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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24925/2026

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ato a NAPOLI il 04/02/1966 avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, con particolare riferimento alla omessa escussione della fonte diretta (nella specie, il Direttore dell'ufficio postale di Marigliano) della testimonianza resa dall'App. [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla identificazione del soggetto che poneva all'incasso l'assegno di provenienza delittuosa, è manifestamente infondato in quanto, in tema di testimonianza de relato, è onere della parte interessata a renderla inutilizzabile richiedere l'esame del teste diretto, ove questo non sia stato disposto ex officio dal giudice, posto che la citazione dello stesso è subordinata, ai sensi dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., alla richiesta di parte, sicché il mancato assolvimento di tale onere vale come rinuncia alla sua escussione (cfr. Sez. 3, n. 33100 del 07/06/2022, F., Rv. 283651 - 02); considerato che nella fattispecie non risulta che il difensore dell'imputato abbia formulato richiesta di escussione della fonte diretta, dalla quale il teste di polizia giudiziaria avrebbe appreso elementi utili all'identificazione dell'autore della ricettazione contestata, con la conseguenza che la relativa doglianza non può essere dedotta in questa sede; che deve inoltre ribadirsi come il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., non riguardi i casi, come quello di specie, in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario ma è soltanto illustrativa dello sviluppo dell'indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti (cfr. Sez. 1, n. 13734 del 25/02/2020, Kamodiallo, Rv. 278974 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a NAPOLI il 04/02/1966 avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, con particolare riferimento alla omessa escussione della fonte diretta (nella specie, il Direttore dell'ufficio postale di Marigliano) della testimonianza resa dall'App. [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla identificazione del soggetto che poneva all'incasso l'assegno di provenienza delittuosa, è manifestamente infondato in quanto, in tema di testimonianza de relato, è onere della parte interessata a renderla inutilizzabile richiedere l'esame del teste diretto, ove questo non sia stato disposto ex officio dal giudice, posto che la citazione dello stesso è subordinata, ai sensi dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., alla richiesta di parte, sicché il mancato assolvimento di tale onere vale come rinuncia alla sua escussione (cfr. Sez. 3, n. 33100 del 07/06/2022, F., Rv. 283651 - 02); considerato che nella fattispecie non risulta che il difensore dell'imputato abbia formulato richiesta di escussione della fonte diretta, dalla quale il teste di polizia giudiziaria avrebbe appreso elementi utili all'identificazione dell'autore della ricettazione contestata, con la conseguenza che la relativa doglianza non può essere dedotta in questa sede; che deve inoltre ribadirsi come il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., non riguardi i casi, come quello di specie, in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario ma è soltanto illustrativa dello sviluppo dell'indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti (cfr. Sez. 1, n. 13734 del 25/02/2020, Kamodiallo, Rv. 278974 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24925/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris