CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 26991/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Rel . Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 05827/2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat i in Casoria, via [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentae difende in virtù di procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimata - avverso la sentenza n. 5 3 27 /201 8 della Corte d’Appello di M ilano , pubblicata il 30/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c onvenivano in giudizi o la [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere l’accertamento della non debenza di alcun interesse ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., in riferimento al contratto di mutuo rep. n. 31309 racc. 10126 del 26/06/2000,ovvero, in subordine, per sentir dichiarare la nullità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi moratori usurai , con la restituzione degli importi versati in eccedenza. Nel contraddittorio delle parti, con ordinanza ex art. 702 terc.p.c., il giudice di primo grado rigettava ogni domanda senza svolgere alcuna attività istruttoria. Nel proporre appello, i mutuatari riproponevano le domande già formulate in primo grado, aggiungendo che i tassi moratori pattuiti in misura ultrasoglia erano comunque eccessivi e dovevano essere ridotti ai sensi dell’art. 1384 c.c.Deducevano anche che il tasso previsto per gli interesse corrispettivi doveva ritenersi indeterminato e , quindi , nullo, in quanto parametrato al tasso EURIBOR, di cui era risultata accertata la manipolazione ad opera di alcuni operatori del mercato, come ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] con decisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte territoriale rigettava l’impugnazione. Avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di impugnazione. Il Pubblico M inistero , nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], ha depositato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], le proprie conclusioni,chiedendo, in via principale , la rimessione del presente procedimento in pubblica udienza (in ragione della novità della questione sollevata con il terzo motivo di ricorso) e, in via gradata, l’accoglimento del secondo motivo di impugnazione. Con atto notificato il 12/06/2023, i ricorrenti, allegando di avere definito bonariamente la vertenza, hanno dichiarato - per il tramite del difensore a ciò abilitato in virtù della procura speciale in atti - di rinunciare al ricorso, senza alcuna statuizione sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito della notifica dell'atto di rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 390 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 2.Nessuna statuizione sulle spese di causa deve essere adottata , tenuto conto che la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. 3.La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di