CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 43838/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E 1. Con sentenza deliberata il 12/04/2021, la Corte di appello di Roma - rideterminata in melius la durata delle pene accessorie fallimentari - ha nel resto confermato la sentenza in data 06/06/2013 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali amministratori, anche di fatto, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 02/05/2011) responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo a), bancarotta fraudolenta documentale (capo b) e causazione del fallimento con dolo (capo c) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e la riduzione per il rito, li aveva condannati alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due atti di analogo contenuto argomentativo e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 43 cod. pen., 216, 219 e 223 I. fall. I ricorrenti lamentano la mancata individuazione delle condotte a ciascuno ascrivibili, tanto più necessaria considerando la qualifica di amministratori di fatto ad essi attribuita. In ordine alla bancarotta per distrazione (in particolare, delle somme di denaro, mai entrate nelle casse della società, secondo il curatore), mancava l'accertamento della pregressa disponibilità dei beni, rilevata solo dalla relazione fallimentare, che peraltro metteva in evidenza l'inattendibilità delle scritture contabili. Quanto alla bancarotta documentale, mancava qualsiasi riferimento alle condotte ascritte ai ricorrenti, così come la prova della coscienza e volontà della condotta diretta a determinare l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della fallita, non emergendo elementi idonei a far ritenere sicuro che gli imputati fossero pienamente consapevoli delle poste attive e passive della società, né che intendessero porre in essere o proseguire una complessa operazione societaria con la società [OSCURATO:PERSONA] recante pregiudizio ai creditori, come dimostrato dal ruolo marginale emerso nel procedimento relativo al reato di cui all'art. 641 cod. pen., mentre le operazioni dolose di dissipazione del patrimonio societario risalgono al periodo in cui amministratore di diritto e di fatto della società era [OSCURATO:PERSONA].Gli imputati non hanno preso parte alle condotte distrattive, realizzate dall'amministratore di diritto e di fatto Cesarini, né hanno ricavato alcun profitto da tali condotte, non sussistendo elementi idonei a dimostrare la consapevolezza di esse, né di porre in essere o proseguire l'operazione di distrazione, mancando altresì la prova della prevedibilità dell'evento. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 219 e 223 I. fall., in quanto l'interpretazione letterale e il principio di tassatività impediscono di applicare l'aggravante alla bancarotta societaria, peraltro facendo erroneo riferimento all'entità del passivo e non all'importo delle distrazioni. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. In limine, un duplice rilievo si impone. Per un verso, infatti, i ricorsi presentano plurimi passaggi caratterizzati da un'esposizione delle doglianze dal tenore confuso e scarsamente perspicuo (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063), mentre, per altro verso, molteplici censure non risultano articolate con l'atto di appello, incorrendo così nella preclusione connessa al principio devolutivo. 2. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile. La doglianza relativa al mancato accertamento della pregressa disponibilità dei beni che si assumono distratti non risulta proposta con i motivi di appello: all'inammissibilità sotto questo profilo si aggiunge quella collegata all'assoluta aspecificità della doglianza stessa, che chiama in causa dati asseritamente offerti dal curatore sottraendosi all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). Peraltro, i giudici di merito hanno richiamato plurime denunce di forniture di clienti pagati dagli imputati con titoli non andati a buon fine: per l'oggetto di tali transazioni è di tutta evidenza la disponibilità dei beni in capo alla fallita. Prive di consistenza sono le censure relative alla bancarotta documentale, a fronte del rilievo della sentenza impugnata - non oggetto di puntuale disamina critica da parte dei ricorsi (che, da questo punto di vista, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) - lì dove rileva che gli imputati, effettivi gestori della società, non hanno consegnato la documentazione contabile al curatore, che, recatosi presso la sede della fallita, non ha trovato nulla che potesse indicare l'esistenza della stessa, mentre quella successivamente acquisita presso il commercialista e prodotta nel processo non rendeva comunque possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. Quanto alla consapevolezza in capo agli imputati della situazione della società, i ricorsi chiamano in causa (su questo come su altri punti, quali le condotte distrattive) il ruolo di amministratore di diritto e di fatto rivestito da [OSCURATO:PERSONA], ruolo puntualmente confutato dalle conformi sentenze di merito alla luce delle dichiarazioni di fornitori e dipendenti e del rilievo che Cesarini fu nominato amministratore unico della società circa un mese prima della cessazione dell'attività della fallita, sicché, in realtà, rappresentava un tassello del progetto fraudolento volto a depauperare la società a vantaggio di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., anch'essa amministrata di fatto dagli imputati e destinataria delle operazioni dolose di cui al capo c). Dati probatori e rilievi, questi, del tutto obliterati dai ricorsi, il cui riferimento a un processo per il reato di cui all'art. 641 cod. pen. è del tutto aspecifico. Il ruolo di effettivi domini della fallita ricostruito dai giudici di merito rende ragione dell'inconsistenza delle doglianze relative all'individuazione delle condotte poste in essere (peraltro in misura significativa evidenziate dalla sentenza impugnata anche nei rapporti con i fornitori durante il periodo in cui amministratore formale era Cesarini). A proposito del capo c), le relative doglianze (in particolare sulla prevedibilità dell'evento), oltre a non essere state devolute al giudice di appello, sono comunque manifestamente infondate alla luce della complessiva ricostruzione del "passaggio" dalla fallita a [OSCURATO:SOCIETA]. (e ai soggetti - almeno formalmente - coinvolti in quest'ultima, ossia la figlia degli imputati e la nuova convivente di Petruccioli). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. La questione dell'applicabilità delle aggravanti ex art. 219 I. fall. ai fatti di bancarotta impropria non è stata devoluta al giudice di appello, è manifestamente infondata (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 4400 del 06/10/2017, dep. 2018, Cragnotti, Rv. 272255) e, peraltro, si ricollega a un'erronea messa a fuoco del decisum da parte dei ricorrenti, che fanno riferimento all'aggravante del danno, mentre - nonostante l'evidente refuso nell'indicazione dell'articolo della legge fallimentare - ad essere stata contestata e applicata è l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, esplicitamente menzionata nei capi di imputazione.4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s