnazione, - non solo dell'iscrizione ipotecaria, dichiarata illegittima, ma anche, - degli atti presupposti (ruoli esattoriali e cartella di pagamento). 1.2 - Il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell'art. 2697 cod. civ., del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, c. 5, e dell'art. 112 cod. proc. civ., sull'assunto che l'agente della riscossione non aveva offerto prova della (contestata) notifica della cartella esattoriale, per il cui riscontro erano stati prodotti un estratto di ruolo e «la copia della relata di notifica», non anche la copia della cartella con la relazione di avvenuta notificazione, così che il giudice del gravame avrebbe dovuto ritenere definitivamente non provata la notifica della cartella di pagamento. 1.3 - Col terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento al d.l. n. 669 del 1996, art. 5, c. 5, al d.p.r. n. 445 del 2000, art. 18, all'art.2697 cod. civ., ed all'art. 112 cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame non aveva esaminato il motivo di appello involgente la censura secondo la quale gli atti prodotti in giudizio u dall'agente della riscossione (estratto di ruolo e «copia della relata di 3 notifica»), non potevano offrire riscontro alla contestata notifica della cartella di pagamento in quanto non erano stati resi conformi agli originali, ai sensi dell'art. 18, cit., e detta conformità agli originali era stata in giudizio contestata da esso esponente. 1.4 - Il quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 139 cod. proc. civ., sull'assunto che nella relazione di notificazione era stata omessa l'indicazione sull'effettiva attività di ricerca del destinatario della notifica, e sulla conseguente consegna dell'atto, e tanto che emergevano contradditorie indicazioni quanto al detto luogo di consegna, ed alle relative modalità. 1.5 - Col quinto motivo, formulato sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione dell'art. 140 cod. proc. civ., deducendo che il giudice del gravame avrebbe dovuto dichiarare inesistente la notifica della cartella di pagamento in quanto eseguita ai sensi dell'art. 140, cit., epperò senza produzione della (pur necessaria) raccomandata informativa. 1.6 - Il sesto motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione di legge con riferimento all'art. 140 cod. proc. civ., alla I. n. 890 del 1982, artt. 3, 4, 12 e 14, al d.lgs. n. 261 del 1999, artt. 4, c. 1, e 5, ed al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, sull'assunto che l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento conseguiva, nella fattispecie, dalla sua esecuzione a mezzo del servizio di posta privata, e con riferimento all'ultimo segmento del procedimento notificatorio, quale costituito dall'invio al destinatario irreperibile della raccomandata informativa. 1.7 - Col settimo motivo, e sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60, al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, c. 3, ed all'art. 140 cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che, - ricorrendo nella fattispecie l'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario della notifica, - il giudice del gravame avrebbe dovuto dichiarare l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, notifica che difatti, - diversamente da quanto prescritto dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 258 del 2012), - era stata eseguita, ai sensi dell'art. 60, c. 1, lett. e), cit., dietro deposito dell'avviso di cui all'art.140 cod. proc. civ. nell'albo del Comune, così senza invio della raccomandata informativa ed affissione dell'avviso presso la casa di abitazione. 1.8 - L'ottavo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione della I. n. 212 del 2000, art. 6, c. 5, del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e dell'art. 115 cod. proc. civ., sull'assunto che la cartella di pagamento era stata, nella fattispecie, emessa in difetto del previo avviso bonario prescritto dall'art. 6, c. 5, cit., così che il giudice del gravame aveva omesso di rilevarne la nullità, per di più trattandosi di adempimento dovuto indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, incertezze della cui ricorrenza, peraltro, la stessa amministrazione non aveva offerto prova. 2. - In via pregiudiziale alla loro disamina, deve rilevarsi innanzitutto che, con la depositata memoria, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare ai motivi di ricorso secondo, terzo, quarto, sesto e ottavo. Detta rinuncia, secondo un consolidato orientamento della Corte, rende allora superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno delle relative censure, ed è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, perché, - implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, - è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e rimane, con ciò, sottratta alla disciplina della rinuncia al ricorso posta dall'art. 390 cod. proc. civ. (v., ex plurimis, Cass., 13 gennaio 2021, n. 414; Cass., 27 agosto 2020, n. 17893; Cass., 3 novembre 2016, n. 22269; Cass., 15 maggio 2006, n. 11154; Cass., 23 ottobre 2003, n. 15962). Né, del resto, la rinuncia in questione ha comportato la disposizione del diritto in contesa quale esito di un accertamento (pur) condotto a posteriori (Cass., 27 agosto 2020, n. 17893). 2.1 - Va, ancora, premesso che (solo) con la citata memoria il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18, ed agli artt. 77, 83, 101 e 115 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che, nel primo grado di giudizio, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) si era costituita, in persona del suo Direttore generale, senza produrre «la procura notarile con la quale sono stati conferiti al Direttore Generale della [OSCURATO:PERSONA] i poteri di procuratore speciale della società in senso sostanziale». In disparte che detta costituzione, - per come emerge dalla stessa produzione documentale allegata alla memoria, - è stata operata nell'esercizio dei poteri attributi al Direttore generale con delibera del C.d.A. del 28 luglio 2010, - delibera, questa, che risulta, per l'appunto, regolarmente pubblicata nel Registro delle imprese (v. la visura prodotta dallo stesso ricorrente), - nella fattispecie rileva che: - l'eccezione, - che implica accertamenti in fatto, - viene svolta, come anticipato, solo con la memoria difensiva che può assolvere alla (sola) funzione di illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte col ricorso, ovvero di confutare le tesi avversarie, ma non può specificare od integrare od ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo e, tanto meno, dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (v. Cass. Sez. U., 15 maggio 2006, n. 11097 cui adde, ex plurimis, Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 28 novembre 2018, n. 30760; Cass., 23 agosto 2011, n. 17603; Cass., 28 agosto 2007, n. 18195); - involge (solo) la costituzione nel giudizio di primo grado, così non risultando diretta nei confronti della gravata pronuncia; - si pone in contrasto col consolidato orientamento della Corte, secondo il quale in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (Cass., 22 marzo 2019, n. 8120; Cass., 30 settembre 2014, n. 20563; Cass. Sez. U., 1 ottobre 2007, n. 20596; Cass., 8 giugno 2007, n. 13381; Cass., 2 aprile 2002, n. 4627; Cass., 15 dicembre 2000, n. 15820).3. - Il primo motivo, - dal cui esame consegue l'assorbimento del quinto e del settimo motivo di ricorso, - è fondato e va accolto. 3.1 - [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, dopo aver dato atto sintetim del contenuto decisorio della pronuncia di prime cure, - che aveva ristretto la lettura dei motivi di ricorso all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, - oltreché degli spiegati motivi di appello, - che, per converso, involgevano (anche) la riproposizione delle questioni afferenti alla legittimità degli atti presupposti (cartella di pagamento e ruolo), ed alla loro rituale notifica, - ha rilevato che correttamente l'impugnata sentenza aveva sancito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, - questione che, per vero, avrebbe dovuto ritenersi (già) definita, siccome il gravame introdotto (solo) dallo stesso contribuente, - e, nel resto, ha rigettato l'appello (letteralmente) «confermando la decisione impugnata». 3.2 - Come ripetutamente rimarcato dalla Corte, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (v. Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599). La Corte ha, altresì, statuito che la sentenza pronunziata in sede di gravame può essere legittimamente motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., 21 settembre 2017, n. 22022; Cass. Sez. U., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232). 3.3 - Nella fattispecie, come anticipato, il giudice del gravame, per un verso ha espressamente esaminato una questione, - quella che involgeva la legittimità dell'iscrizione ipotecaria in relazione al valore (soglia) del credito posto in riscossione, - che, già definita dal giudice di prime cure, non necessitava, per l'appunto, di alcun esame siccome estranea al devolutum del gravame e, per il restante, ha rigettato i motivi di appello (quelli che tutt'ora integravano l'interesse a ricorrere del contribuente) sulla base di una mera conferma del decisum di prime cure (a sua volta riassunto nell'apodittica restrizione dei motivi di ricorso all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria). 4. - L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia con specifico riferimento ai motivi di appello che, nella fattispecie, erano stati proposti in relazione agli atti presupposti (ruoli e cartella di pagamento) dell'iscrizione di ipoteca. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo d ricorso, assorbiti il quinto ed il t2t, settimo motivo,vcassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,